Radiazioni ionizzanti Industrie NORM | D.lgs 101/2020 e D.Lgs. 81/2008 - Rev. 2.0 del 08 Gennaio 2023
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Radiazioni ionizzanti Industrie NORM | D.lgs 101/2020 e 81/2008 ID 11521 | Rev. 3.0 del 09.01.2023 / Documento completo allegato Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, pubblicato sulla GU Serie Generale n.201 del 12.08.2020 - S.O. n. 29, al Titolo XVII, al Capo II del Titolo IV disciplina le pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, ovvero le cd Industrie NORM. Tra gli obblighi previsti per l'esercente di industrie NORM è che i risultati delle misurazioni e le relazioni tecniche (dell’esperto di radioprotezione, ove nominato se i risultati delle misurazioni sono superiori ai livelli di esenzione) devono essere parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Update Rev. 3.0 dell’08 gennaio 2023 - Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 L’acronimo NORM sta per Naturally Occurring Radioactive Material: indentifica quei materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che possono contenere elevate concentrazioni di radionuclidi naturali per cui sono considerati di interesse dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico. Art. 7 Definizioni Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 […] Le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa hanno l'obbligo, entro il 30 Giugno 2022 (termine ultimo proroga)(*), di provvedere alle misurazioni delle concentrazioni di attività dei materiali presenti nel ciclo produttivo e nei residui di lavorazione, avvalendosi di organismi riconosciuti. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di esenzione è necessaria la nomina di un Esperto in Radioprotezione che procederà all'attuazione degli adempimenti di radioprotezione prescritte per la tutela dei lavoratori. Termine proroga al 30 Giugno 2022 (2a Proroga) La Legge 25 febbraio 2022 n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi porta la proroga degli obblighi degli esercenti di registrazione delle pratiche RADON al 30 Giugno 2022. Art. 11- undecies Misure urgenti in materia di controlli radiometrici All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell’esercente pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”. L'articolo 22 prevede che la relazione tecnica contenente gli esiti delle valutazioni effettuate dall'Esperto in Radioprotezione siano parte integrante della valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81/08. I settori industriali ai quali si applicano le nuove disposizioni sono più numerosi rispetto a quelli non coinvolti dalla normativa di radioprotezione in precedenza, ad esempio i cementifici, la geotermia, gli impianti per la filtrazione delle acque di falda. Nell’ambito dei settori industriali di cui all'allegato II (vedere Tabella II-1), si considerano le attività che comportano: a) l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale; b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale. Nel caso delle pratiche, gli strumenti di radioprotezione sono: - i livelli di esenzione, L’esercente di tali pratiche provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo, sui residui ed eventualmente effluenti. Nel caso in cui tali valori di concentrazione risultino inferiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività, la pratica si può considerare esente dagli obblighi di notifica ed uscire dal sistema di radioprotezione, con la sola richiesta di ripetere tali misurazioni radiometriche con cadenza triennale. Nel caso i suddetti valori siano superiori livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività, è necessario valutare la dose efficace ai lavoratori e all’individuo rappresentativo: se dalle valutazioni risultano non superati i livelli di esenzione in termini di dose al lavoratore e all’individuo rappresentativo, la pratica ha una nuova opportunità per considerarsi esente dagli obblighi di notifica ed uscire dal sistema di radioprotezione, con la sola richiesta di ripetere tali valutazioni con cadenza triennale. In caso di superamento dei livelli di esenzione in termini di dose al lavoratore e all’individuo rappresentativo si applica quanto previsto ai titoli XI e XII inerenti rispettivamente la protezione dei lavoratori e la protezione della popolazione. Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Art. 20 Campo di applicazione [...] Industrie NORM e D.Lgs. 81/2008 I risultati delle misurazioni e le relazioni tecniche dell’esperto di radioprotezione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Elenco dei settori industriali Allegato II SEZIONE II: PRATICHE CHE COMPORTANO L’IMPIEGO DI MATERIALI CONTENENTI RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE 1. Elenco dei settori industriali di cui all’articolo 20 L’elenco dei settori industriali e delle relative classi o tipi di pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, compresa la ricerca e i processi secondari pertinenti, di cui all’articolo 20 è riportato nella tabella II-1. 2. Livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività di cui all’art. 22 1) Non devono essere notificate le pratiche che non comportano il superamento dei valori di attività totali (Bq) per l'esenzione riportati nella tabella II-2. I livelli si applicano a tutti i radionuclidi della catena di decadimento di U-238 o Th-232. 2) I valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1. 3) Per i fanghi petroliferi si adottano valori di esenzione 5 volte superiori a quelli della tabella II-2 e 100 kBq kg-1 per U-nat, Th-230, Th-232, Po-210 o Pb-210 e 10 kBq/kg per Ra-228. 4) Nel caso in cui i residui siano destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade i livelli di esenzione per detti residui è pari al 50% dei valori riportati nella tabella II-2 a meno che non si dimostri che la dose all’individuo rappresentativo non superi il valore riportato al paragrafo II-3. 5) Nel caso in cui i residui siano destinati all’incenerimento, ai fini dell’esenzione della pratica l’esercente deve comunque dimostrare che sia rispettato il livello di esenzione in termini di dose efficace per l’individuo rappresentativo di cui al punto 3, anche se i valori di concentrazione di attività dei residui da smaltire risultano inferiori ai valori riportati in Tabella II-2. 6) I valori di cui alla Tabella II-2 non possono essere usati per esonerare l'incorporazione nei materiali da costruzione di residui delle attività lavorative di cui all'articolo 29. A tal fine, è necessario verificare la conformità alle disposizioni dell'articolo 29. 7) Il rispetto dei livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività riportati nel presente paragrafo assicura, senza ulteriori valutazioni, il rispetto dei livelli di esenzione per i lavoratori e l’individuo rappresentativo. 3. Livelli di esenzione in termini di dose efficace Sono fissati i seguenti livelli di esenzione: 1) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per i lavoratori è fissato in 1 milliSv a-1. 2) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per l’individuo rappresentativo è 0,3 milliSv a-1. 4. Criteri, modalità e livelli allontanamento 1) I valori dei livelli di allontanamento sono pari ai valori di esenzione di cui al paragrafo II-2 punti 1), 2), 3). 2) I valori dei livelli di allontanamento per i residui destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade sono, per tutti i radionuclidi, il 50% dei valori di esenzione di cui al paragrafo II-2 punti 1), 2), 3). Per tali destini i residui possono essere allontanati per valori di concentrazione di attività superiori se la dose efficace per l’individuo rappresentativo è inferiore al valore riportato nel paragrafo II-3. 3) Nel caso di smaltimento nell’ambiente di residui ed effluenti che impattano potenzialmente su fonti di acqua potabile si deve dimostrare che la dose efficace agli individui della popolazione è inferiore a 0,1 milliSv a-1. 4) In relazione a particolari situazioni o destinazioni dei materiali oggetto dell’allontanamento, le autorità competenti possono stabilire per i livelli di allontanamento in concentrazione di massa, per materiali specifici o per destinazioni specifiche, valori superiori a quelli riportati nella Tabella II-2 richiedendo la dimostrazione che, in tutte le possibili situazioni prevedibili, l’allontanamento avvenga nel rispetto dei criteri di esenzione in termini di dose efficace per l’individuo rappresentativo. Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101
Tabella II-2
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Allontanamento dei residui prodotti da industrie NORM Per i residui prodotti da industrie NORM è introdotta una classificazione tra esenti (qualora il contenuto radiologico è inferiore ai livelli generali di allontanamento) e non esenti. I residui esenti sono esclusi dal campo di applicazione del sistema di radioprotezione e necessitano di autorizzazione per essere gestiti, smaltiti nell’ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto della disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I residui non esenti devono essere smaltiti in discariche autorizzate, in possesso di requisiti descritte nella norma all’articolo 26 e con e secondo le modalità di cui all’allegato VII. Radioattività naturale nei materiali da costruzione I materiali da costruzione rappresentano una sorgente di esposizione alle radiazioni ionizzanti per la popolazione tutt’altro che trascurabile. Possiamo distinguere due grandi tipologie: i materiali da costruzione di origine naturale e quelli “di nuova generazione”. La presenza di radionuclidi naturali (principalmente 238U, 232Th con i loro discendenti e il 40K) dipende, nel caso dei materiali di origine naturale, dalla loro natura geomorfologica (si tratta di rocce estratte localmente ed utilizzate in edilizia, come nel caso di tufo, pozzolana, granito, ecc.), oppure - nel caso di materiali da costruzione di nuova generazione - dalla presenza di residui di attività NORM (ad esempio ceneri di carbone, fosfogesso, ecc.) utilizzati come additivi. I materiali da costruzione possono quindi determinare una esposizione significativa ai raggi gamma e contribuire alla concentrazione di radon negli ambienti chiusi: l’entità di questa esposizione dipende dalla concentrazione dei nuclidi sopra citati e dalle caratteristiche strutturali, geometriche e di utilizzo dell’ambiente interno considerato. Sono stati elaborati molti modelli (room model), i quali, sulla base dalla concentrazione di attività di 226Ra, 232Th e 40K, delle dimensioni della camera standard, dello spessore delle pareti, della presenza o meno di porte e finestre e del rateo di ventilazione, sono in grado di stimare il contributo fornito dal materiale in oggetto in termini di dose gamma (mSv/y). Il room model che è stato adottato dall’Unione Europea è descritto nella guida tecnica Radiation Protection 112 (RP112). In questa pubblicazione, sulla base del room model utilizzato, è stato introdotto un indice I come strumento di screening per identificare materiali da costruzione che possano ritenersi di interesse dal punto di vista della popolazione. La Direttiva 59/2013/Euratom recepita in Italia dal D.lgs 101/2020 adotta quanto raccomandato nella guida tecnica RP112 stabilendo la necessità di porre attenzione al controllo dell’esposizione della popolazione all’irraggiamento gamma derivate dai radionuclidi presenti nei materiali da costruzione. Questo aspetto è di nuova introduzione nel sistema regolatorio italiano. Si riferisce ad alcune tipologie di materiali da costruzione presenti sul mercato: i materiali da costruzione che rientrano nel campo di applicazione della legge sono elencati nell’allegato II e di seguito riportati. 1. Materiali naturali Alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi). 2. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui: ceneri volanti; ...Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2022 Matrice Revisioni
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