Liquidi infiammabili: note di raccordo classificazione GHS / CLP / P.I.
Appunti Chemicals | |||||||
26 Novembre 2024 | |||||||
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Liquidi infiammabili: note raccordo classificazione GHS /CLP /P.I. ID 9972 | 28.01.2020 Il Documento allegato raccorda la classificazione dei Liquidi Infiammabili/combustibili, secondo il GHS (Globally Harmonized System - Purple book) dell'ONU e per i trasporti (collegato UN Raccomandations on the Trasnport of Dangerous Goods - Orange book) che intende armonizzare a livello mondiale la classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, il CLP, Regolamento (CE) n. 1272/2008, nato dal GHS recepito ed armonizzato in EU, e secondo la Classificazione di Prevenzione Incendi IT di cui al D.M del 31 luglio 1934. Gli Accordi internazionali derivanti dal GHS sono rappresentati in Fig. 1: Fig. 1 - Accordi internazionali e recepimenti nazionali del sistema GHS La Fig. 2 che segue, illustra il raccordo e le aree di validità (mondiale, europea ed Italiana) delle norme riportate per la classificazione delle sostanze pericolose in generale ed in particolare per i liquidi infiammabili (Prevenzione Incendi)*: (*) In IT una prima classificazione dei Liquidi Infiammabili/combustibili è effettuata nel campo della Prevenzione Incendi dal 1934 con il D.M del 31 luglio 1934. Fig. 2. Norme considerate e relativa area di validità A. GHS Il nuovo sistema, chiamato "Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (GHS)", affronta la classificazione dei prodotti chimici in base ai tipi di pericolo e propone elementi di comunicazione di pericolo armonizzati, comprese etichette e schede di dati di sicurezza. Mentre i governi, le istituzioni regionali e le organizzazioni internazionali sono il pubblico principale per il GHS, esso contiene anche un contesto e una guida sufficienti per coloro che nell'industria implementeranno i requisiti che sono stati adottati. Il GHS è stato implementato in 72 paesi alla data Documento. A1.6 Flammable liquids (see Chapter 2.6 for classification criteria)
a Under the UN Raccomandations on the Trasnport of Dangerous Goods, Model Regulations, the symbol, number and border line may be shown in black instead of white. The background colour stays red in both cases. NB H227 Liquidi combustibili B. CLP Il sistema internazionale di classificazione delle sostanze GHS è stato recepito nell’UE con il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) relativo a classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e miscele, obbligatorio dal 1/6/2015. 2.6. Liquidi infiammabili Per liquido infiammabile s’intende un liquido avente un punto di infiammabilità non superiore a 60°C.
Tabella 2.6.1 Criteri di classificazione dei liquidi infiammabili (1) Ai fini del presente regolamento, i gasoli, i carburanti diesel e gli oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è compreso tra ≥ 55 o C e ≤ 75 o C possono essere considerati come appartenenti alla categoria 3. Nota 2.6.3. Comunicazione del pericolo Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.6.2: Tabella 2.6.2 Criteri di classificazione dei liquidi infiammabili 2.6.4. Altre considerazioni relative alla classificazione 2.6.4.1. Per la classificazione dei liquidi infiammabili è necessario disporre di dati sul punto di infiammabilità e sul punto iniziale di ebollizione. Questi dati possono essere ottenuti mediante prove, ricavati dalla letteratura o calcolati. Se non sono disponibili dati, il punto di infiammabilità e il punto iniziale di ebollizione sono determinati mediante prove. Il punto di infiammabilità è determinato mediante prove in vaso chiuso. 2.6.4.2.Nel caso di miscele (1) contenenti liquidi infiammabili noti in concentrazioni definite, anche se possono contenere componenti non volatili come polimeri e additivi, non è necessario determinare il punto di infiammabilità mediante prove se il punto di infiammabilità della miscela, calcolato secondo il metodo descritto al punto 2.6.4.3, supera di almeno 5 °C (2) il pertinente criterio di classificazione (23 °C e 60 °C, rispettivamente) e a condizione che: a) la composizione della miscela sia conosciuta con precisione (se la composizione può variare entro limiti specificati, è scelta per essere valutata la composizione con il punto di infiammabilità calcolato più basso); 2.6.4.4. Possibili metodi di prova per la determinazione del punto di infiammabilità dei liquidi infiammabili sono riportati nella tabella 2.6.3. (1) Attualmente il metodo di calcolo è stato validato per miscele contenenti fino a 6 componenti volatili. Tali componenti possono essere liquidi infiammabili come idrocarburi, eteri, alcooli, esteri (esclusi gli acrilati) e acqua. Il metodo di calcolo non è stato ancora validato per miscele contenenti composti alogenati solforosi e/o fosforici nonché acrilati reattivi. 2.6.4.5. Non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 35 °C e pari o inferiore a 60 °C se si sono ottenuti risultati negativi nella prova di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri. 2.6.4.6. Possibili metodi di prova per la determinazione del punto iniziale di ebollizione dei liquidi infiammabili sono riportati nella tabella 2.6.4.
Tabella 2.6.4 Metodi per la determinazione del punto iniziale di ebollizione dei liquidi infiammabili (1) Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (G.U.U.E: L 142/1 31.05.2008) C. Classificazione Prevenzione Incendi I liquidi infiammabili si classificano ai fini della sicurezza e ai sensi del D.M del 31 luglio 1934 in base alla temperatura di infiammabilità(1) in: (1)EN ISO 2719 (2) Nota n. 17382/2013 del 27 dicembre 2013 D.M del 31 luglio 1934 Equivalenza fra le varie specie di liquidi L'equivalenza fra benzina (e sostanze carburanti ad essa equiparate), petrolio, oli combustibili e oli lubrificanti, è rappresentata rispettivamente dai nn. 1, 10, 40 e 60. Ne consegue che, ad esempio, un deposito contenente 10 mc di benzina, 50 mc di petrolio 1.200 mc di oli combustibili e 1.800 mc di oli lubrificanti, equivale ad un deposito di sola benzina della capacità di 75 mc, e cioè: 10 + 50/10 + 1.200/40 + 1.800/60 = 75 mc. (3) Ai fini dell’assoggettabilità degli impianti fissi di distribuzione carburanti al p.to 13 dell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, gli stessi sono ascrivibili alle categorie B o C del D.P.R. 151/11 in relazione alle caratteristiche dei carburanti liquidi classificati come indicato nel Titolo II del D.M del 31 luglio 1934 (Nota DCPREV prot. n. 8820 del 20-06-2013). (4) Circolare MI.SA. n. 8 del 6 febbraio 1969, DM 30/4/1981 e DM 16/4/1983 Si precisa che, riguardo alle installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici (D.M. 22 ottobre 2007)(N), il gasolio è da considerarsi di categoria C, in seguito alla lettera circolare prot 756 del 16 marzo 2009 che lo classifica "liquido combustibile di categoria C [...] a prescindere dall'effettiva temperatura d'infiammabilità". Nota n. 17382/2013 del 27 dicembre 2013 OGGETTO: Gasolio in contenitori-distributori rimovibili per autotrazione. D.M. 31 luglio 1934. Liquidi combustibili di categoria C. (N) Il D.M. 22 ottobre 2007 è abrogato da: D.M. 13 luglio 2011 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (G.U. n. 169 del 22 luglio 2011) ... Certifico Srl - IT | Rev. 00 2020 Collegati |
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