Imballaggi biodegradabili e compostabili: Quadro normativo
ID 8919 | 15.08.2019 | Documento completo in allegato
Il Documento intende fornire i concetti chiave, quali definizioni e valutazioni, sugli Imballaggi biodegradabili e compostabili, in riferimento al quadro legislativo (Direttiva 94/62/CE) ed alle norme tecniche di riferimento tra cui la EN 13432 ed EN 14995, è riportato l'elenco di tutte le norme inerenti l'aspetto ambientale degli imballaggi armonizzate e non.
Il Documento è elaborato negli aspetti di biodegradabilità e computabilità degli imballaggi che rientrano nel quadro più ampio della Direttiva 94/62/CE che tratta tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Excursus
La Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365/10 31.12.1994), tratta degli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono. _________
Direttiva 94/62/CE ... Articolo 3 Definizioni
Ai sensi della presente direttiva s'intende per:
1) «imballaggio»: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.
L'imballaggio consiste soltanto di:
a) «imballaggio per la vendita o imballaggio primario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
b) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
c) «imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario», cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei.
La definizione di «imballaggio» è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri:
i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.
1 bis) «plastica»: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;
1 ter) «borse di plastica»: borse da asporto con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti;
1 quater) «borse di plastica in materiale leggero»: borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron;
1 quinquies) «borse di plastica in materiale ultraleggero»: borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari;
1 sexies) «borse di plastica oxo-degradabili»: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
2) «rifiuti di imballaggio»: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, esclusi i residui della produzione;
2 bis) «imballaggio riutilizzabile»: un imballaggio concepito, progettato e immesso sul mercato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto è riempito nuovamente o riutilizzato con la stessa finalità per la quale è stato concepito;
2 ter) «imballaggio composito»: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;
2 quater) si applicano le definizioni di «rifiuto», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «riciclaggio», «smaltimento» e «regime di responsabilità estesa del produttore» di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE; ... _________
Obiettivi della Direttiva 94/62/CE _________
Direttiva 94/62/CE ... Articolo 6 Recupero e riciclaggio .... f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato; g) entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
i) 50 % per la plastica; ii) 25 % per il legno; iii) 70 % per i metalli ferrosi; iv) 50 % per l’alluminio; v) 70 % per il vetro; vi) 75 % per la carta e il cartone;
h) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato; i) entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
i) 55 % per la plastica; ii) 30 % per il legno; iii) 80 % per i metalli ferrosi; iv) 60 % per l’alluminio; v) 75 % per il vetro; vi) 85 % per la carta e il cartone.
1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, lettere f) e h), gli Stati membri possono posticipare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), e lettera i), punti da i) a vi), fino a un massimo di cinque anni, a determinate condizioni (vedi testo Direttiva) ... _________
Direttiva 94/62/CE ...
Articolo 8 Marcatura e sistema di identificazione
1. Il Consiglio, conformemente alle condizioni previste dal trattato, decide non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva in merito alla marcatura degli imballaggi.
2. Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/ dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
3. Gli imballaggi devono essere muniti dell'opportuna marcatura apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta e deve essere chiaramente visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere anche all'apertura dell'imballaggio.
Articolo 8 bis Misure specifiche per le borse di plastica biodegradabili e compostabili
Entro il 27 maggio 2017 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il disciplinare delle etichette o dei marchi per garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili e per fornire ai consumatori le informazioni corrette sulle proprietà di compostaggio di tali borse. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Al più tardi 18 mesi dopo l'adozione di tale atto di esecuzione, gli Stati membri assicurano che le borse di plastica biodegradabili e compostabili siano etichettate conformemente al disciplinare di cui a tale atto di esecuzione (è alla data news in fase di elaborazione dal Comitato Europeo per l'attuazione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti d'imballaggio).
Articolo 9 Requisiti essenziali
Ai fini della prevenzione dell’impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali di cui Allegato II della Direttiva 94/62/CE.
Articolo 10 Normalizzazione
La Commissione promuove, ove opportuno, l'elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 94/62/CE). _________
Ai fini della prevenzione dell’impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 94/62/CE concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata in Italia, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN 13431, EN 13432.
Tali norme (armonizzate) sono riportate nella Comunicazione 2005/C 44/13 del 19.02.2005 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).
Bioplastiche
L’impiego delle bioplastiche è cresciuto in modo esponenziale, per riconoscere una bioplastica occorre valutare, classificare ed etichettare secondo EN 13432 e EN 14995.
Le bioplastiche sono polimeri provenienti da risorse biologiche e rinnovabili come mais, canna da zucchero, frumento, cellulosa o amido di patate.
Si usano in shopper, stoviglie usa e getta ai giocattoli, dai prodotti di cancelleria agli imballaggi più svariati, dai telefonini ai componenti di automobili.
Etichetta Il materiale utilizzato deve essere conforme alle norme EN13432 / EN 14995 sulla degradabilità dei componenti (norme base, vedesi norme in tema a seguire).
La normativa
Il concetto è quello che per essere biodegradabile e compostabile, il materiale utilizzato debba tornare nel ciclo naturale degli elementi in tempi ragionevolmente brevi.
Plastica biodegradabile Secondo la normativa la sostanza deve decomporsi almeno del 90% in meno di 6 mesi per essere biodegradabile.
Plastica compostabile Per la certificazione compostabile, il materiale deve disintegrarsi in meno di 3 mesi e non essere più visibile, il tutto deve avvenire in ambiente controllato.
I requisiti per la bioplastica devono essere certificati come compostabili ben consolidato e provato in diversi test sul campo. Lo standard europeo La norma EN 13432 definisce i requisiti minimi per il confezionamento per essere processato dal compostaggio industriale.
Requisiti simili sono in vigore nella norma europea EN 14995 per la plastica non per imballaggio elementi.
La norma EN 13432 richiede che vengano testate le seguenti quattro caratteristiche in un laboratorio:
- Disintegrazione, ovvero frammentazione e perdita di visibilità nel finale compost - questo viene misurato in un test pilota di compostaggio (EN 14045) in per quali campioni del materiale di prova è compostato il rifiuto biologico 3 mesi. Trascorso questo tempo, la massa dei residui del materiale di prova deve ammonta a meno del 10% della massa originale.
- Biodegradabilità, ovvero la capacità del materiale compostabile di essere convertito in CO2 sotto l'azione di microrganismi. Lo standard contiene una soglia obbligatoria di almeno il 90 percento di biodegradazione che deve essere raggiunto in meno di 6 mesi (metodo di prova di laboratorio EN 14046).
- Assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio.
- La quantità di metalli pesanti deve essere inferiore ai valori massimi indicati e il compost finale non deve essere influenzato negativamente (nessuna riduzione di valore agronomico e nessun effetto ecotossicologico sulla crescita delle piante).
Le materie plastiche biodegradabili soddisfano il i requisiti della norma EN 13432 funzionano bene negli impianti di compostaggio industriale. Le materie plastiche certificate secondo la norma EN 13432 possono (volontariamente) essere riconosciute dai loghi specifici (Es. figura 1/2/3).
Insieme a una comunicazione adeguata, questa etichetta aiuta i consumatori a identificare correttamente il materiale compostabile. Il certificato, le materie plastiche compostabili vengono inviate agli impianti di compostaggio industriale mediante smaltimento rifiuti organici, mentre le materie plastiche non compostabili possono essere trattate come al solito nei flussi di rifiuti appropriati (ad es. riciclaggio meccanico).
Figura 1: Etichetta imballaggi compostabili certificati EN 13432 (Logo DIN-CERTCO (D, UK, P, CH) EN 13432, ASTM D6200 Compostable: Compostabilità con test di laboratorio. Certifica l'idoneità al Compostaggio Industriale)
Figura 2 - Etichetta imballaggi compostabili certificati EN 13432 (VINCOTTE (Belgio) EN 13432 – OK Compost Compostabilità con test di laboratorio. Certifica l'idoneità al Compostaggio Industriale.
Figura 3: Etichetta imballaggi compostabili certificati EN 13432 (CIC - CertiQuality (Italia) UNI EN 13432, UNI EN 14045 – Compostabile CIC Certifica l'idoneità alla Compostabilità con test su scala reale al Compostaggio Industriale) _________
Attenzione
Etichette "adesive" o altre, rendono gli imballaggi non recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione salvo rimozione della stessa. _________
Norme imballaggi
UNI EN 13193:2001 Imballaggi - Imballaggio e ambiente - Terminologia.
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13193 (edizione maggio 2000). La norma definisce i termini utilizzati nel campo dell'imballaggio e ambiente.
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana della norma europea EN 13429 (edizione luglio 2004). La norma specifica i requisiti degli imballaggi da classificare come riutilizzabili e stabilisce i procedimenti per la valutazione della conformità a tali requisiti, compresi i sistemi associati.
UNI EN 13432:2002 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13432 (edizione settembre 2000) e tiene conto dell'errata corrige del giugno 2005 (AC:2005). La norma specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.
La presente norma europea specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio considerando quattro caratteristiche:
1) biodegradabilità; 2) disintegrazione durante il trattamento biologico; 3) effetto sul processo di trattamento biologico; e 4) effetto sulla qualità del compost risultante.
Nel caso di un imballaggio formato da differenti componenti, alcuni dei quali possono essere sottoposti a compostaggio e altri no, l'imballaggio nella sua interezza non è compostabile. Tuttavia, se i componenti possono facilmente essere separati manualmente prima dello smaltimento, i componenti compostabili possono essere efficacemente considerati e trattati come tali, una volta separati dai componenti non compostabili. La presente norma europea tratta della possibilità di compostaggio degli imballaggi ma non riguarda regolamentazioni eventualmente esistenti relative alla possibilità di compostaggio di eventuali residui. La presente norma europea definisce disposizioni per l'ottenimento di informazioni sulla lavorazione degli imballaggi in impianti di trattamento dei rifiuti controllati ma non prende in considerazione rifiuti di imballaggio che possono finire nell'ambiente attraverso mezzi incontrollati per esempio in discarica. La relazione fondamentale tra la presente norma europea e le altre quattro norme europee sugli imballaggi (mandatate) e un rapporto CEN (mandatato) è specificata nella EN 13427:2000. _________
UNI EN 13432:2002 ... Estratto
Introduzione La Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi(Direttiva 94/62/CE) definisce requisiti per gli imballaggi da considerare recuperabili. La presente norma amplia tali requisiti in relazione al recupero organico. La norma europea EN 13427:2000 fornisce una struttura all'interno della quale la presente e altre quattro norme possono essere utilizzate insieme a supporto dell'affermazione che un imballaggio è conforme ai requisiti essenziali per gli imballaggi da immettere sul mercato come richiesto dalla Direttiva.
Gli imballaggi servono a contenere, proteggere, movimentare, consegnare e presentare prodotti. Il recupero organico degli imballaggi utilizzati è una delle numerose opzioni di recupero nell'ambito del ciclo di vita generale degli imballaggi. Per risparmiare risorse e ridurre gli sprechi, dovrebbe essere ottimizzato l'intero sistema di cui fanno parte gli imballaggi. Ciò include la prevenzione nonché il reimpiego e il recupero di rifiuti di imbal-laggi. La presente norma europea presenta una struttura di autovalutazione per determinare se i requisiti della presente norma sono stati soddisfatti. Il suo approccio è simile a quello di norme di sistemi quali le serie EN ISO 9000 e le serie EN ISO 14000.
Il recupero organico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio, che include il compostaggio aerobico e la biogasificazione anaerobica degli imballaggi in strutture di trattamento biologico dei rifiuti comunali o industriali, rappresenta un'opzione per la riduzione e il riciclo di rifiuti di imballaggio. Utilizzando queste tecnologie biologiche, possono essere soddisfatti gli scopi della Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Bruxelles, 5 dicembre 1994) in relazione a tale aspetto.
Scopo La presente norma europea specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio considerando quattro caratteristiche:
1) biodegradabilità; 2) disintegrazione durante il trattamento biologico; 3) effetto sul processo di trattamento biologico; e 4) effetto sulla qualità del compost risultante.
Nel caso di un imballaggio formato da differenti componenti, alcuni dei quali possono essere sottoposti a compostaggio e altri no, l'imballaggio nella sua interezza non è compostabile. Tuttavia, se i componenti possono facilmente essere separati manualmente prima dello smaltimento, i componenti compostabili possono essere efficacemente considerati e trattati come tali, una volta separati dai componenti non compostabili. La presente norma europea tratta della possibilità di compostaggio degli imballaggi ma non riguarda regolamentazioni eventualmente esistenti relative alla possibilità di compostaggio di eventuali residui. La presente norma europea definisce disposizioni per l'ottenimento di informazioni sulla lavorazione degli imballaggi in impianti di trattamento dei rifiuti controllati ma non prende in considerazione rifiuti di imballaggio che possono finire nell'ambiente attraverso mezzi incontrollati per esempio in discarica. La relazione fondamentale tra la presente norma europea e le altre quattro norme europee sugli imballaggi (mandatate) e un rapporto CEN (mandatato) è specificata nella EN 13427:2000.
3. DEFINIZIONI
3.3 disintegrazione: la suddivisione fisica in frammenti piccolissimi dell'imballaggio e dei materiali di imballaggio
3.4 biodegradabilità "ultima": Decomposizione di un composto chimico organico da parte di microrganismi, in presenza di ossigeno, in anidride carbonica, acqua e sali minerali di qualsiasi altro elemento presente (mineralizzazione) e nuova biomassa o, in assenza di ossigeno, in anidride carbonica, metano, sali minerali e nuova biomassa.
4. REQUISITI
4.2.1 Generalità Ad eccezione di quanto identificato in 4.3, la valutazione della possibilità di trattamento biologico degli imballaggi e dei componenti degli imballaggi deve includere come minimo i 5 seguenti procedimenti di valutazione:
- caratterizzazione (vedere 4.2.2); - biodegradabilità (vedere 4.2.3); - disintegrazione inclusi gli effetti sul processo di trattamento biologico (vedere 4.2.4); - qualità del compost (vedere 4.2.5); - riconoscibilità (vedere 4.2.6).
4.2.2 Caratterizzazione: Ogni materiale di imballaggio in corso di verifica deve essere identificato e caratterizzato prima delle prove, includendo almeno:
- informazioni su e identificazione dei costituenti dei materiali di imballaggio; - determinazione della presenza dii sostanze pericolose, per esempio metalli pesanti; - determinazione del contenuto di carbonio organico, residuo secco totale e solidi volatili nel materiale dli imballaggio utilizzato per prove di biodegradazione e disintegrazione.
Nota Oltre alle caratteristiche chimiche dei solidi volatili, sono forniti anche i livelli di accettazione dei metalli pesanti in quanto la loro assenza totale non è possibile..
4.2.3 Biodegradabilità Per essere designato come organicamente recuperabile, ogni imballaggio, materiale di imballaggio o componente di imballaggio deve essere intrinsecamente e definitivamente biodegradabile come dimostrato in prove di laboratorio (vedere 6) e in base ai criteri e livelli di accettazione indicati nell'appendice A.2.
4.2.4 Disintegrazione: Per essere designato come organicamente recuperabile, ogni imballaggio, materiale di imballaggio o componente di imballaggio deve disintegrarsi in un processo di trattamento biologico dei rifiuti (vedere 7) e in base ai criteri e livelli di accettazione indicati nell'appendice A.3, senza alcun effetto negativo osservabile sul processo.
4.2.5 Qualità del compost Per essere designato come organicamente recuperabile, nessun imballaggio o componente dell'imballaggio, sottoposto ad un processo di trattamento biologico dei rifiuti deve essere registrato come avente un effetto negativo sulla qualità del compost risultante (vedere 8).
4.2.6 Riconoscibilità L'imballaggio o componente di imballaggio destinato ad entrare nel circuito dei biorifiu1i deve essere riconoscibile come compostabile o biodegradabile da parte dell'utente finale mediante mezzi appropriati.
6. PROVE DI LABORATORIO SULLA BIODEGRADABILITA Devono essere utilizzate solo prove di biodegradazione che forniscono informazioni univoche sulla biodegradabilità intrinseca e definitiva di un materiale da imballaggio o dei suoi costituenti organici significativi. Deve essere utilizzata la prova di compostaggio aerobico controllato, che è tecnicamente identica alla ISO 14855: 1999, a meno che risulti non idonea per il tipo e per le proprietà del materiale sottoposto a prova. Nel caso in cui siano necessari metodi alternativi, deve essere utilizzato un metodo di prova della biodegradabilità internazionalmente normalizzato (vedere ISO!TR 15462), in particolare ISO 14851: 1999 e ISO 14852:1999 che sono realizzate per materiali polimerici.
A.2 Biodegradabilità
A.2.1 Costituenti organici significativi Dato che la biodegradabilità deve essere determinata per ogni materiale di imballaggio o ogni costituente organico significativo del materiale di imballaggio, significativo deve stare ad indicare qualsiasi costituente organico presente in misura maggiore dell'1 % di massa secca di quel materiale. La proporzione totale di costituenti organici senza biodegradabilità determinata non deve essere maggiore del 5%.
A.2.2 Prove di biodegradazione aerobica Il periodo di applicazione della prova specificata nei metodi di prova deve essere pari ad un massimo di 6 mesi. La percentuale di biodegradazione del materiale di prova deve essere pari almeno al 90% in totale o al 90% della degradazione massima di una sostanza di riferimento idonea, dopo che sia stato raggiunto un livello di biodegradazione costante sia per il materiale di prova che per la sostanza di riferimento.
Nota Il valore limite della biodegradazione si basa sulla conversione del carbonio del materiale di prova in anidride carbonica e biomassa. I dettagli del calcolo d'pendono dai metodi di prova e metodi di analisi utilizzati. La sostanza di riferimento, una polvere di cellulosa microcristallina, per esempio "Avicel", si degrada secondo i criteri di validità indicati nei rispettivi metodi di prova.
A.3 Disintegrazione
A.3.1 Compostaggio aerobico Dopo l'esposizione al processo di compostaggio per un massimo di dodici settimane, non più del 10% della massa secca originale del materiale di prova deve non superare la prova del passaggio attraverso uno staccio avente luce maglia
A.3.2 Biogasificazione anaerobica Se necessario, la prova deve durare al massimo 5 settimane con una combinazione di digestione anaerobica e stabilizzazione aerobica. _________
(*) Compostaggio aerobico
_________
UNI EN 13193:2001 Imballaggi - Imballaggio e ambiente - Terminologia.
4.2 biodegradazione: Degradazione causata dall'attività biologica, in particolare dall'attività enzimatica che produce un mutamento significativo nella struttura chimica di un materiale. ...
4.7 compost: Ammendamento organico ottenuto dalla biodegradazione di una miscela composta principalmente da vari residui vegetali, occasionalmente con altro materiale organico e avente un limitato contenuto di minerali.
Nota 1 I criteri per qualità del compost sono definiti dalle norme internazionali, europee e nazionali e comprendono il contenuto la di 'metalli pesanti", l'ecotossicità ed il livello di residuo distinguibile
Nota 2 Il seguente termine è un derivato della definizione di cui sopra: compostabilità: Potenzialità di un materiale ad essere biodegradato in un procedimento che utilizza il compost. ... _________
UNI EN 14995:2007 Materie plastiche - Valutazione della compostabilità - Schema di prova e specificazioni La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14995 (edizione dicembre 2006). La norma specifica i requisiti e le procedure per la determinazione della compostabilità o il trattamento anaerobico dei materiali plastici con riferimento alle seguenti caratteristiche: biodegradabilità, disintegrazione durante il trattamento biologico, effetto sulla qualità del composto risultate. Per gli imballaggi si applica la UNI EN 13432. _________
Altre norme imballaggi (aspetto ambientale)
UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte
UNI EN 13429:2005 Imballaggi - Riutilizzo
UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
UNI EN 13432:2002 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi
EC 1-2004 UNI EN 13432:2002 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi
EC 2-2004 UNI EN 13432:2002 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi
EC 3-2009 UNI EN 13432:2002 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi
UNI EN 13439:2003 Imballaggi - Tasso di recupero sotto forma di energia - Definizione e metodo di calcolo
UNI EN 13440:2003 Imballaggi - Tasso di riciclo - Definizione e metodo di calcolo
UNI EN 13437:2003 Imballaggi e materiali di riciclo - Criteri per i metodi di riciclo - Descrizione dei trattamenti di riciclo e diagramma di flusso
UNI EN 14045:2003 Imballaggi - Valutazione della disintegrazione dei materiali di imballaggio nelle prove di utilizzo reale nelle condizioni di compostaggio specificate
UNI EN 14046:2003 Imballaggi - Valutazione della biodegradabilità aerobica ultima dei materiali di imballaggio nelle condizioni controllate di compostaggio - Metodo mediante analisi dell'anidride carbonica rilasciata
UNI EN 14047:2003 Imballaggi - Determinazione della biodegradabilità aerobica ultima dei materiali di imballaggio in un mezzo acquoso - Metodo mediante analisi dell'anidride carbonica liberata
UNI EN 14048:2003 Imballaggi - Determinazione della biodegradabilità aerobica ultima dei materiali di imballaggio in un mezzo acquoso - Metodo mediante misurazione della richiesta di ossigeno in un respirometro chiuso
UNI CEN/TR 13688:2018 Imballaggi - Riciclo di materiali - Rapporto sui requisiti relativi a sostanze e materiali per prevenire un sostenuto impedimento al riciclo ... segue in allegato
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Collegati Direttiva 94/62/CE Norme armonizzate direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio Linee guida per la conformità alla direttiva 94/62/CE TUA | Testo Unico Ambiente
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