Manifestazioni pubbliche: Normativa e Piano di Safety e Security
ID 6377 | Ultimo aggiornamento: 21.06.2019
Raccolta di disposizioni su riunioni, manifestazioni pubbliche, intrattenimento, pubblico spettacolo e Modello linee guida organizzazione e gestione pubblici spettacoli (Ministero dell’Interno)
Raccolta di disposizioni su riunioni, manifestazioni pubbliche, intrattenimento, pubblico spettacolo, ecc. con particolare riferimento a quelle emanate a seguito degli incidenti accaduti in Piazza San Carlo a Torino in occasione della proiezione della finale di Champions League, volte ad assicurare lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in sicurezza per gli aspetti attinenti sia alla “security” sia alla “safety”, anche in relazione al pericolo derivante dalla minaccia terroristica.
Il Modello linee guida organizzazione e gestione pubblici spettacoli (Ministero dell’Interno) vuole essere uno strumento di ausilio agli organizzatori di pubblici spettacoli per effettuare una prima valutazione sui livelli di rischio della manifestazione (alto, medio, basso), in relazione a ciascuno di essi suggerendo come calibrare, in termini di safety, le misure di mitigazione. Le misure di safety dovranno poi interfacciarsi e coordinarsi con quelle fissate dagli organi di polizia a tutela dell'ordine pubblico, ed è sul loro equilibrio complessivo che si fonda l'efficacia del modello organizzativo in discussione. In tale logica è ben possibile nel singolo caso che specifiche misure di ordine pubblico, anche modulate in loco in relazione al concreto evolversi della manifestazione, possano contribuire a mitigare ulteriormente il livello di rischio residuo.
Info e download
Per eventi classificabili come manifestazioni pubbliche il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica valuta le misure di safety e security da adottare per l’evento. Tali misure sono definite sulla base delle nuove circolari emanate a seguito dei fatti di Torino. Tale Comitato dovrà essere integrato dalla presenza del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco per la definizione delle misure di safety.
Update 21 Giugno 2019
Pubblicato nella GU Serie Generale n.138 del 14-06-2019 il c.d. "Decreto Sicurezza bis" - D.L. 53/2019, recante modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" ed alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive"
Art. 6 D.L. 53/2019 Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152
1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5:
1) al secondo comma, la parola «Il» è sostituita dalle seguenti: «Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il»;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l’arresto da due a tre anni e con l’ammenda da 2.000 a 6.000 euro.»;
b) dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente: «Art. 5 -bis - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6 -bis e 6 -ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»
...
Art. 13. D.L. 53/2019 Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:
a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6 -bis , commi 1 e 2, e 6 -ter della presente legge, per il reato di cui all’articolo 2 -bis del decretolegge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l’ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all’articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all’articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
d) ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.»;
Le circolari:
Circolare del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n 555/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 (Gabrielli)
Disposizioni per il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni.
Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del n. 11464 19 giugno 2017
Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety.
Lettera Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuocon. 9925 del 20 luglio 2017
Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative.
La Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017
Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva. (Morcone)
Manifestazioni pubbliche ed eventi di pubblico spettacolo
Gli eventi di pubblico spettacolo rappresentano un sottoinsieme delle manifestazioni pubbliche per le quali viene posta storicamente una maggiore attenzione per la definizione delle misure di safety e security. Di contro le manifestazioni pubbliche, che non rientrano nella classificazione di eventi di pubblico spettacolo, sono state oggetto di particolare attenzione dopo gli eventi di Torino avvenuti nell'estate 2017.
Per eventi di pubblico spettacolo si applicano le norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, pertanto l’autorizzazione dell’evento (per affollamenti al di sopra delle 200 persone) avverrà previa acquisizione del parere della Commissione comunale o provinciale di Pubblico Spettacolo. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco partecipa ai lavori della Commissione. Tali attività sono normate dalle regole tecniche di prevenzioni incendi e possono essere altresì soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base delle soglie definite nel DPR 151/2011.
- T.U.L.P.S. e smi Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773 Articoli 68 , 69 , 80
Articolo 68
Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. ((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dal(Art. 67 T. U. 1926). Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. ((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.
Articolo 69
Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.
Articolo 80
L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
- Regio Decreto 6 Maggio 1940 n° 635 e smi Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. Articoli 141,142,………..148
Articolo 141
Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.
Articolo 142
Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza. La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
ìf) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica. Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o piu' sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta' di avvalersi di supplenti, il questore puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato. Il parere della commissione o della sezione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo' delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis. Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta: a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita'.
Articolo 143
Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione. Il Prefetto decide sentita la Commissione di vigilanza e osservate le norme dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, e 10 settembre 1936-XIV, n. 1916.
Articolo 144
Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorita' o dall'interessato. Nessun compenso e' invece dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'articolo 141, primo comma, lettera e) del presente regolamento.
Articolo 145
Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte. Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla Commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).
Art. 146 e 147 Articoli abrogati dal D.lgs. 23 aprile 1998, n. 134
Articolo 148
Il funzionario e gli agenti di P. S. incaricati del servizio di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 145, nonche' di tutte le altre prescritte dal presente regolamento, dal regolamento prefettizio di cui all'art. 84 della legge e dalla licenza.[/panel]
- Ministero dell’Interno Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996 Norma di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi
- Ministero dell’Interno Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione ed esercizio dei Locali di Trattenimento e di Pubblico Spettacolo
- Ministero dell’Interno Decreto Ministeriale 22 Febbraio 1996 n° 261 Norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento
Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche
In data 28 luglio 2017, il prefetto Morcone – Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno – ha inviato una specifica direttiva alle Prefetture proprio per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.
Lo scopo della direttiva è quello dell’analisi delle varie manifestazioni al fine di affrontare il tema della “gestione” delle stesse in un’ottica di sicurezza integrata, dove i profili di security e safety assumono identico rilievo.
La “Direttiva Morcone” nel riprendere nella sostanza le Circolari del Capo della Polizia e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, distingue gli aspetti procedurali per le:
1. Riunioni e manifestazioni in luogo pubblico (ex art. 18 del TULPS, per le quali è previsto un onere di preavviso al Questore)
2. Manifestazioni di pubblico spettacolo (ex art. 68 del TULPS (per le quali è previsto il rilascio di una licenza da parte del Sindaco previo parere tecnico della Commissione provinciale o comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo)
Al fine di costruire il modello organizzativo evocato dalle nuove direttive il ruolo iniziale iniziale è ricoperto ricoperto dagli uffici del Comune che ricevono l’istanza di autorizzazione alla realizzazione della manifestazione e, sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzatori, definiscono le misure da approntarsi, supportati ove necessario, in funzione collaborativa, dai referenti delle forze dell’ordine presenti in loco. Per l’effettuazione della valutazione valutazione del rischio rischio e per adottare i provvedimenti di safety necessari alla manifestazione, la Direttiva fornisce agli organizzatori uno strumento strumento speditivo speditivo da cui scaturisce la calibrazione delle misure di mitigazione prescritte.
Per la classificazione del Rischio della manifestazione si è preso come riferimento l’accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n. 13/9/CR8C/7, rispetto al quale sono stati attualizzati alcuni parametri di safety (rispetto al soccorso sanitario) riferendosi ad eventi/manifestazioni così definibili: Eventi programmati che richiamano un rilevante afflusso di persone ai fini: - Sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi
Premessa
I recenti accadimenti di Torino, Piazza San Carlo, hanno evidenziato come le suggestioni derivanti dal delicato clima internazionale e/o situazioni di panico comunque provocate, amplificate anche da stati di coscienza eventualmente alterati dall'assunzione, ave non prevenuta, di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, possano ridurre notevolmente la resilienza di una folla di fronte a fatti imprevisti e/o normalmente imprevedibili.
Per tali motivi con due distinte direttive emanate dal Capo della Polizia e dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, sono stati qualificati gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece dell'ordine e della sicurezza pubblica che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.
Entrambi gli aspetti devono necessariamente integrarsi tra loro, partendo da una base informativa fornita dai singoli organizzatori, al momento in cui inoltrano l'istanza e/o la comunicazione per la realizzazione delle manifestazioni.
Il presente documento rappresenta uno strumento speditivo di ausilio agli organizzatori per effettuare una prima valutazione sui livelli di rischio della manifestazione a farsi (alto, medio, basso), in relazione a ciascuno di essi suggerendo come calibrare, in termini di safety, le misure di mitigazione prescritte dalle direttive sopracennate.
Ciò nella consapevolezza che per nessun evento il rischio potrà mai equipararsi allo zero, per cui le misure di mitigazione proposte prevedono la riduzione del rischio fino ad un livello residuo normalmente considerato accettabile, ferma restando un'alea che è e resta imponderabile.
Le misure di safety dovranno poi interfacciarsi e coordinarsi con quelle fissate dagli organi di polizia a tutela dell'ordine pubblico, ed è sul loro equilibrio complessivo che si gioca l'efficacia del modello
organizzativo in discussione. In tale logica è ben possibile nel singolo caso che specifiche misure di ordine pubblico, anche modulate in loco in relazione al concreto evolversi della manifestazione, possano contribuire a mitigare ulteriormente il livello di rischio residuo.
Nella costruzione del modello organizzativo evocato dalle nuove direttive il ruolo iniziale è ricoperto quindi dagli uffici del Comune che ricevono l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della manifestazione e, sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzatori, definiscono le misure da approntarsi, supportati ave necessario, in funzione collaborativa , dai referenti delle forze dell'ordine presenti in loco. Nel caso in cui ricorrano i presupposti prescritti dalla legge, un ulteriore vaglio sarà rimesso alla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; laddove poi si prospettino condizioni particolari, che richiedano un quid pluris in termini di misure precauzionali potrà richiedersi l'analisi e la valutazione in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Va evidenziato altresì che poiché sono in corso di elaborazione ulteriori direttive da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco il presente documento viene varato in via sperimentale ed è suscettibile di tutte le integrazioni e gli aggiustamenti che dovessero rendersi necessari, all'esito della sua concreta applicazione e/o della sopravvenienza di ulteriori indicazioni operative diramate dagli organi centrali.
Passando all'esame nel dettaglio del presente documento la prima parte, come sopra accennato, riguarda la classificazione del rischio delle manifestazioni.
L'impostazione è quella classica dell'analisi dei rischi in cui si cerca di attribuire un peso a quegli aspetti che possono influenzare:
1. la probabilità di accadimento di un evento;
2. la sua potenziale magnitudo
La classificazione del rischio pertanto è determinata dall'attribuzione di un indice numerico alle variabili legate all'evento, alle caratteristiche dell'area ed alla tipologia di pubblico/spettatori, così come stimate dagli organizzatori.
A valle di tale classificazione scaturiscono, per ciascun livello di rischio, specifiche misure di mitigazione.
Classificazione degli eventi e/o manifestazioni
Per la classificazione del livello di rischio ci si è riferiti all'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n° 13/9/CR8C/C7.
Rispetto a tale documento sono stati attualizzati alcuni parametri relativi alle esigenze di safety, rispetto al soccorso sanitario riferendosi ad eventi e/o manifestazioni così definibili: Programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone ai fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, organizzazioni/associazioni, istituzioni pubbliche.
L'identificazione del livello di rischio, in fase iniziale, può essere calcolata dall'organizzatore dell'evento applicando i punteggi di cui alla tabella di classificazione.
In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio. Per manifestazioni con affollamento superiore a 10.000 persone, la valutazione tabellare non è necessaria in quanto l'evento rientra, comunque, tra quelli con profilo di rischio elevato
Per manifestazioni con affollamento superiore a 10.000 persone, la valutazione tabellare non è necessaria in quanto l'evento rientra, comunque, tra quelli con profilo di rischio elevato
LIVELLO DI RISCHIO |
PUNTEGGIO |
basso |
<15 |
medio |
15÷25 |
elevato |
>30 |
TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO
Periodicità dell'evento |
Punteggio |
Annualmente |
1 |
Mensilmente |
2 |
Tutti i giorni |
3 |
Occasionalmente/all'improvviso |
4 |
Tipologia di evento |
Punteggio |
Religioso |
1 |
Sportivo |
1 |
Intrattenimento |
2 |
Politico, sociale |
4 |
Concerto pop/rock |
4 |
Altre variabili (più scelte) |
Punteggio |
Prevista vendita/consumo di alcool |
1 |
Possibile consumo di droghe |
1 |
Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili) |
1 |
Evento ampiamente pubblicizzato dai media |
1 |
Presenza di figure politiche-religiose |
1 |
Possibili difficoltà nella viabilità |
1 |
Presenza di tensioni socio-politiche |
1 |
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita) |
Punteggio |
minore 12 ore |
1 |
da 12h a 3 giorni |
2 |
>3 giorni |
3 |
Luogo (più scelte) |
Punteggio |
In città |
1 |
In periferia/paesi o piccoli centri urbani |
2 |
In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina) |
2 |
Altro (montano, impervio, ambiente rurale) |
2 |
All'aperto |
2 |
Localizzato e ben definito |
1 |
Esteso >1 campo di calcio |
2 |
Non delimitato da recinzioni |
1 |
Delimitato da recinzioni |
2 |
Presenza di scale in entrata e/o uscita |
2 |
Recinzioni temporanee |
3 |
Ponteggio temporaneo, palco, coperture |
3 |
Logistica dell'area (più scelte) |
Punteggio |
Servizi igienici disponibili |
-1 |
Disponibilità d'acqua |
-1 |
Punto di ristoro |
-1 |
Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF |
+1 |
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF |
1 |
SUBTOTALE A |
|
VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO
Stima dei partecipanti |
Punteggio |
0-200 |
1 |
201-1000 |
3 |
1001-5000 |
7 |
5001-10.000 |
10 |
>10.000 |
Le manifestazioni con oltre 10.000 persone sono da considerarsi sempre a rischio elevato |
Età media dei partecipanti |
Punteggio |
25-65 |
1 |
inferiore a 25 superiore a 65 |
2 |
Densità partecipanti/mq |
Punteggio |
Bassa <0,7 persone/mq |
-1 |
Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone/mq) |
2 |
Medio Alta 1,2 ÷2 persone/mq |
2 |
Condizione dei partecipanti |
Punteggio |
Rilassato |
1 |
Eccitato |
2 |
Aggressivo |
3 |
Posizione dei partecipanti |
Punteggio |
Seduti |
1 |
In parte seduti |
2 |
In piedi |
3 |
SUBTOTALE B |
|
TOTALE |
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STRUTTURA DEL SISTEMA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIOCARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVOCARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREACARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSOCARTELLA 4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONECARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORICARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIOCARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA- PIANO DI EMERGENZACARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZACARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO- Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio del locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo- Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi- Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro- Circolare dei Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 dei 7.6.2017- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19.6.2017CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA- Accessibilità mezzi di soccorsolarghezza: 3,50 m.altezza libera: 4.00 m,raggio di volta: 13 m.pendenza: non superiore al 10%resistenza al carico: almeno 20 t ( 8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)- Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorsoOltre ai requisiti di accesso all'area su citati, per quanto possibile, dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo delle persone.MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO BASSODevono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati ad una distanza dagli accessi alla manifestazione non superiore a 50 metri.MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIODevono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati all'interno dell'area della manifestazione se questa è all'aperto.MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO ELEVATODeve essere assicurato l'accesso dei mezzi di soccorso all'Interno dell'area della manifestazione.Nella zona adiacente l'area dell'evento dovranno altresì essere individuate delie aree di ammassamento dei mezzi dì soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi emergenze.CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSOMANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO.Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento si ritiene che tale requisito non debba costituire un adempimento cogente.MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO- ELEVATO.Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente.L'ipotesi di prevedere una differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso può essere percorribile quando tale possibilità è già stata prevista nella fase di progettazione del luogo o struttura e, pertanto, non potrà essere adottata all'occorrenza qualora ciò comporti una modifica del sistema preordinato di vie d'esodo dell'attività.Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblicoLa differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso è percorribile previa vantazione delle caratteristiche delle vie d'allontanamento dall'area. A tal fine, qualora la viabilità adiacente l'area della manifestazione lo consenta, si potrà valutare l'opportunità di creare sulla medesima direttrice flussi in ingresso e in uscita separati tra loro.Pur tuttavia, in caso d'emergenza che comporti l'allontanamento delle persone dall'area, si dovranno rendere disponibili per l'esodo anche i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione, sempreché questi ultimi non siano stati allestiti per attività di pre-filtraggio e controllo con barriere frangifolla, finalizzate ad evitare la forzatura degli ingressi.Al riguardo si dovrà tenere conto dell'esigenza dì segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate soprattutto quando questi sono a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso oltre alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. Lvo 81/08 anche a sistemi dì segnalazione gonfiabili di tipo luminoso, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili che l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.[...] Segue in allegato
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1.0 |
2019 |
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Certifico Srl |
0.0 |
2019 |
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