L’UFI per le etichette dei prodotti di miscele pericolose
Con il Regolamento (UE) 2017/542 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) è aggiunto l'Allegato VIII relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria come previsto dall’articolo 45 del CLP.
Il Regolamento introduce un nuovo elemento che dovrà apparire sulle etichette dei prodotti a partire dal 2020: un codice di 16 caratteri chiamato Identificatore Unico di Formula (Unique Formula Identifier, UFI).
Entro il 2025, l’UFI sarà obbligatorio sull’etichetta di tutti i prodotti classificati come pericolosi che presentano rischi per la salute o un pericolo per l’incolumità della persona. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono tali prodotti sul mercato dovranno fornire informazioni specifiche sui prodotti, compreso l’UFI, ai centri antiveleni. Gli strumenti e il supporto per generare l’UFI sono disponibili sul sito web dei centri antiveleni dell’ECHA.
L’identificatore unico di formula, noto con l’acronimo UFI, è un codice alfanumerico di 16 caratteri che sarà obbligatorio indicare sull’etichetta dei prodotti che contengono una miscela pericolosa. Oltre all’UFI, è necessario fornire ai centri antiveleni anche altre informazioni sulla miscela e sui prodotti associati, quali composizione, denominazione commerciale, colore, imballaggio, categoria dei prodotti e informazioni tossicologiche. L’UFI mira a stabilire un collegamento univoco tra le informazioni fornite con il prodotto immesso sul mercato. La condizione per l’assegnazione di un UFI è che tutti i prodotti etichettati e notificati con lo stesso debbano avere la stessa composizione di miscela.
Come si crea
Per creare l’UFI per una miscela, è necessario il numero di partita IVA dell’azienda (o il "company key", chiave aziendale, in casi specifici) e un numero di formulazione specifico per la miscela. Inserendo questi due numeri nello strumento online generatore di UFI dell’ECHA verrà fornito il codice UFI. Il numero di partita IVA è un elemento chiave per garantire che l’UFI sia unico, in modo che non si verifichino sovrapposizioni tra UFI generati da aziende diverse. Molto probabilmente l’azienda utilizza già dei codici di formulazione interni. Se sono solo numerici, composti da cifre comprese tra 0 e 268435255, possono essere utilizzati direttamente nel generatore di UFI. In altri casi, ad esempio quando sono alfanumerici o contengono altri
Regole di apposizione
L’acronimo "UFI" (lo stesso in tutte le lingue e gli alfabeti dell’UE e da non tradurre) deve figurare in lettere maiuscole ed essere seguito da un codice alfanumerico di 16 caratteri. Il codice è diviso in quattro blocchi, ciascuno separato da un trattino. Sebbene non siano stati fissati requisiti specifici, ad esempio per il tipo o la dimensione dei caratteri, l’UFI deve essere chiaramente visibile e leggibile sull’etichetta del prodotto. A causa delle diverse dimensioni delle etichette e di altre indicazioni in materia di etichettatura che devono figurare nello stesso spazio, l’UFI deve essere posizionato in modo da essere facilmente localizzabile (ad esempio vicino al codice a barre o ai pittogrammi di pericolo). In sostanza, è necessario determinare come l’UFI debba essere stampato o affisso nel modo più efficace per facilitare la sua comunicazione ai centri antiveleni.
Tempistiche
L’azienda sarà tenuta a notificare l’UFI e altre informazioni sui prodotti nel nuovo formato armonizzato entro il 1° gennaio 2020 per le miscele destinate all’uso da parte dei consumatori. Le miscele per uso professionale dovranno essere notificate entro il 1° gennaio 2021 e quelle per uso industriale solo entro il 1° gennaio 2024. Le miscele già presenti sul mercato devono essere conformi entro la fine del periodo transitorio, il che significa che entro il 1° gennaio 2025, tutti i prodotti rilevanti sul mercato dovranno recare sull’etichetta l’indicazione "UFI".
Destinatari |
Entro |
Consumatori |
1° gennaio 2020 |
Uso professionale |
1° gennaio 2021 |
Uso industriale |
1° gennaio 2024 |
La pagina web dell'ECHA per generare l'UFI
https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/ufi-generator _____
In allegato informazioni UFI ECHA
Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria. (G.U. L. 78/1 del 23 marzo 2017) ... Articolo 25 Informazioni supplementari figuranti sull'etichetta
1. Nella sezione dell'etichetta riservata alle informazioni supplementari è indicato se una sostanza o miscela classificata come pericolosa presenti le proprietà fisiche o le proprietà pericolose per la salute di cui all'allegato II, punti 1.1 e 1.2. Dette indicazioni sono formulate conformemente all'allegato II, punti 1.1 e 1.2, e all'allegato III, parte 2. Se una sostanza è inclusa nell'allegato VI, parte 3, le eventuali indicazioni di pericolo supplementari ivi riportate per la sostanza sono incluse nelle informazioni supplementari figuranti sull'etichetta.
2. Nella sezione dell'etichetta riservata alle informazioni supplementari è indicato se una sostanza o miscela classificata come pericolosa rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE. L'indicazione è formulata conformemente all'allegato II, parte 4, e all'allegato III, parte 3, del presente regolamento.
3. Il fornitore può riportare nell'apposita sezione dell'etichetta informazioni supplementari oltre a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che esse non rendano più difficile l'identificazione degli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a g), e forniscano ulteriori precisazioni senza contraddire o mettere in dubbio la validità delle informazioni contenute in tali elementi.
4. Indicazioni quali «non tossico», «innocuo», «non inquinante», «ecologico» o qualsiasi altra indicazione secondo cui la sostanza o la miscela non sono pericolose o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione di tale sostanza o miscela non figurano sull'etichetta o l'imballaggio delle sostanze o miscele.
6. Se la miscela contiene una sostanza classificata come pericolosa, è etichettata come disposto nell’allegato II, parte 2. Le indicazioni sono formulate conformemente all'allegato III, parte 3, e sono riportate nella sezione dell'etichetta riservata alle informazioni supplementari. L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fornitore della miscela.
7. Qualora a norma dell'allegato VIII il notificante crei un identificatore unico di formula, questo figura sull'etichetta in conformità alle disposizioni della parte A, sezione 5, di tale allegato (paragrafo inserito da Regolamento (UE) 2017/542) ... Articolo 45 Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria
1. Gli Stati membri designano uno o più organismi a cui gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato comunicano le informazioni utili, in particolare, per adottare misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria. Tali informazioni includono la composizione chimica delle miscele immesse sul mercato e classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici, compresa l'identità chimica delle sostanze presenti in miscele per le quali l'agenzia, conformemente all'articolo 24, ha accolto la richiesta di usare una denominazione chimica alternativa.
2. Gli organismi designati forniscono tutte le garanzie richieste a tutela della riservatezza delle informazioni ricevute. Tali informazioni possono essere utilizzate soltanto:
a) per rispondere alla necessità medica di adottare misure di prevenzione e cura, in particolare in caso di emergenza; e,
b) su richiesta dello Stato membro, per avviare un'analisi statistica che esamini l'eventuale necessità di migliorare le misure di gestione dei rischi. Le informazioni non sono utilizzate per altri scopi.
3. Per poter adempiere ai compiti loro affidati, gli organismi designati dispongono di tutte le informazioni che gli importatori e gli utilizzatori a valle responsabili della commercializzazione hanno l'obbligo di fornire. ...
Allegato VIII ... 5. Identificatore unico di formula (UFI)
5.1. Il notificante deve comporre un identificatore unico di formula, nel seguito “UFI”, con i mezzi elettronici messi a disposizione dall'Agenzia. L'UFI è un codice alfanumerico unico che collega inequivocabilmente le informazioni trasmesse sulla composizione di una miscela o di un gruppo di miscele a una specifica miscela o uno specifico gruppo di miscele. L'assegnazione dell'UFI è gratuita. Viene creato un nuovo UFI quando una modifica della composizione della miscela o di un gruppo di miscele soddisfa almeno una delle condizioni di cui ai punti a), b) e c) del quarto trattino del punto 4.1. della parte B. In deroga al secondo comma, non è richiesto un nuovo UFI per le miscele di una trasmissione di gruppo contenenti fragranze o profumi, a condizione che la modifica della composizione riguardi solo tali fragranze o profumi o l'aggiunta di nuove fragranze o nuovi profumi.
5.2. Il notificante deve stampare o apporre l'UFI sull'etichetta di una miscela pericolosa. L'UFI deve essere preceduto dall'acronimo “UFI” in lettere maiuscole e deve essere chiaramente visibile, leggibile e indelebile.
5.3. In deroga al punto 5.2., nel caso di miscele pericolose per uso industriale e di miscele non imballate, l'UFI può in alternativa essere indicato nella scheda di dati di sicurezza.
6. Formati e sostegno tecnico per la trasmissione delle informazioni
6.1. L'Agenzia specifica, mantiene e aggiorna il generatore di UFI, i formati XML per le trasmissioni e un sistema armonizzato di categorizzazione dei prodotti, e li mette gratuitamente a disposizione sul suo sito web.
6.2. L'Agenzia fornisce orientamenti tecnici e scientifici, sostegno tecnico e strumenti atti ad agevolare la trasmissione delle informazioni. ... segue
Info e download Documenti ECHA sull'UFI
Collegati Regolamento (UE) 2017/542 Regolamento CLP Testo Consolidato Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
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