Decreto 20 giugno 2025 / RT di prevenzione incendi gallerie stradali
Appunti Prevenzione Incendi | ||
Newsletter n. 103011 del 12 Luglio 2025 | ||
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Decreto 20 giugno 2025 / RT di prevenzione incendi gallerie stradali ID 24249 | 08.07.2025 / In allegato Decreto 20 giugno 2025 (GU n.156 del 08.07.2025) Entrata in vigore: 08 Agosto 2025 Art. 1 Campo di applicazione 1. E' approvata la «regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea» di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 2 Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea sono realizzate e gestite in modo da: a) minimizzare le cause di incendio; Art. 3 Applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi 1. Le disposizioni tecniche di cui al Titolo I dell'allegato 1 si applicano alle gallerie stradali di nuova realizzazione, non appartenenti alla rete stradale transeuropea. 2. Le disposizioni tecniche di cui al Titolo II dell'allegato 1 si applicano alle gallerie stradali in esercizio, non appartenenti alla rete stradale transeuropea. 3. Il responsabile dell'attivita', qualora ravvisi particolari fattori di aggravio per la sicurezza dell'infrastruttura, deve implementare misure ulteriori rispetto a quelle gia' previste per la specifica categoria di cui al Titolo II, punto 3 dell'allegato 1. Art. 4 Impiego dei prodotti per uso antincendio 1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere: a) identificati univocamente sotto la responsabilita' del produttore, secondo le procedure applicabili; 2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se: a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili; 3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata, ove necessario, dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) 2019/515/UE del 19 marzo 2019, «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29 marzo 2019, n. L91. Art. 5 Deroghe alle norme di prevenzione incendi 1. Per le gallerie che hanno caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle disposizioni di cui all'allegato 1, gli interessati possono presentare al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio istanza di deroga ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Art. 6 Raccordo con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e al decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto esistenti ed in esercizio sono adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dall'allegato 1, Titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati: a) alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure gestionali di cui al punto 5.1; 2. Al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, e comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, e' presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Art. 7 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2025 (Allegato 1) Titolo I - Norme di prevenzione incendi per le gallerie di nuova realizzazione non appartenenti alla rete stradale transeuropea Titolo II - Norme di prevenzione incendi per le gallerie esistenti ed in esercizio non appartenenti alla rete stradale transeuropea Collegati ![]() |
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