Modello standard polizza assicurazione immobile 2022 - Decreto n. 154/2022
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30 Novembre 2024 | ||
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Modello standard polizza assicurazione immobile 2022 ID 17935 | 25.10.2022 / In allegato Modello doc Schema tipo di polizza indennitaria (Allegato A, B e C deel Decreto MISE 20 luglio 2022 n. 154) decennale a beneficio dell’acquirente per l’assicurazione dell’immobile, previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. Decreto MISE 20 luglio 2022 n. 154 (GU n.247 del 21.10.2022) Allegato A – Schema Tipo Allegato B – Scheda Tecnica Allegato C - Attestazione di conformità Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. È approvato lo schema tipo di polizza indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente per l’assicurazione dell’immobile, previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. 2. La polizza indennitaria decennale di cui al comma 1 deve essere conforme allo schema tipo contenuto nell’«Allegato A - Schema Tipo», al presente decreto. Le clausole previste nel modello standard di cui all’«Allegato A - Schema Tipo» costituiscono contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario. 3. Tenuto conto delle franchigie, delle limitazioni e delle condizioni, le parti determinano la somma assicurata e i massimali in modo tale da apprestare una garanzia a copertura dei rischi e dei danni di cui all’articolo. 1669 del codice civile e dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005. 4. Resta salvo il diritto dell’acquirente di agire in giudizio contro il costruttore, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, per il risarcimento del residuo danno che risulti non coperto dall’indennizzo a causa del limite della somma assicurata per ciascuna partita, del limite massimo della somma assicurata alla partita 1, nonché per effetto delle altre condizioni e limitazioni apposte nel contratto assicurativo tipo. 5. Ai fini di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa il contraente e l’assicuratore compilano e sottoscrivono la scheda tecnica contenuta nell’«Allegato B - Scheda Tecnica», nonché l’attestazione di conformità della polizza assicurativa di cui all’«Allegato C - Attestazione di conformità», al presente decreto. 6. All’atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e copia dell’«Attestazione di Conformità». L’Assicuratore rilascia copia dell’«Attestazione di Conformità» al notaio che ne fa richiesta. Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122 Art. 4. Assicurazione dell'immobile 1. Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. 1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dal 15 Luglio 2022, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard (Decreto 20 luglio 2022 n. 154 - ndr) 1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b). 1-quater. L'atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformita' al decreto previsto dal comma 1-bis. Art. 1669 del codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) Rovina e difetti di cose immobili Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. Questa responsabilità non è derogabile ed è di carattere extracontrattuale. Collegati |
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