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Affollamento massimo locali pubblico spettacolo: quadro normativo
ID 7335 | Update 08.12.2018
Si illustra la legislazione autorizzativa e di sicurezza nei locali pubblico spettacolo, in particolare "l'affollamento massimo", facendo seguito alla tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (AN) con 6 vittime 100 feriti del 08.12.2018 (news ANSA 08 dicembre 2018 09:30).
Documento completo in allegato
L'affollamento dei locali di pubblico spettacolo è sempre un aspetto critico e spesso non rispettato dai gestori degli stessi. Si fornisce un quadro legislativo generale autorizzativo e di prevenzione incendi delle attività di pubblico spettacolo e in estrema sintesi l'aspetto dell'affollamento.
La normativa principale di riferimento è legata ad aspetti di:
- Pubblica Sicurezza (T.U.P.S) R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Licenza) - Prevenzione Incendi (RTV) D.M. 19 agosto 1996 (Locali di pubblico spettacolo)
La licenza (art. 68 del T.U.P.S) è necessaria per dare corso a spettacoli e trattenimenti ed in particolare è concessa: "R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Art. 80...prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio".
Per il rispetto dell'Art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 sono istituite apoosite commissioni di vigilanza di cui agli Artt. 141, 141-bis,142.
La "capienza" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento costituisce l’affollamento massimo consentito ed è stabilita dalla Commissione di Vigilanza sui L.P.S. (CVLPS), nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti (Lett. circ. n. P718/4118 sott. 20/C del 27/3/1997).
Il parere della CVLPS
Non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio è soggetto al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS con il parere della CVLPS e relatriva Licenza.
Debbono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Conseguentemente, sono stati considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle CVLPS quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali, in definitiva, il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti. In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell’ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo. Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso, ecc.) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo regolamento di esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande. Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es., nei fine settimana) … (nota prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21-2-2013 del Dipartimento PS).
Affollamento massimo locali di pubblico spettacolo
L'affollamento massimo di un locale di pubblico spettacolo è definito al p. 4.1 del D.M. 19 agosto 1996, di cui a seguire.
Lett. circ. n. P718/4118 sott. 20/C del 27/3/1997
Al riguardo si precisa che la “capienza” di un locale di pubblico spettacolo o trattenimento costituisce l’affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione provinciale di vigilanza, di cui all’art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940 N. 635 ndr), nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
R.D. 6 maggio 1940 N. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza". (GU n.149 del 26-6-1940 - SO n. 149)
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)"
D.M. 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (G.U. n. 14 del 12 settembre 1996 SO) ...
D.M. 19 agosto 1996 RVT Locali pubblico spettacolo
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei sottoelencati locali:
a) teatri;(1) b) cinematografi; c) cinema-teatri; d) auditori e sale convegno; e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza(7) superiore a 100 persone; f) sale da ballo e discoteche; g) teatri tenda; h) circhi; i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;(2) l) luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell’allegato.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:(3)
a) i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, (4) fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto;(5)
b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;(6)
c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo;
d) i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio musicale “karaoke” o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all’espletamento delle esibizioni canore ed all’accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai locali di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso(7) , già adibiti ad attività di cui al comma 1, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d’uso, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di cui all’art. 31 lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Nel caso che gli interventi, effettuati su locali esistenti, comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.
Note
(1) I locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico rientrano nel campo di applicazione del DM 19/8/1996 essendo assimilati a teatri (Nota prot. n. P806/4109 sott. 44/C(5) del 26/5/2004).
(2) La "capienza" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento costituisce l’affollamento massimo consentito ed è stabilita dalla Commissione di Vigilanza sui L.P.S., nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti (Lett. circ. n. P718/4118 sott. 20/C del 27/3/1997).
(3) I “parchi avventura” non avendo all’interno del loro sedime alcun “locale di trattenimento” così come definito dal Titolo I del DM 19/8/1996, non rientrano tra le attività di cui al punto 65 del DPR 151/2011. Per l’applicazione della regola tecnica i parchi avventura possono essere assimilati ai “parchi divertimenti” di cui alla lettera i) dell’art. 1 del DM 19/8/1996 (Nota DCPREV prot. n. 717 del 18/1/2018).
(4) Art. 1, co. 2, lettera a) come modificato dal D.M. 18 dicembre 2012 modifica al D.M. 19 agosto 1996
(5) Le verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni in area all’aperto non recintate e prive di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico. In tal caso corre tuttavia l’obbligo di ottemperare all’ ultimo comma del titolo IX del D.M. 19 agosto 1996. Per quanto riguarda l’affollamento, si rimanda a quanto stabilito al p.to 4.1, titolo IV (Nota prot. n. P529/4109 sott. 44/B del 02-07-2003).
(6) I locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento. L’apertura e l’esercizio di tali attività non è subordinato al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.) e pertanto il collaudo dell’agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui L.P.S. Nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio VV.F. è obbligatorio ai sensi del DM n. 261/1996, la Commissione è tenuta a determinare l’entità del servizio in ottemperanza all’art. 5 del suddetto decreto (Nota prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28/6/2002).
(7) Le pubbliche manifestazioni (tra le quali rientrano comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc.) non sono da ritenersi, in linea di principio, soggette agli obblighi di cui all’art. 2, lett. b), della legge n. 966/1965 in quanto non configurabili nella fattispecie propria del “pubblico spettacolo” e/o del “trattenimento pubblico” e quindi non soggette al regime autorizzatorio di polizia di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. (Nota prot. n. P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21/6/2004).
(8) Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore per: a) realizzazione di nuovi locali; b) completa ristrutturazione e/o cambio di destinazione di locali esistenti; c) interventi di modifica parziale e/o ampliamento di impianti e parti costruttive in locali esistenti. Pertanto, a decorrere dalla data suddetta, i progetti di nuove costruzioni o modifica di quelle esistenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni del decreto. Ne consegue che i progetti pervenuti alle CPV prima dell’entrata in vigore del decreto e redatti sulla base della previgente normativa, dovranno essere esaminati sulla scorta delle precedenti disposizioni di prevenzione incendi, fermo restando l'obbligo di adeguamento al Titolo XIX dell'allegato (Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23/1/1997)
TITOLO IV MISURE PER L’ESODO DEL PUBBLICO DALLA SALA
4.1 AFFOLLAMENTO
L’affollamento massimo(1)(2) deve essere stabilito come segue:
a) nei locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite capacità motorie;
b) nei locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere e), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone per metro quadrato;
c) Nelle sale da ballo e discoteche di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento(3)(4) di 1,2 persone al metro quadrato. La densità di affollamento dovrà tenere conto dei vincoli previsti da regolamenti igienico-sanitari.
Rif.
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Tipo di locale
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Affollamento
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A
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a) teatri; b) cinematografi; c) cinema-teatri; d) auditori e sale convegno; g) teatri tenda; h) circhi;
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numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati (compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite capacità motorie)
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B
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e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
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densità di affollamento di 0,7 persone / mq
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C
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f) sale da ballo e discoteche;
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densità di affollamento 1,2 persone / mq
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Figura 1 - Superfici per il calcolo
Note
(1) Si ritiene che il numero delle uscite, non possa essere ridotto sulla base di una dichiarazione del titolare dell'attività che preveda una limitazione dell'affollamento, ma deve essere determinato sulla base dei parametri indicati relativi a superficie e densità di affollamento. Nei locali di cui alle lettere e) e f) in base a una densità di affollamento rispettivamente di 0,7 e 1,2 persone/mq (Nota prot. n. P712/4109 sott. 44/B del 19-09-2003).
(2) Non essendo elencati i luoghi all’aperto ove si tengono concerti di cui alla lett. "l" dell'art. 1 co. 1, deve essere la Commissione di vigilanza sui LPS, valutate le "strutture apposite per lo stazionamento del pubblico", a definire il massimo affollamento accettabile. Per tale valutazione si potranno usare come riferimento i criteri del numero di posti a sedere e di densità di cui alla lett. b), tenendo conto che l'esclusione di tali luoghi è stata imposta dall’atipicità dei luoghi stessi e dalla conseguente necessità di dotare gli organi di controllo di una maggiore discrezionalità (Nota prot. n. P2187/4109 sott. 44 del 5/11/1997).
(3) Ai fini dell'affollamento devono essere calcolate solo le superfici delle sale che compongono i locali, escludendo i locali di "servizio" (Nota prot. n. P2166/4109 Sott. 53 del 20/11/1997).
(4) La superficie da considerare ai fini del calcolo dell'affollamento massimo è quella compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il locale, al lordo di eventuali tramezzature interne, e comprensiva degli spazi accessibili al pubblico (biglietteria, pista da ballo e zona correlata quale salotti e aree di sosta di persone che non ballano, zona bar, ecc.) che costituiscono pertinenze a uso della sala da ballo e non si configurano come attività indipendenti o spazi occupati in alternativa, con esclusione sia delle aree riservate alla gestione e alla manutenzione, non accessibili al pubblico (uffici, magazzini/depositi, guardaroba, servizi riservati al personale, aree a rischio specifico) sia delle scale di collegamento, dei percorsi di esodo, dei servizi igienici, ecc. (Nota DCPREV prot. n. 6832 del 4/5/2011).
Art. 17 della Costituzione:
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico(1) , non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico(2) deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)"
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ...
Art. 18. - I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico(3) devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.(4)
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali. ... Art. 68. Senza licenza del Questore(5) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione(6). Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali
Art. 69. Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. .. Art. 80.(7) L'autorità di pubblica sicurezza(8) non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica(9) la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
Note
(1) Luogo aperto al pubblico: locali di pubblico spettacolo e esercizi pubblici in genere come teatri, cinema, discoteche, bar, ristoranti, ecc.
(2) Luogo pubblico: piazze, strade cittadine, parchi pubblici, ecc.
(3) La Corte costituzionale con sentenza 31/3/1958, n. 27 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo nella parte relativa alle riunioni in luogo aperto al pubblico poiché l'art. 17 della Costituzione nel secondo comma dispone che per le riunioni in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1970, n. 90 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma. Successivamente la stessa Corte con sentenza 4 maggio 1979, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma terzo (secondo periodo), secondo periodo, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto nel primo comma.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 15/12/1967, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con successiva sentenza 15/4/1970, n. 56, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.
(6) Comma così modificato dall'art. 164, D.lgs 31 marzo 1998, n. 112.
(7) Non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio è soggetto al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS, con il conseguente parere della CVLPS. … debbono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Conseguentemente, sono stati considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle CVLPS quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali, in definitiva, il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti. In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell’ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo. Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso, ecc.) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo regolamento di esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande. Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es., nei fine settimana) … (nota prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21-2-2013 del Dipartimento PS).
(8) Il rilascio della licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del TULPS è attribuita ai Comuni, come previsto dall'art. 19 punto 9 del DPR 24/7/1977 n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/07/1975, n. 382).
(9) Le Commissioni (Comunali o Provinciali) di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo previste dall'art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS.
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999). ... D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ... Art. 4. Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo 1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni (Artt. 116, 141, 141-bis, 142):
R.D 6 maggio 1940 n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza". ... R.D. 6 maggio 1940 n. 635 ... Art. 116. Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ndr) e' ammessa la rappresentanza.
La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.
Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varieta', nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.
La licenza e' concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie. La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419 e 10 settembre 1936-XIV, n. 1946. ... Art. 141. Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ndr) sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica; d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali provvedimenti. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone(1) il parere(2), le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.
Art. 141-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede; b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato; c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato; e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; f) da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti. Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
Art. 142. Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza. La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede; b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie; c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato; d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile; f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o piu' sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta' di avvalersi di supplenti, il questore puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato. Il parere della commissione o della sezione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis. Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo' delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis. Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori; b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita'.
Note
(1) Il parere sui progetti di nuovi teatri o altri locali di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone, o su sostanziali modifiche di quelli esistenti, non possono essere sostituiti dalla SCIA, in ragione della natura giuridica degli atti demandati alle CVLPS e della discrezionalità tecnica che li contraddistingue. Infatti la SCIA, in virtù dell'art. 19 della L. n. 241/1990, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, con chiaro riferimento a un titolo, comunque denominato, di natura autorizzatoria, laddove i pareri delle CVLPS non hanno tale natura, inserendosi nel complesso procedimento finalizzato al rilascio della licenza di agibilità o di esercizio da parte dell'amministrazione comunale. Inoltre, presupposto per la sufficienza di una SCIA è la natura vincolata dell'atto autorizzativo da essa sostituito, subordinatamente al mero accertamento positivo dei presupposti e dei requisiti di legge, laddove il parere delle CVLPS presuppone l'esercizio di una discrezionalità tecnica commisurata a ciascuno specifico locale o impianto, con un contenuto, perciò, più ampio di una mera verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.… (nota prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21-2-2013 del Dipartimento PS).
(2) Per i locali con capienza fino a 200 persone, l’art. 4, co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 222/2016 ha modificato il D.P.R. 331/2001 aggiungendo anche “il parere” tra gli atti sostituibili da una relazione tecnica a firma di professionista. In precedenza, relativamente a tali locali, la sola verifica ad opera realizzata era demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre restava demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l’espressione del parere sul progetto.
Fonti VVF
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Info e download
Collegati Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 Linee guida PI Locali di Pubblico Spettacolo VVF Le manifestazioni ed i locali di pubblico spettacolo
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