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Gas tossici: quadro normativo e sintesi degli obblighi / Marzo 2024
ID 4408 | Update 26.03.2024 / Allegata normativa e Guide segnalate
Quadro normativo sui gas tossici, dall'impiego al trasporto, con allegati:
- Gas tossici quadro normativo e sintesi degli obblighi Rev. 00 2022 - Tabella elenco gas tossici RD 147 1927 e Decreti aggiornamento - Tabella Gas Tossici - Update 2017 USLL Belluno - Guida uso prodotti fitosanitari RP 2010 - Manuale esame abilitazione uso gas tossici RP 2000 - Altro allegato ______
Il quadro normativo di riferimento per l'impiego e trasporto dei gas tossici è il seguente:
- R.D. 09.01.1927, n. 147 e successive modificazioni; - D.M. 09.05.1927, e successive modificazioni; - D.M. 06.02.1935; - Decreto 31 luglio 2012; - ADR Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada ______
Nel Documento allegato viene illustrato, nelle parti principali, il R.D. 09.01.1927, n. 147 e successive modificazioni, che è, ancora oggi, la norma di riferimento per l'impiego dei gas tossici, in sintesi sono previsti determinati gli obblighi per:
- l'autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi; - la licenza a trasportare i gas tossici; - l'abilitazione, all'impiego dei gas tossici; - la licenza, volta per volta, ad utilizzare gas tossici in luogo abitato e nell'ambito del demanio marittimo o in aperta campagna; - il riconoscimento delle scuole per gli aspiranti al certificato di idoneità.
Vedi Tabella elenco gas tossici e Decreti di aggiornamento
Vedi Vademecum impiego gas tossici
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Regio Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927
Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici (1) (2)
(1) Pubblicato nella GU n. 49 del 1 marzo 1927
(2) Il regolamento demandava all'amministrazione dell'interno, centrale (Ministero) o periferico (Prefetto) compiti riguardanti la sanità pubblica e la pubblica sicurezza.
Successivamente, furono trasferiti all'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (A.C.I.S., costituito con Decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417) tutti i compiti spettanti al Ministero dell'interno in materia sanitaria, ferme restando le competenze dei progetti, a livello provinciale. Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 ha decentrato i compiti spettanti all'ACIS, trasferendoli al Prefetto (vedi note agli artt. 5-24 del regolamento).
La Legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, ha all'art. 6, commi 3 e 4, così disposto: «Art. 6 (omissis). Spetta pure al Prefetto, sentito il medico provinciale, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per ragioni di sanità pubblica ai sensi dell'art. 20 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni. Tutte le altre attribuzioni del progetto in materia di sanità pubblica sono devolute al medico provinciale ed al veterinario provinciale secondo le competenze dei rispettivi uffici». Nulla peraltro la legge ha disposto circa la competenza in quelle materie che, come i gas tossici, attengono sia alla sanità che alla sicurezza pubblica.
Punti significativi del Regolamento 147/1927
TITOLO I (Delle autorizzazioni)
CAPO I
Gas tossico (Art 1 Definizioni)
È considerato “gas tossico”:
a) “qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica”.
Elenco gas tossici (Art. 2 Elenco dei gas tossici riconosciuti)
L'elenco dei gas tossici di cui all'articolo precedente che sono riconosciuti ufficialmente all'andata in vigore del presente regolamento.
I gas tossici non contemplati nell'elenco di cui al precedente comma non possono essere utilizzati, ovvero essere immessi, custoditi e conservati, o trasportati, prima che, su domanda dell'interessato e sentita la commissione tecnica permanente di cui all'art. 24, sia emanato apposito decreto del Ministero dell'interno che li riconosca.
Il prospetto allegato è stato sostituito dal D.M. 6 febbraio 1935
Definizione dell'impiego di gas tossico (Art. 3)
Per impiego di gas tossici, ai fini del citato articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si intendono così la loro utilizzazione a qualsiasi scopo, salve le eccezioni di cui al titolo III, cap. I, come la loro custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi, comunque costituiti, ed il loro trasporto.
Provvedimenti dell'autorità relativamente all'impiego di gas tossici (Art. 4)
I provvedimenti che l'autorità competente adotta, ai termini dell'articolo 57 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (6), relativamente all'impiego di gas tossici, sono:
a) l'autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi, da concedersi ad enti pubblici e a privati, che ne esercitano l'industria relativa, in conformità degli artt. 5 e 10; b) la licenza a trasportare i gas tossici, in conformità dell'art. 23; c) l'abilitazione, all'impiego dei gas tossici, di persone che, alla dipendenza degli enti pubblici e dei privati, di cui alle precedenti lettere a) e b), eseguono operazioni relative a detto impiego in conformità dell'art. 26; d) la licenza, volta per volta, ad utilizzare gas tossici in luogo abitato e nell'ambito del demanio marittimo o in aperta campagna, in conformità degli artt. 40, 41 e 47; e) il riconoscimento delle scuole per gli aspiranti al certificato di idoneità, indicate nell'articolo 37.
Lo Stato non assume alcuna responsabilità per il fatto dell'autorizzazione, o dell'abilitazione, o della licenza, di cui ai commi a), b), c) e d) che precedono.
Nell'allegato prospetto sono indicati i gas tossici per il cui impiego sono necessarie l'autorizzazione ovvero la licenza prescritte negli artt. 5, 10 e 23; e le quantità che per ognuno di essi è consentito tenere in custodia e conservare in magazzini o depositi, senza autorizzazione, o trasportare senza licenza.
CAPO II
Autorità che rilascia l'autorizzazione (Art. 5)
La facoltà di concedere l'autorizzazione ad esercitare l'industria relativa alla utilizzazione di uno o più gas tossici indicati nell'art. 1, è demandata al Ministero dell'interno.
Domanda di autorizzazione (Art. 6)
Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente occorre presentare domanda al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è il Comune ove l'industria del richiedente avrà sede. ...
Decreto ministeriale di autorizzazione a utilizzare gas tossici (Art. 8)
Il prefetto provvede sulla domanda con decreto, sentita la Commissione di cui all'art. 24. Il decreto è, per il tramite del sindaco, notificato al richiedente. ...
Autorizzazione per impianti fissi (Art. 9)
Quando la domanda riguarda opere per impianti fissi destinati all'impiego di gas tossici, allo stato di progetto, il prefetto può subordinare l'autorizzazione alle successive constatazioni sui lavori.
Il decreto deve, in tal caso, stabilire i termini entro i quali debbono compiersi i lavori.
I termini stessi possono essere prorogati, sempre con determinata prefissione di tempo per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà del concessionario.
Trascorsi i termini, l'autorizzazione è revocata nelle forme stabilite dall'art. 22
Capo III
Autorità che concedono l'autorizzazione (Art. 10)
La facoltà di concedere l'autorizzazione a custodire e conservare a qualsiasi scopo, uno o più gas tossici in magazzini o depositi è demandata al prefetto, il quale provvede con decreto, sentita la Commissione di cui all'art. 24.
Domanda di autorizzazione al prefetto (Art 11)
Decreto prefettizio di autorizzazione a custodire e conservare gas tossici in magazzini o depositi (Art. 12)
Vincolo dell'autorizzazione alla presenza di direttori tecnici (Art. 15)
È in facoltà del prefetto, e rispettivamente del Ministero dell'interno, quando per la importanza del magazzino o deposito ne sia riconosciuta la necessità ai fini della sicurezza ed incolumità pubblica, di prescrivere che la direzione tecnica dei servizi inerenti alla custodia e conservazione e trasporto del gas tossico, per il quale è fatta domanda di autorizzazione, giusta l'art. 10, sia affidata ad un dottore in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero a un laureato in ingegneria chimica.
In tal caso, il richiedente deve presentare al prefetto e rispettivamente al Ministero, apposita dichiarazione del direttore tecnico, debitamente legalizzata, controfirmata per accettazione.
Magazzini e depositi annessi a stabilimenti industriali (Art. 16)
Quando si tratta di magazzini o depositi annessi a stabilimenti industriali od officine per le esclusive necessità delle loro lavorazioni, i provvedimenti artt. 12 e 14 vengono adottati sentiti, rispettivamente, dal prefetto o dal Ministero dell'interno, il competente ispettorato dell'industria e lavoro ovvero il Ministero dell'economia nazionale.
CAPO V
Licenza per il trasporto di gas tossici (Art. 23)
Per trasportare i gas tossici, salve le eccezioni indicate nell'allegato prospetto, occorre la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, ovvero il permesso per una o più volte determinate.
CAPO VI
Commissione tecnica permanente (Art. 24)
È istituita presso la Prefettura una speciale Commissione tecnica permanente per dar parere nei casi previsti da questo regolamento e ogni volta che ne sia richiesta dal prefetto. Della Commissione fanno parte il medico provinciale, l'ingegnere capo del Genio civile, il questore, l'esperto in chimica membro del Consiglio provinciale di sanità ed il comandante del Corpo dei vigili del fuoco della Provincia
CAPO VII
Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici (Art. 26)
L'abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici, di cui all'art. 4, lettera c), deve constare da apposita patente il cui rilascio viene fatto in base a presentazione di certificato di idoneità, conseguito secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.
Revisione delle patenti di abilitazione (Art. 35)
Con decreto del Ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici
TITOLO II (Dell'impiego di gas tossici)
CAPO I
Utilizzazione di gas tossici in luogo abitato (Art. 40 e 41)
Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione intende utilizzare in luogo abitato un gas tossico, ne fa domanda all'autorità di pubblica sicurezza del circondario:
a) almeno quarantotto ore prima, se l'utilizzazione del gas viene fatta ai fini della profilassi delle malattie infettive dell'uomo o degli animali, ovvero se ha per scopo la distruzione di animali o di parassiti nocivi all'uomo o agli animali;
b) almeno tre giorni prima, in ogni altro caso.
L'utilizzazione dei gas tossici in luogo abitato, ovvero nell'ambito dei porti e del demanio pubblico marittimo, ovvero a bordo di navi è consentita solo dall'alba al tramonto, e le operazioni relative devono essere regolate per modo che, al tramonto, sia permessa la rioccupazione dei locali nei quali è stato utilizzato il gas tossico e degli altri ad essi adiacenti, senza che sia possibile alcun danno alle persone.
È data facoltà all'autorità competente di consentire, in casi speciali, che l'impiego del gas tossico venga iniziato prima dell'alba e sia proseguito dopo il tramonto. Il consenso deve venire rilasciato per iscritto.
Impiego di personale non abilitato (Art. 44)
Al titolare della licenza ad impiegare un gas tossico è consentito di avvalersi, sotto la propria responsabilità, di personale non abilitato a termini del presente regolamento, limitatamente alla esecuzione di lavori di preparazione dei locali e di quelli di riassetto dei locali stessi. È fatto espresso divieto di affidare a detto personale altri lavori comunque inerenti all'impiego del gas tossico.
Condizioni per l'utilizzazione del gas tossico (Art. 45)
L'utilizzazione del gas tossico non potrà essere iniziata dal richiedente che ne ha avuto la licenza:
1) Se i locali nei quali deve essere eseguita l'operazione, quelli immediatamente adiacenti, quelli sottostanti e quelli sovrastanti, nonché gli altri per i quali ne viene fatta la prescrizione dalla competente autorità, non sono stati evacuati da colui o coloro che li occupano; e se gli utenti dei locali adiacenti a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico e per i quali non sia stata riconosciuta necessaria l'evacuazione, non sono stati formalmente diffidati a norma dell'art. 40.
2) Se nei locali nei quali viene eseguita l'operazione non si è provveduto a chiudere, in modo che siano impedite fughe del gas tossico, le porte; le finestre; le altre aperture di qualsiasi genere; le fessure e i crepacci, nei muri e fra i muri, bei pavimenti, nelle pareti, nei solai, nelle cappe di camino; nonché lo sbocco interno delle canne di aerazione o di ventilazione, quelle per il riscaldamento ad aria, per il passaggio dei tubi da riscaldamento, dei tubi da acqua, da gas, delle condutture elettriche, e simili.
3) Se non si è provveduto alla estinzione del fuoco nei focolai e se i rubinetti delle prese di acqua o di gas non sono stati chiusi.
4) Se non sono state allontanate, dai locali nei quali viene utilizzato il gas tossico, le bevande e le sostanze alimentari di consumo immediato che non siano contenute in recipienti ben chiusi, e non siano stati rimossi i depositi di carbone in essi esistenti.
5) Se non sono stati apposti ad una conveniente distanza dai locali nei quali viene utilizzato il gas tossico e sulle porte esterne dei locali stessi, ed in ogni altro punto nel quale sia richiesto dall'autorità competente, uno o più cartelli, fissati solidamente, recanti in caratteri tipografici maiuscoli, dell'altezza di almeno centimetri dieci, la scritta: «È proibito l'ingresso - pericolo di morte», accompagnata da simboli che rappresentano il pericolo di morte.
Sarà altresì fatto uso, ove sia riconosciuto necessario, per impedire l'accesso nei locali o nella zona soggetta a pericolo, di funi, crociere di legno e simili. Il direttore tecnico ha l'obbligo di accertarsi che le prescrizioni sono state adempiute. Di tale adempimento deve esser fatta menzione nel prescritto «foglio delle operazioni»
Obblighi del titolare della licenza e del direttore tecnico (Art. 46)
È fatto obbligo al titolare della licenza, di cui all'art. 42, e al direttore tecnico, sotto la loro personale e diretta responsabilità:
a) Di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico di entrare nei locali sottoposti all'azione del gas stesso o di sostare nella zona dichiarata pericolosa, per tutto il tempo durante il quale vi permane il pericolo.
b) Di vigilare che nei locali adiacenti o comunque prossimi a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico, o per i quali non sia stata ritenuta necessaria l'evacuazione, non sorgano, durante detta utilizzazione, pericoli dipendenti dal gas tossico, e di attuare prontamente, nel caso, le misure cautelative occorrenti.
c) Di tenere debitamente custodite le sostanze occorrenti per la produzione del gas tossico, e, se si tratta di gas compressi o liquefatti o di liquidi, di tenere debitamente custoditi i relativi recipienti.
d) Di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati per la produzione del gas tossico, prima ancora che si effettui la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas stesso. Resta comunque vietata l'immissione di detti residui nelle fogne domestiche e in quelle cittadine, nei cunicoli, nei corsi d'acqua, o negli specchi d'acqua, se si tratta di operazioni nell'ambito portuale, prima che essi siano stati resi innocui.
e) Di curare che il proprio personale abilitato, adibito alla esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico: - usi nelle manipolazioni del gas tossico le cautele necessarie; - sia diffidato: ad entrare nei locali nei quali viene utilizzato il gas tossico se non per gruppi di due persone; a tenersi costantemente munito, durante tutta l'utilizzazione del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro l'azione tossica del gas; a non rimanere nei locali di cui sopra, che il tempo strettamente necessario.
Spetta in modo particolare al direttore tecnico:
f) Di non consentire la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas tossico e degli altri per i quali fu ritenuta necessaria l'evacuazione, se non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone. Il consenso deve risultare da una sua formale dichiarazione scritta, da trattenersi dall'autorità che ha rilasciato la licenza.
g) Di tenere nota, nel «foglio delle operazioni», delle varie operazioni effettuate durante l'utilizzazione del gas tossico e di restituire, ad operazioni ultimate, detto foglio all'autorità di cui alla lettera f) precedente
Esercizio di impianti fissi (Art. 53)
Quando il gas tossico viene utilizzato negli impianti fissi indicati negli artt. 6 e 9, non viene richiesto, per ogni singola utilizzazione, il rilascio della licenza di cui all'art. 42.
Peraltro, i titolari dell'autorizzazione all'esercizio di detti impianti fissi devono dare preventiva comunicazione all'autorità circondariale di pubblica sicurezza del giorno nel quale l'impianto per il quale è stata concessa l'autorizzazione, inizia il funzionamento: dell'avvenuta comunicazione l'autorità competente rilascia ricevuta che deve essere conservata dal titolare.
È fatto, inoltre, obbligo al titolare medesimo: a) di osservare il disposto degli artt. 44, 45 (nn. 2 e 5) e 46;
b) di non riconsegnare gli oggetti stati sottoposti all'azione del gas tossico se non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone;
c) di annotare, in apposito registro, le varie operazioni compiute giornalmente. Detto registro deve essere esibito ad ogni richiesta della competente autorità di pubblica sicurezza.
CAPO II
Condizioni di sicurezza per i magazzini e depositi (Art. 54)
I magazzini o depositi nei quali sono custoditi e conservati a qualsiasi scopo i gas tossici indicati nel prospetto allegato al presente regolamento, devono soddisfare in ogni tempo alle condizioni che, per ciascuno di essi, sono prescritte dai relativi decreti di autorizzazione di cui agli artt. 12 e 14.
Inoltre, è fatto obbligo:
a) Agli esercenti la fabbricazione di uno o più gas tossici contemplati nell'art. 2, di far trasportare nei magazzini e depositi, al termine di ciascun giorno, i gas tossici che vengono giornalmente preparati.
b) Agli esercenti di stabilimenti industriali od officine di tenere nei locali di lavoro la sola quantità di gas tossici strettamente occorrente per non interrompere le lavorazioni. Al termine del lavoro giornaliero, le quantità di gas tossici che si trovano nei locali di lavoro medesimi devono essere trasportate, custodite e conservate nei magazzini o depositi annessi agli stabilimenti od officine.
c) A tutti coloro che esercitano l'industria della fabbricazione ovvero della manipolazione di gas tossici di attuare nei locali di lavoro tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza ed incolumità degli operai
Consegna e vendita di gas tossici (Art. 55)
I gas tossici, per la cui custodia e conservazione è prescritta l'autorizzazione, non possono essere rimessi o consegnati che:
- o alle pubbliche autorità; - o a persone a loro volta autorizzate a custodirli e conservarli o trasportarli - o, finalmente, a persone munite di certificato dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che autorizza a fare l'acquisto e determina la quantità che può essere acquistata.
In questo caso, all'atto della consegna o della vendita, il fabbricante o il venditore devono iscrivere nel certificato la qualità e quantità delle sostanze consegnate o vendute, e sottoscrivere la dichiarazione.
Certificato per acquisto di gas tossici (Art. 56)
Il certificato di cui all'articolo precedente potrà essere rilasciato soltanto a quelle persone che provino di avere bisogno dei gas tossici nell'esercizio della loro professione, arte o mestiere e che diano sicura garanzia di non abusarne.
Ogni persona alla quale, per effetto di tali certificati, siano stati affidati gas tossici è obbligata a custodirli e conservarli in modo che non possano cadere in altre mani; né può venderli o cederli ad altri senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.
Registri di vendita (Art. 57)
I titolari dell'autorizzazione, di cui agli artt. 12 e 14 a custodire e conservare in magazzini o depositi gas tossici, hanno l'obbligo di annotare in apposito registro la qualità e la quantità che di ciascuno dei gas tossici, per i quali hanno ottenuto l'autorizzazione, essi giornalmente immettono o estraggono dai magazzini o depositi, a qualsiasi scopo.
Il registro sarà preventivamente numerato e firmato, in ciascun foglio, dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale dichiarerà, pure, nell'ultima pagina, il numero dei fogli di cui è composto.
Detti registri saranno sempre a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza. Questa potrà visitare i magazzini e i depositi per accertare, occorrendo anche a mezzo di periti, la permanente osservanza delle indicazioni e condizioni tecniche prescritte nel decreto di autorizzazione ed i quantitativi di gas tossici consentiti per ciascun deposito.
CAPO III
Condizioni di sicurezza per i trasporti (Art. 59)
Durante i trasporti, le operazioni di carico e scarico e la giacenza temporanea in magazzini, piazzali, banchine, cortili e simili, fuori dei locali dei magazzini o depositi, i gas tossici di cui al prospetto allegato debbono essere racchiusi in recipienti od imballaggi tali che ne sia impedito il disperdimento.
È negli obblighi del mittente di dichiarare esattamente la natura della sostanza da trasportarsi, in modo che il vettore sia messo a completa conoscenza dell'entità del pericolo che la merce consegnatagli può presentare, e possa applicare nel trasporto le misure precauzionali del caso.
In tale dichiarazione il mittente deve attenersi alla nomenclatura seguita nello stesso allegato. L'invio dei gas tossici non può effettuarsi a mezzo postale (campione senza valore, pacco postale).
Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le prescrizioni relative così ai recipienti ed imballaggi come al trasporto dei gas tossici, qualunque sia il mezzo di trasporto che viene adoperato. ______
Elenco gas tossici
R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici GU n. 49 del 1 marzo 1927
D.M. 6 Febbraio 1935 Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147. GU n. 65 del 18 marzo 1935
Decreto 31 luglio 2012 Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, concernenti le indicazioni sull’uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici. GU n. 238 del 11.10.2012
Decreto 6 febbraio 2017 Revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012. GU n. 63 del 16.03.2017
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