Condono edilizio: le leggi emanate
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30 Novembre 2024 | ||
Salve Visitatore | ||
Condono edilizio: le leggi emanate / I testi 2022 ID 9617 | Update 10.10.2022 Il condono edilizio è un provvedimento legislativo con il quale un cittadino può ottenere l’annullamento di una certa pena o di una sanzione che è derivata dalla commissione di un atto illecito. Ha una durata temporale limitata, poiché l’atto prevede un termine di inizio e fine per poterne usufruire. Al momento attuale, non è in vigore alcun condono edilizio. Le Leggi sul Condono edilizio nel tempo: Il condono edilizio 'sana' la realizzazione di opere realizzate in contrasto con le norme urbanistiche, sottraendosi alle pene previste per l'illecito perpetrato. Il legislatore definisce l'oggetto specifico del condono, ad esempio le opere realizzate per volumi maggiori di quelli consentiti, edifici realizzati in aree non edificabili, costruzioni eseguite in violazione delle norme sulle distanze ecc. La normativa prevede quattro tipi di sanzioni rivolte alla repressione dell’abusivismo edilizio. Alle sanzioni amministrative dirette a rimuovere gli effetti conseguenti all’offesa arrecata all’interesse pubblico (sanzioni pecuniarie per le ipotesi di minore gravità, quali la difformità parziale, le costruzioni su concessione annullata, la ristrutturazione in mancanza di concessione, sospensione dei lavori per le costruzioni e le lottizzazioni abusive, demolizione, per casi più gravi di difformità parziale, per difformità totale e per assenza di permesso di costruire, confisca e acquisizione al patrimonio comunale per immobili giudicati di prevalente interesse pubblico) e alle sanzioni penali per la punizione delle inosservanze di norme urbanistico-edilizie (DPR n. 380/2001, all’art. 44 raggruppa i reati urbanistico-edilizi in distinte previsioni, alle quali correla sanzioni penali di diversa entità), si aggiungono le cosiddette condono sanzioni civili, finalizzate a limitare (se non proprio a impedire) la circolazione di edifici e parti di essi illegittimamente costruiti, e alcune condono sanzioni accessorie (per es., quelle fiscali). Si tratta, in particolare, di un complesso di norme, di prevalente natura civilistica per la loro incidenza su atti conclusi da privati (che abbiano a oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento su edifici o loro porzioni, con l’esclusione del diritti di servitù), finalizzate comunque, mediante la previsione di nullità, vincoli di circolazione e responsabilità personali, a limitare la circolazione di edifici e parti di essi illegittimamente costruiti. In questo quadro, il condono edilizio costituisce un procedimento amministrativo eccezionale e limitato nel tempo, non potendo essere utilizzato come procedimento «a regime» e dovendo riguardare esclusivamente il passato. A fronte dell’incapacità delle amministrazioni comunali di impedire l’abusivismo edilizio, si è pensato di sanare il passato, acquisendo, nel contempo, al patrimonio dello Stato e dei Comuni, ingenti risorse finanziarie. Poiché il provvedimento di sanatoria riveste il carattere di atto dovuto, non potendo il Comune negarlo pure se l’opera abusiva sia in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, si è inteso privilegiare tale interesse finanziario, a discapito dell’interesse generale a una perfetta conformazione urbanistica del bene. Sono così state disposte varie sanatorie edilizie, a partire dalla Legge n. 47/1985, che ha introdotto tale procedimento, relativamente ad abusi commessi entro il 1° ottobre 1983. I termini del condono edilizio sono stati riaperti nel 1994 e nel 2003. Ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 47/1985, erano legittimati a proporre la domanda di condono i proprietari di costruzioni, coloro che avevano titolo a richiedere la concessione o l’autorizzazione edilizia in base all’art. 4 della Legge n. 10/1977 e ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria (usufruttuari, usuari, titolari del diritto di abitazione, superficiali, enfiteuti, conduttori miranti a impedire la sanzione della demolizione, congiunti e rappresentanti degli assenti, emigrati, malati, minori, creditori interessati a rendere commerciabile un bene del debitore, soci di cooperative di abitazione, assegnatari provvisori, detentori del bene a titolo precario, rappresentanti legali o volontari di soggetto legittimato). In ogni caso, se il primo condono non prevedeva limiti quantitativi, il secondo e, poi, il terzo c. hanno stabilito limiti qualitativi e quantitativi alla sanabilità degli abusi (in base al dettato del D.Lgs. n. 168/2004, convertito in Legge n. 191/2004, spetta alle Regioni la determinazione concreta delle opere sanabili, pur nel rispetto dei dettami di principio della disciplina nazionale). I termini per il compimento dell’abuso facevano poi riferimento non all’inizio della costruzione, ma al suo completamento. Al riguardo, si riteneva che una costruzione dovesse intendersi ultimata laddove ne fosse stato eseguito il rustico e completata la copertura, anche se la Cassazione penale riteneva necessaria la realizzazione, in aggiunta, della tamponatura perimetrale. Gli atti consolidati non le modifiche apportate alla data del 10.10.2022 Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Legge 23 dicembre 1994, n. 724 Legge 24 novembre 2003, n. 326 Condono edilizio: la documentazione a corredo Con la Sentenza TAR Campania, Salerno, Sez. I n. 2461 del 26.09.2022 (già evidenziato dalla sentenza 1750/2022 della stessa sezione di Salerno), vengono riportati di quali documenti sono previsti a corredo ad una istanza di condono edilizio.
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