Protocollo d’intesa promozione e diffusione SSL 26 maggio 2022
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Protocollo d’intesa promozione e diffusione SSL 26 maggio 2022 ID 16726 | 27.05.2022 / Protocollo in allegato Protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il 26 maggio 2022, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), Bruno Giordano e il presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Franco Bettoni hanno sottoscritto congiuntamente un Protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e orientamento. Il protocollo della durata triennale disciplina proposte progettuali, educative e didattiche, volte a rendere pienamente efficace l’azione di sensibilizzazione sulle tematiche e sui valori della salute e sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro per coloro che operano nella realtà scolastica, in continuità con le esperienze già realizzate a livello nazionale e territoriale. L’obiettivo è ridurre sistematicamente gli eventi infortunistici tramite l’utilizzo strategico di efficaci azioni di formazione e informazione, destinate ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutti gli studenti, in particolare a quelli che sono prossimi all’inserimento nel mondo del lavoro o che sono coinvolti nei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento”. Previo coinvolgimento della Conferenza delle Regioni, le azioni e gli strumenti previsti dal Protocollo saranno proposte anche a tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione di percorsi di alternanza, quali ad esempio tirocini curriculari e stage. La pianificazione, programmazione e organizzazione generale dei piani di attività da realizzare è svolta attraverso un Comitato di coordinamento apposito, composto da cinque rappresentanti, di cui due per il ministero dell’Istruzione, uno per il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, uno per l’INL e uno per l'INAIL. Le funzioni del Comitato sono: - predisporre piani annuali delle attività e dei progetti da realizzare/promuovere; “Il Protocollo che abbiamo firmato questo pomeriggio con il ministero dell’Istruzione ha come obiettivo principale – ha detto il Ministro Orlando - quello di diffondere la sicurezza in tutti i luoghi dell’istruzione e nello specifico per chi sarà chiamato a svolgere anche una parte del percorso formativo sui luoghi di lavoro. Saranno coinvolti tutti i soggetti istituzionali che possono dare un contributo su questo fronte, oltre ai due ministeri, INL e Inail. Avrà come svolgimento dei momenti di formazione mirata in questa direzione, coinvolgerà le imprese e i lavoratori, in modo tale da creare una consapevolezza del rischio e, contemporaneamente anche una consapevolezza delle strutture formative delle modalità attraverso le quali si può elevare costantemente il livello della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Fare dei luoghi di lavoro un posto più sicuro è un obiettivo generale”. "Oggi facciamo un passo in avanti. Insieme al ministero del Lavoro, all'Inail e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro - ha dichiarato il Ministro Bianchi - convergiamo su un accordo cornice frutto del lavoro degli scorsi mesi il cui elemento fondante è la cultura della sicurezza. Puntiamo a coinvolgere presto anche le Regioni e gli altri attori del territorio. Le esperienze che studentesse e studenti svolgono al di fuori dei nostri istituti scolastici sono e devono rimanere esperienze formative e di orientamento legate ai propri percorsi educativi, da svolgersi nella massima sicurezza. Lavorare sulla cultura della sicurezza inoltre significa fare un investimento di lungo periodo per contrastare il fenomeno inaccettabile degli incidenti sul lavoro". PROTOCOLLO DI INTESA tra MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, di seguito denominato MI, rappresentato dal Ministro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, di seguito denominato MLPS, ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, di seguito denominato INL, rappresentato dal Direttore Bruno Giordano, ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, di seguito denominato INAIL, rappresentato dal Presidente Franco Bettoni, di seguito denominati Parti, VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” che ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientate alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali; VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito d.lgs. 81/2008), recante “Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l'ISPESL e l'IPSEMA, attribuendone le relative funzioni all'INAIL, quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; VISTI gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e del 7 luglio 2016, n. 128, punto 12.7, i quali prevedono, tra l’altro, che l’erogazione della formazione rivolta ai lavoratori, generale e specifica, quest’ultima per i settori della classe di rischio basso, possa essere effettuata in modalità di apprendimento e-learning; VISTO il decreto Interministeriale MLPS - MS 6 marzo 2013, recante i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro; VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha previsto all'articolo 1, comma 159 di istituire la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole; VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, con il quale è stato istituito l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), Agenzia unica per le ispezioni del lavoro che svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL; VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 3 novembre 2017, n. 195, recante "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro"; VISTO il Protocollo di Intesa tra MIUR e INAIL del 16 dicembre 2017, nell’ambito del quale le Parti hanno realizzato congiuntamente il corso di formazione generale ai sensi dall’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in modalità di apprendimento e-learning, sulla base di quanto previsto dai citati Accordi Stato Regioni, destinato agli allievi dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado equiparati ai lavoratori ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in ragione del loro inserimento in percorsi di alternanza scuola lavoro; VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che all’articolo 1, comma 785) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”; VISTE le Linee guida in merito ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 774 del 4 settembre 2019 Il MI: - ha come fine istituzionale quello di diffondere e promuovere il diritto allo studio e alla formazione su tutto il territorio nazionale; il MLPS: - cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento a particolari settori e anche presso altre amministrazioni o organismi nazionali, comunitari e internazionali; l'INL: - esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi; - svolge e promuove programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionale, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro; CONSIDERATO CHE LE PARTI - concordano sull'importanza di promuovere programmi per la più efficace diffusione della cultura e dei valori della salute e sicurezza nei luoghi di studio, vita e lavoro attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, finalizzate alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici; TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo di Intesa. Articolo 2 Finalità Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3. Articolo 3 Ambiti di collaborazione Con il presente Protocollo di Intesa sono definiti congiuntamente gli ambiti e le modalità di attuazione delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche, che le Parti intendono realizzare quali, in particolare quelle di seguito indicate: 1. azioni volte a sensibilizzare e supportare i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti sulla consapevolezza del rischio attraverso interventi formativi e informativi sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro; Articolo 4 Impegni delle Parti Per la realizzazione delle iniziative individuate nel precedente articolo 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze, nonché attraverso l'eventuale coinvolgimento delle proprie Strutture territoriali, laddove previste, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze, risorse professionali, tecniche, strumentali. In particolare, il MI si impegna a: - mettere a disposizione risorse professionali, materiali e il necessario supporto tecnico, nonché a rendere disponibile la piattaforma tecnologica ai fini dell’erogazione del corso di formazione in modalità e-learning “Studiare il lavoro” secondo quanto disposto dagli Accordi Stato Regioni citati in premessa, n. 221 del 21 dicembre 2011 e n. 128 del 7 luglio 2016 ed in particolare dall’Allegato II di quest’ultimo con i relativi aggiornamenti, nonché a favorire la promozione e la divulgazione dell’iniziativa, il cui progetto formativo, nel rispetto della sfera di autonomia delle istituzioni scolastiche, può essere riconosciuto come credito formativo; Il MLPS si impegna a: - garantire il costante supporto a favore di una corretta sensibilizzazione e formazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, anche mediante l’attività di coordinamento con i propri enti vigilati, firmatari del presente Protocollo; L’INL si impegna a: - sviluppare, presso gli istituti scolastici e i luoghi di lavoro, iniziative di sensibilizzazione e formazione sui temi della legalità e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte a studenti, personale docente e aziende ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legislativo n. 124 del 2004; - realizzare azioni di supporto in relazione all’applicazione dei criteri previsti nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 nel contesto scolastico, finalizzate all’individuazione dei docenti in possesso dei relativi requisiti per l’erogazione della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di appartenenza; Articolo 5 Modalità di attuazione La realizzazione delle attività progettuali potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto alle finalità di ciascuna iniziativa e alle condizioni di fattibilità. Le Parti promuovono e divulgano la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro in ogni ambiente di vita, di studio e di lavoro anche attraverso la valorizzazione delle specifiche proposte progettuali e la diffusione di iniziative significative e di buone pratiche, realizzate con il coinvolgimento delle rispettive strutture territoriali. Articolo 6 Comitato di coordinamento La pianificazione, programmazione ed organizzazione generale dei piani di attività da realizzare in attuazione del presente Protocollo di Intesa è svolta attraverso un Comitato di coordinamento composto da cinque rappresentanti, di cui due per il Ministero dell’Istruzione, uno per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno per l’INL e uno per l'INAIL. Il Comitato di coordinamento predispone i piani annuali delle attività e dei progetti da realizzare o promuovere e cura, altresì, il monitoraggio dello stato di attuazione delle singole iniziative realizzate e del livello di raggiungimento degli obiettivi, oltre che dell’ efficacia delle azioni intraprese, i cui report periodici saranno sottoposti ai rispettivi organi competenti. Articolo 7 Durata e oneri Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale. Dall’attuazione del presente Protocollo di intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo di Intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo n. 196 del 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal Decreto legislativo del 10 agosto 2018, n.101. Articolo 9 Proprietà intellettuale Con il presente Protocollo di Intesa pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione le Parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito di questo Protocollo di Intesa. MI, MLPS, INL e INAIL, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo di Intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del Protocollo. La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione. Articolo 10 Recesso unilaterale Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo di Intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a tutte le Parti a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R. Articolo 11 Tutela della riservatezza Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante. 1. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto; Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. Articolo 12 Controversie Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo di Intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, il foro competente è quello di Roma. Articolo 13 Registrazione Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R.26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico del richiedente. [...] Fonte: MLPS Collegati |
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