EN 16985:2018 | Le zone ATEX negli impianti di verniciatura
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30 Novembre 2024 | ||
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EN 16985:2018 | Le zone ATEX negli impianti di verniciatura ID 8672 | 03.07.2019 Il Documento allegato illustra le zone classificate ATEX delle cabine di verniciatura in accordo con la nuova norma EN 16985:2018 Cabine di verniciatura per materiali di rivestimento organici - Requisiti di sicurezza, (Allegato B). EN 16985:2018 “Cabine di verniciatura per materiali di rivestimento organici - Requisiti di sicurezza” La presente norma europea si occupa di tutti i rischi, le situazioni pericolose e gli eventi pericolosi relativi alle cabine di verniciatura per l'applicazione di materiali organici di rivestimento liquidi e in polvere, quando vengono utilizzate come previsto dal Fabbricante, compreso un uso scorretto ragionevolmente prevedibile. La norma è entrata in vigore il 05 Dicembre 2018. Sostituisce: EN 13355:2004+A1:2009 “Impianti di verniciatura - Cabine forno - Requisiti di sicurezza” La norma è stata recepita in Italia con la UNI EN 16985:2019, entrata in vigore il 31 Gennaio 2019. Nel documento allegato vengono riportati gli esempi di classificazione dell’Allegato B della norma. ________ D.Lgs. 81/08 TITOLO XI - Protezione da atmosfere esplosive CAPO I - Disposizioni Generali Articolo 287 - Campo di applicazione 1. Il presente Titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all’articolo 288. 2. Il presente Titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente. 3. Il presente Titolo non si applica: a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse; b) all’uso di apparecchi a gas di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661(N); c) alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili; d) alle industrie estrattive a cui si applica il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624(N); e) all’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l’Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente Titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Articolo 288 - Definizioni 1. Ai fini del presente Titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta. 1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile. CAPO II - Obblighi del datore di lavoro Articolo 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni 1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all’articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive. 2. Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve: a) evitare l’accensione di atmosfere esplosive; b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. 3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti. Articolo 290 - Valutazione dei rischi di esplosione 1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili. 2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente. 3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. ALLEGATO XLIX RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE OSSERVAZIONE PRELIMINARE. Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 258, 259, 262, 263. 1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione. 2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE Zona 0 Zona 1 Zona 2 Zona 20 Zona 21 Zona 22 _______ EN 16985:2018 - Annex B (informative) B.1 Example 1 Figures B.1 and B.2 show the hazardous zones for a manual spray booth for liquid coating material with - CLEL Liquid < 25% in the internal volume of spray booth; Figure B.1 - Manual spray booth for liquid coating material (top view) B.2 Example 2 Figures B.3 and B.4 show the hazardous zones for an automatic spray booth for liquid coating material with - CLEL Liquid < 25% in the internal volume of spray booth; Figure B.3 - Automatic spray booth for liquid coating material operated at CLEL Liquid < 25% (top view) ... Fonti Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019 Collegati |
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