CAM obbligatori e Criteri premianti / Nuovo codice appalti - Rev. 0.0 Gennaio 2024
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24 Novembre 2024 | ||
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CAM obbligatori e Criteri premianti / Nuovo codice appalti - Rev. 0.0 Gennaio 2024 ID 21234 | 26.01.2024 / In allegato documento completo I CAM (Criteri ambientali minimi) sono requisiti ambientali volti a individuare le soluzioni progettuali, nonché il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato e al fine di diffondere tecnologie e prodotti ecocompatibili. I criteri ambientali minimi: - sono definiti con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; I (CAM) sono definiti per: I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro. La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi a investire in innovazione e buone pratiche per rispondere alle richieste della pubblica amministrazione in tema di acquisti sostenibili. In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie alle previsioni contenute nel Codice dei contratti. Infatti, l'articolo 57 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, prevede l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell’importo della gara, delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali minimi (CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” di cui all’art. 108, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nell’ aumento del numero di occupati nei diversi settori delle filiere più sostenibili. Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, ottimizzando la spesa in un’ottica di medio-lungo periodo. Vedi documento: Criteri Ambientali Minimi (CAM) / Elenco I documenti di CAM, sebbene elaborati ognuno per una diversa tipologia di appalto, presentano una struttura di base simile. Nei paragrafi di premessa, si riportano delle indicazioni e suggerimenti alle stazioni appaltanti per l’analisi dei fabbisogni, ulteriori indicazioni relative all’espletamento della relativa gara d’appalto e, laddove non è prevista la definizione di un documento di accompagnamento tecnico, l’approccio seguito per la definizione dei criteri ambientali. I criteri ambientali minimi propriamente detti sono definiti per alcune o tutte le fasi di definizione della procedura di gara in particolare per: Selezione dei candidati: sono requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l’appalto in modo da recare i minori danni possibili all’ambiente. Tali criteri non sono obbligatori secondo quanto previsto dal Codice dei contratti; Clausole contrattuali: forniscono indicazioni per dare esecuzione all’affidamento o alla fornitura nel modo migliore dal punto di vista ambientale. Tali clausole vengono esplicitate tramite criteri obbligatori ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del Codice dei contratti. Specifiche tecniche: definite dall’Allegato II.5 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36), “definiscono le caratteristiche previste per i lavori, i servizi o le forniture. Tali caratteristiche possono riferirsi al processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.” Tali specifiche vengono esplicitate tramite criteri obbligatori ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del Codice dei contratti. Criteri premianti: requisiti volti a selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dalle specifiche tecniche, ai quali attribuire un punteggio tecnico ai fini dell’aggiudicazione secondo l’offerta al miglior rapporto qualità-prezzo. I criteri premianti non sono obbligatori ma l’articolo 57 comma 2 del Codice dei contratti prevede che se ne debba tener conto, anche per la definizione dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto”. Ciascun criterio ambientale riporta inoltre, nella sezione Verifiche, i mezzi di prova per dimostrarne la conformità. Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale L’articolo 57 reca una specifica disciplina con riguardo a: Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Art. 57 Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale 1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Obbligo di inserimento CAM L’onere di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), è espressamente rivolto sia alle stazioni appaltanti, sia agli enti concedenti. I CAM dovranno, soprattutto se premianti, essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, inoltre, in caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione (inclusi quelli di demolizione e ricostruzione), dovranno essere tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Grava sulle stazioni appaltanti l’onere di: - valorizzare economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi, nel modo migliore a realizzare il risultato amministrativo, nel rispetto dei principi posti alla base del nuovo Codice. Criteri premianti Criteri premianti lavori per interventi edilizi I Criteri premianti, come detto, sono requisiti finalizzati a selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dalle specifiche tecniche, ai quali attribuire un punteggio tecnico ai fini dell’aggiudicazione secondo l’offerta al miglior rapporto qualità-prezzo. La Commissione europea ha introdotto da molto tempo il concetto di LCA (Life-cycle assessment, analisi del ciclo di vita) nelle politiche per la sostenibilità, specificando come questo costituisca la migliore metodologia disponibile per la valutazione degli impatti ambientali potenziali dei prodotti. Il metodo di calcolo, descritto nelle norme tecniche EN 15804 (prodotti edilizi) e EN 15978 (edifici) costituisce, invece, la metodologia LCA specifica per il settore delle costruzioni ed è richiamata all’interno del documento nei criteri premianti relativi alle “Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità”. L’approccio LCA è anche alla base del programma “Level(s) – A common EU framework of core sustainability indicators for office and residential buildings”, pubblicato nel 2017 ed attualmente in fase pilota. Level(s) è uno strumento volontario di valutazione e rendicontazione delle prestazioni di sostenibilità degli edifici, basato sulla circolarità. La sostenibilità degli edifici viene valutata sulla base delle prestazioni ambientali, ma anche sulla base di indicatori per la salute ed il comfort, il costo del ciclo di vita e i potenziali rischi futuri per il mantenimento di tali prestazioni. Si tratta in sostanza di una metodologia complessiva e sistematica che aiuta i tecnici a progettare correttamente un edificio sostenibile. È quindi uno strumento utile per affrontare in modo organico tutte le fasi necessarie a tenere conto degli obiettivi di sostenibilità in un progetto. Di seguito vengono illustrati i criteri premianti per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi di cui al: Decreto 23 giugno 2022 2.7 CRITERI PREMIANTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE Indicazioni alla stazione appaltante La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti (in base al valore dell’appalto e ai risultati attesi) nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo, anche con riferimento all'articolo 95 del medesimo decreto. 2.7.1 Competenza tecnica dei progettisti Criterio È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori, e all’art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che includa, nel gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale, ad esempio quelli di cui al par. “1.3.4- Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova”, oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali, purché tale certificazione di competenza sia rilasciata alle figure di cui all’art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Tale soggetto può essere lo stesso firmatario del progetto o far parte del gruppo di progettazione. Verifica L’operatore economico allega i certificati in corso di validità, rilasciati da organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. La conformità al criterio, a dimostrazione della formazione e competenza dell’operatore economico, è dimostrata dall’evidenza che l’esame superato sia basato sui protocolli sostenibilità energetico-ambientale, oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali. 2.7.2 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC) Criterio È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a realizzare uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627, per dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. [...] Segue in allegato Criteri premianti servizi di ristoro e distribuzione acqua potabile Di seguito vengono illustrati i criteri premianti per l'affidamento del servizio di ristoro e di distruzione di acqua potabile cui al: Decreto 6 novembre 2023 I Criteri Ambientali Minimi mirano a ridurre gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita dei servizi di ristoro attraverso: - soluzioni e tecnologie che consentono di contribuire alla prevenzione dei rifiuti promuovendo l’efficienza nell’uso della materia, riducendo l’uso degli imballaggi, e gli impatti ambientali legati ai trasporti dei prodotti imballati, con un potenziale rilevante effetto moltiplicatore in virtù della loro capacità di modificare determinate abitudini di consumo degli utenti; Attraverso l’introduzione dei presenti Criteri Ambientali Minimi nella documentazione progettuale e di gara, le stazioni appaltanti hanno, pertanto, l’opportunità di: - prevenire la produzione dei rifiuti, favorendo soluzioni e tecnologie funzionali alla riduzione degli imballaggi; I criteri puntano a sostenere un modello produttivo a minor uso di agrofarmaci, a promuovere una riformulazione dei prodotti alimentari conformemente alle linee guida per regimi alimentari sani e sostenibili, ad aumentare la disponibilità e l'accessibilità economica di opzioni alimentari sane e sostenibili per ridurre l'impronta ambientale complessiva del sistema alimentare, a promuovere strategie di marketing tenendo conto delle necessità delle persone più vulnerabili, a ridurre gli imballaggi. Il criterio premiante che valorizza i prodotti biologici a chilometro zero e filiera corta supporta la diffusione di un modello agricolo e agroalimentare più conservativo e consente di prevenire gli impatti legati alla logistica. 2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER I SERVIZI DI RISTORO CON L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MACCHINE DISTRIBUTRICI DI ALIMENTI, BEVANDE ED ACQUA 2.3 CRITERI PREMIANTI Indicazioni alla stazione appaltante Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, tiene in considerazione uno o più dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall’articolo 57 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le priorità stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell’appalto e i risultati attesi. 2.3.1 Riduzione degli imballaggi È attribuito un punteggio tecnico premiante all’operatore economico che si impegna a mettere a disposizione acqua e bevande prive di imballaggi, attraverso l’installazione di distributori automatici allacciati alla rete idrica. Tali macchine dispongono di soluzioni tecnologiche per garantire la sicurezza in merito alla contaminazione da microrganismi anche al punto di erogazione. Le operazioni di pulizia dovranno avvenire con una frequenza idonea rispetto all’obiettivo di favorirne l’utilizzo da parte dell’utenza. Verifica: L’offerente presenta una relazione CAM in cui riporta e descrive la documentazione utile alla verifica di conformità ai criteri per i distributori, per esempio indica la denominazione o la ragione sociale del produttore dell’apparecchio, il codice identificativo e le relative schede tecniche. Il rispetto di tutti i requisiti è verificato in sede di esecuzione contrattuale. In caso di assenza dei mezzi di verifica sopra riportati, il direttore dell’esecuzione del contratto si riserva di far sottoporre a test uno o più articoli della fornitura, con costi a carico dell’esecutore del servizio. A carico del medesimo permane l’obbligo di sostituire le forniture che dovessero risultare difformi. 2.3.2.1 Sub criterio “filiera corta È attribuito un punteggio tecnico premiante all’offerente che dimostri il proprio impegno a fornire esclusivamente prodotti biologici da “filiera corta” per almeno una delle categorie di prodotti elencate nel capitolo 2.2.2 “Tipologie e caratteristiche ambientali dei prodotti presenti all’interno dei distributori”. Il punteggio è attribuito in proporzione al maggior numero di categorie di prodotti biologici da filiera corta offerti. Per quanto riguarda i prodotti realizzati con più ingredienti, si fa riferimento all’ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria, più rappresentativo in termini di peso. 2.3.2.2 Sub criterio “chilometro zero” È attribuito un punteggio tecnico premiante ulteriore o comunque maggiore rispetto al subcriterio “filiera corta” all’offerente che dimostri il proprio impegno a fornire esclusivamente prodotti biologici da chilometro zero per almeno una delle categorie di prodotti elencate nel capitolo 2.2.2 “Tipologie e caratteristiche ambientali dei prodotti presenti all’interno dei distributori”. Il punteggio è attribuito in proporzione al maggior numero di categorie di prodotti biologici da km 0 offerti. Per quanto riguarda i prodotti realizzati con più ingredienti, si fa riferimento all’ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria, più rappresentativo in termini di peso. Verifica: l’offerente presenta una dichiarazione di impegno al rispetto del criterio che riporti le informazioni idonee alla verifica del rispetto del criterio, insieme all’elenco dei prodotti certificati biologici forniti. La conformità a tali requisiti è verificata in sede di esecuzione contrattuale sia sulla base delle fatture o dei documenti di trasporto, sia con eventuali sopralluoghi in situ. In sede di esecuzione del contratto sono richieste le fatture o i documenti di trasporto. ...Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2024 Collegati |
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