D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 | Codice Contratti pubblici / Consolidato Aprile 2024
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25 Novembre 2024 | ||
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D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 | Codice Contratti pubblici Aprile 2024 ID 21687 | 13.04.2024 / Ed. 6.0 Aprile 2024 Codice Contratti pubblici 2024 - Consolidato Il testo consolidato "Codice Contratti pubblici 2024" tiene conto per ultimo, della modifica ad opera del Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", in GU n.52 del 02.03.2024 ed in vigore dal 02 marzo 2024. Disponibile il D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 in formato PDF stampabile/copiabile riservato Abbonati Costruzioni Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (GU n.77 del 31.03.2023 - S.O. n. 12) Entrata in vigore del provvedimento: 01.04.2023 Testo navigabile con indice dell'articolato e degli allegati linkato. Ed. 6.0 del 13 aprile 2024 - Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (GU n.52 del 02.03.2024). Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024 Modifiche: Download Indice Ed. 6.0 2024 Testo nativo Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (GU n.77 del 31.03.2023 - S.O. n. 12) Ed. 6.0 del 13 aprile 2024 - Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (GU n.52 del 02.03.2024). Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024 Modifiche: Ed. 5.0 del 29.11.2023 - Legge 27 novembre 2023 n. 170 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (GU n.278 del 28.11.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2023 Modifiche: - Art. 16 comma 1. Inserita nota (N) - Decreto-Legge 19 settembre 2023 n. 124 Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione (in G.U. 19/09/2023 n.219) Modifica: Allegato V.3 art.1 comma 1. Inserita nota (N) Ed. 4.0 del 04.08.2023 Ed. 3.0 del 01.08.2023 Ed. 2.0 del 30.05.2023 Ed. 1.0 del 05.04.2023 Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Il testo è suddiviso in 5 LIBRI (art. 229) e ALLEGATI: - LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE ... Il codice degli appalti, rivisto e integrato alla luce delle osservazioni delle commissioni parlamentari, ha il pregio di procedere nella direzione della semplificazione, sburocratizzazione delle procedure e liberalizzazione. Uno strumento che mette in grado istituzioni e imprese di lavorare con celerità per fornire beni e servizi ai cittadini. Per fare una gara si risparmieranno dai sei mesi ad un anno, grazie innanzitutto alla digitalizzazione delle procedure (in vigore dal 1°gennaio 2024). Una banca dati degli appalti conterrà le informazioni relative alle imprese, una sorta di carta d’identità digitale, consultabile sempre, senza che sia necessario per chi partecipa alle gare presentare di volta in volta plichi di documentazione, con notevoli risparmi di costi e soprattutto di carta. Una norma apprezzabile anche sotto il profilo ambientale. Soggetti appaltanti, ma anche imprese e cittadini avranno disponibili on line i dati per garantire trasparenza. Con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia e cioè fino a 5,3 milioni di euro le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione. Per gli appalti fino a 500 mila euro, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate. Taglio dei tempi notevole soprattutto per quei piccoli comuni che debbano procedere a lavori di lieve entità che hanno tanta importanza per la vivibilità dei luoghi e il benessere delle proprie comunità. Rivive l’appalto integrato: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti. Nessuna paura per la “firma”: niente colpa grave per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici se avranno agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri dell’autorità. Tutele simili per la delicata questione dell’illecito professionale. Nella riformulazione del codice si è proceduto ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle fattispecie. In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari. Una importante innovazione riguarda poi l’introduzione della figura del dissenso costruttivo per superare gli stop degli appalti quando è coinvolta una pluralità di soggetti. In sede di conferenza di servizi l’ente che esprime il proprio no, non solo dovrà motivare, ma soprattutto fornire una soluzione alternativa. Anche la valutazione dell’interesse archeologico, il cui iter, spesso lungo e articolato, rischia di frenare gli appalti, dovrà essere svolta contestualmente alle procedure di approvazione del progetto, in modo da non incidere sul cronoprogramma dell’opera. Infine, ma non ultima, la salvaguardia del “made in Italy”: tra i criteri di valutazione dell’offerta è previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale. Una tutela per le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi. Le stazioni appaltanti possono indicare anche i criteri di approvvigionamento dei materiali per rispondere ai più elevati standard di qualità. Tra i criteri premiali la valorizzazione delle imprese, che abbiano sede nel territorio interessato dall’opera. Le nuove regole "a burocrazia semplificata" saranno operative in tre fasi: - il 1° aprile vigenza della norma, Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023. Formato: pdf
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