Vademecum Decreto F-GAS 2019
Vademecum allegato sul “nuovo” Decreto F-GAS 2019, D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146, con il quale è iniziato l'iter di revisione dell’intera legislazione che regolamenta l’utilizzo dei gas fluorurati e l’installazione e la manutenzione degli impianti che li contengono. Seguiranno revisioni a seguito atti collegati in attesa di emanazione, Regolamenti di Organismi di certificazione accreditati, Decreto Sanzioni, FAQ. DPR n. 146/2018 in vigore dal 24.01.2019.
1. Persone fisiche e imprese e Registro
1.1 Persone fisiche e imprese non iscritte Registro telematico nazionale
Le Persone fisiche e le Imprese che intendono svolgere determinate attività F-GAS devono essere Certificate/Attestate, devono, in sintesi:
1. Effettuare richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale (attraverso CCIAA)
2. Presentare richiesta di Certificazione/Attestazione ad uno degli organismi di Certificazione/Attestazione
3. Effettuare Corsi di formazione/Esami (Persone fisiche), dimostrare il possesso dei requisiti attraverso procedure/istruzioni (Imprese)
All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente.
Le Certificazioni/Attestati previsti per le Persone fisiche e Imprese sono rilasciati da Organismi di certificazione/attestazione accreditati.
Le persone fisiche, in base al tipo di attività F-GAS devono effettuare (entro 8 mesi dall'iscrizione di cui precedente punto 1) Corsi di formazione/Esami (Persone fisiche); le Imprese (entro 8 mesi dall'iscrizione di cui precedente punto 1) dimostrare il possesso dei requisiti attraverso procedure/istruzioni, in accordo con schemi di valutazione della conformità degli Organismi accreditati al rilascio della Certificazione.
1.2 Persone fisiche e imprese già iscritte Registro telematico nazionale
N.B. Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè entro il 24/09/2019).
2. Banca dati gas fluorurati
Principale novità introdotta dal decreto, che abroga il precedente DPR 43/2012, è l’istituzione di una Banca Dati (Art. 14 e 16), gestita dalle Camere di Commercio, che dovrà raccogliere i dati relativi alle quantità di F-GAS vendute ed utilizzate dagli operatori al fine di garantirne una maggiore tracciabilità.
Imprese e persone certificate dovranno accedere alla Banca Dati per comunicare informazioni sulle installazioni, manutenzioni e smantellamento degli impianti contenenti F-gas.
3. Certificazione Persone fisiche e Imprese / Attestazioni Persone fisiche
Le Persone fisiche e le Imprese che intendono svolgere determinate attività F-GAS devono essere Certificate/Attestate, devono, in sintesi (a seguire il dettaglio):
1. Effettuare richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale
2. Presentare richiesta di Certificazione/Attestazione ad uno degli organismi di Certificazione/Attestazione
3. Effettuare Corsi di formazione/Esami (Persone fisiche), dimostrare il possesso dei requisiti attraverso procedure/istruzioni (Imprese)
3.1. Certificazione Persone fisiche
Fig. 1. Certificazione Persone fisiche
3.2. Certificazione Imprese
Fig. 2. Certificazione Imprese
3.3. Attestazione Persone fisiche
Fig. 3. Attestazione Persone fisiche
Certificazione delle persone fisiche
Art. 7. Persone fisiche soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale
1. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 11 e 12, devono essere certificate dall’organismo di certificazione di cui all’articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell’Allegato A, le persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui alle seguenti lettere:
a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento;
b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento;
c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:
1) installazione;
2) riparazione, manutenzione o assistenza;
3) smantellamento;
4) recupero;
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.
2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di dieci anni e deve essere rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.
3. Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione per una delle attività di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell’articolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a) ;
c) sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a) .
4. All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.
5. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a seguito del superamento dell’esame di cui al comma 3, lettera c) .
6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3, lettera c) , comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
Certificazione delle imprese
Art. 8. Imprese soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale
1. Le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate dall’organismo di certificazione di cui all’articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell’Allegato B.
2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di cinque anni e deve essere rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.
3. Le imprese che intendono conseguire la certificazione per una delle attività di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell’articolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a) ;
c) dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall’Allegato B 2.1, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a)
4. All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.
5. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato previa verifica dei requisiti di cui di cui al comma 3, lettera c).
6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, lettera c) , comporta, previa notifica all’impresa interessata, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
Attestazione delle persone fisiche
Art. 9. Persone fisiche soggette all’obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale
1. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 12, le persone fisiche che svolgono l’attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione.
2. Le persone fisiche che intendono conseguire l’attestato per svolgere l’attività di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di attestazione ad uno degli organismi di cui all’articolo 6, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);
c) completare un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell’allegato del regolamento (CE) n. 307/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cuiì alla lettera a).
3. All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere l’attestato di cui al comma 1.
4. L’attestato di cui al comma 1 è rilasciato, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del corso di formazione di cui al comma 2, lettera c).
5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2, lettera c), comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
4. Esenzioni certificazione persone fisiche
Esenzioni persone fisiche dall’obbligo di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionaleArt. 11. Esenzioni per le persone fisiche dall’obbligo di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale.
1. Sono escluse dagli obblighi di certificazione e iscrizione di cui all’articolo 7:
a) le persone fisiche che svolgono operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un’apparecchiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), qualificate o approvate in base all’allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (Decreto PED), purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l’attività pertinente;
b) le persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Decreto RAEE), la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO 2 equivalente, negli impianti autorizzati in conformità all’articolo 20, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell’allegato I al
regolamento (UE) 2015/2067.
2. Le persone fisiche che rientrano nel regime di esenzione di cui al comma 1, presentano alla Camera di commercio competente apposita domanda ai sensi dell’articolo 15, comma 4. L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione.
5. Registrazioni dati: Registro telematico nazionale / Registro Banca dati F-GAS
Art. 14 Registrazioni
1. Sono istituiti presso il Ministero dell'ambiente il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 e la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, di cui all'articolo 16.
6. Comunicazioni in Banca dati gas fluorurati
Nella tabella seguente, sono indicate le attività, i soggetti, la data per le varie tipologie Comunicazione in Banca Dati F-GAS:
Fig. 2. Comunicazione in Banca Dati
Art. 16 Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati
1. Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del
regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonche' le attivita' di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.
2. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attivita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
b) le quantita' e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.
3. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica dell'acquirente;
d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sara' effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10 del
regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, la dichiarazione e' rilasciata dal venditore.
4. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a seguito dell'installazione delle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del
regolamento (UE) n. 517/2014, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura;
b) anagrafica dell'operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
f) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione;
g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantita' di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione;
i) eventuali osservazioni.
5. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del
regolamento (UE) n. 517/2014 gia' installate, e per ogni intervento successivo, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell'operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
e) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
f) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantita' di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
i) quantita' e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura;
l) eventuali osservazioni.
6. La persona fisica certificata o l'impresa certificata di cui al comma 5 non e' responsabile dell'installazione.
7. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13 che esegue lo smantellamento delle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del
regolamento (UE) n. 517/2014, comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti informazioni:
a) data e luogo di smantellamento;
b) anagrafica dell'operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
e) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di smantellamento;
h) eventuali osservazioni.
8. Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative al controllo delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento.
9. Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati, le imprese di cui ai commi 2 e 3, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzate, si iscrivono, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. Gli operatori delle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del
regolamento (UE) n. 517/2014 verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca dati da effettuarsi con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 4, e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.
11. Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalita' stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. ISPRA, con apposite credenziali e per quanto di propria competenza, accede all'area riservata della Banca dati, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 18.
7. Registro apparecchiatura F-GAS
Non è più previsto il Registro Apparecchiatura F-GAS, (Vedi Registro apparecchiuature F-GAS DPR 43/2012), in quanto le informazioni F-GAS devono essere inserite in Banca Dati.
8. Imprese Istruzioni e Procedure secondo schema di Valutazione do Organismo Accreditato
Nel nuovo
DPR 146/2018 non è previsto più l’obbligo della predisposizione da parte delle imprese di un
Piano della Qualità n accordo con la norma UNI 10005 (Vedi
DPR 43/2012 Allegato B (il
Piano della Qualità in effetti non era previsto dai Regolamenti UE), con il
DPR 146/2018 solo previste per le Imprese
Istruzioni e Procedure secondo schema di Valutazione dell’Organismo di Certificazione Accreditato.
DPR 43/2012...
ALLEGATO B (di cui all’articolo 6, comma 1) REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
1. CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO
...
2. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE E TARIFFARIO
2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la certificazione delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell’impresa di un
Piano della Qualità(1) atto a dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea:
a) l’impresa impiega personale certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto;
b) l’impresa è in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare all’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell’impresa.
...
(1) Per Piano della Qualità, come definito dalla norma UNI/ISO 10005, si intende un documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità di un determinato prodotto, progetto o contratto. ...
10. Etichettatura
...
11. Nuovi Regolamenti Tecnici
Sono in attesa di pubblicazoione nuovi Regolamenti Tecnici o l'aggiornamento degli attuali (RT28, RT29, RT30) ulla certificazione di persone ed imprese dio ACCREDIA: vedi gli esistenti:
1) Regolamento Tecnico RT-28 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008";
2) Regolamento Tecnico RT-29 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di: - installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; - installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008".
3. Regolamento Tecnico RT-30 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008".
.....
12. Decreto Sanzioni
In attesa anche il Decreto sulle sanzioni che dovrà sostituire il D.Lgs. 5 marzo 2013 n. 26 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (GU n.74 del 28.03.2013)
13. Regime transitorio
Art. 21 Disposizioni transitorie
...
7. Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè entro il 24/09/2019 - ndr). Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
...
segue
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