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Decreto 7 luglio 1997 n. 274

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Decreto 7 luglio 1997 n  274

Decreto 7 luglio 1997 n. 274 

Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. 

(GU n.188 del 13-08-1997)

Testo allegato consolidato con le modifiche apportate da:

26/11/1999
DECRETO 4 ottobre 1999, n. 439 (in G.U. 26/11/1999, n.278)

Legge 25 gennaio 1994, n. 82
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Art. 1. Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'ambo provinciale delle imprese artigiane

1. Le imprese che svolgono attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della presente legge:
a) le attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
b) i requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attivita' di cui alla lettera a), che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;
c) la misura del contributo per l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonche' le relative modalita' di versamento;
d) le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto dell'IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge.

3. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera b), nei termini stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2.
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Art. 4. Sospensione, cancellazione e reiscrizione

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le relative modalita' di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, e' autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti.

3. La sospensione, la cancellazione nonche' l'applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese di pulizia iscritte nel registro delle ditte sono decise dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Prima di decidere, la giunta comunica all'impresa di pulizia i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie.

5. L'impresa di pulizia deve essere sentita quando, nel termine di cui al comma 4, ne faccia richiesta. I provvedimenti di cui al comma 3 sono motivati e notificati all'impresa.

6. Avverso le decisioni della giunta di cui al comma 3 puo' essere esperito ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.
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