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Store Certifico


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Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.489 *

/ Totale documenti scaricati: 23.837.524 *

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CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
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Store Promo -25% fino al 1° Luglio

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Store: Promo -25% fino al 31 Gennaio


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Abbonamenti: Promo -20% fino al 31 Dicembre

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Store Certifico: Promo -25% fino all'08 Dicembre


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Store Certifico: Promo -25% fino al 30 Settembre

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Certifico 2000/2017


Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

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Promo Store Agosto -25%
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Store Certifico: Promo -25% fino al 31 Luglio

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CEM4: Promo -20% fino al 31 Luglio

CEM4 Promo -20% Luglio 2017


Inserisci il ticket Promo CEM4_20 al passo 3 della procedura di acquisto

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Store Promo -20% Giugno

- Se sei un nostro Abbonato o Cliente passa all'Abbonamento Full con Promo riservata: Richiedi il Codice


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Vedi i dettagli Promo Giugno 2017
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CEM4: Promo -20% fino al 31 Ottobre

CEM4 Versioni "COMPLETE" e "SUITE"

sono pacchetti abbinati con altri Prodotti indispensabili per comprendere

e gestire tutti gli obblighi della Direttiva macchine 2006/42/CE

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Store Certifico: Promo -20% fino al 31 Agosto

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Certifico Fascicolo Tecnico Direttiva macchine

Fascicolo Tecnico Direttiva macchine
€ 240,00 + IVA    

+

Specifiche

978-88-98550-07-4
11.0
2022
doc, pdf
Modello
400+
IT
CM17

Contattaci 075 5997363  info@certifico.com
Condizioni di acquisto
Promo Certifico Fidelity

  • Certifico Fascicolo Tecnico Direttiva macchine

    Ed. 11.0 2022

    Modello di Fascicolo Tecnico completo di Valutazione dei Rischi RESS All. I, Valutazione Rischi norma verticale EN 12547, Dichiarazione CE di Conformità, Test Report EN 60204-1, Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione, documenti elaborati con il pacchetto CMC - Certifico Macchine COMPLETE e altra documentazione Certifico.

    Il file formato Adobe portfolio allegato contiene: (in rosso i documenti aggiornati e le novità)

    00. Estratto All. VII Fascicolo Tecnico Direttiva Macchine Ed. 11.0 [.pdf]
    01. Cover Fascicolo Tecnico [.doc] 
    02. Elenco documenti FT [.doc] 
    03. Separatori Sezioni FT [.doc] 
    04. Cover Valutazione Rischi All. I Dir. 2006/42/CE [.doc] 
    05. Valutazione dei rischi All. I Dir. 2006/42/CE [.doc]
    06. Cover Valutazione Rischi EN 12547 [.doc]
    07. Valutazione dei rischi EN 12547 [.doc] 
    08. Dichiarazione CE di conformità [.doc] 
    09. Modello Dichiarazione di Incorporazione [.doc] 
    10. Targa marcatura CE [.doc] 
    11. M.I.U.M. Centrifuga foglia HP 125 [.doc]
    12. Guida direttiva macchine 2006 42 CE - Ed. 2.2 October 2019 EN [.pdf]
    13. Il Fascicolo Tecnico Direttiva Macchine Ed. 1.0_2013 [.pdf]
    14. Segnaletica sicurezza EN ISO 7010 2022 [.png]
    15. Norme armonizzate [.pdf]
    16. File .CEM [.CEM]
    A1. Test Report EN 60204-1 Rev. 2.0 2021 [.doc]
    A2. Focus Tecnico - Direttiva macchine il Metodo Valutazione dei Rischi Rev. 2.0 2021 [.pdf]
    A3. Commenti RESS Allegato I Direttiva Macchine [.pdf]
    A4. EN 61439-1 Verifiche e Prove [.doc]
    A5. Check list FT Direttiva macchine [.doc]

    • Piano Fidelity: Vedi lo sconto riservato 

      Piano Promo Clienti Fidelity
       
      Livello Promo Codice
      Livello Bronze Promo -10% FIDELITY10
      Livello Silver Promo -15% FIDELITY15
      Livello Gold Promo -25% FIDELITY25

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     ACQUISTO ONLINE
    Se acquisti online, hai a disposizione gli aggiornamenti rilasciati per 1 anno dalla data di acquisto.

    I nostri prodotti in formato software, acquistati online, a seguito di aggiornamenti relativi sia a nuove funzionalità/contenuti introdotti che ad evoluzioni normative, sono resi disponibili ai Clienti nell'ultima Release di uscita nella propria Area Riservata.
    Comunicazioni dirette previste al riguardo.

  • Certifico Fascicolo Tecnico Direttiva macchine

    Ed. 11.0 - 2022

    Direttiva Macchine 2006/42/CE
    Allegato VII

    A. Fascicolo tecnico per le macchine

    La parte A del presente allegato descrive la procedura per l'elaborazione del fascicolo tecnico. 

    Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. 

    Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina. 

    Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto 1.7.4.1.

    1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:

    a) un fascicolo di costruzione composto:
    - da una descrizione generale della macchina,
    - da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina,
    - dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
    - dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
    i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
    ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina,
    - dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
    - da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
    - da un esemplare delle istruzioni della macchina,
    - se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio,
    - se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina,
    - da una copia della dichiarazione CE di conformità;

    b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva. Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.

    2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie.

    Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. 
    Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità.

    Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

    3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

    B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine

    Questa parte dell'allegato descrive la procedura per l'elaborazione di una documentazione tecnica pertinente.

    La documentazione deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti. 

    Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasi-macchina, nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. 

    La documentazione deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.

    Essa comprende gli elementi seguenti:

    a) un fascicolo di costruzione composto:

    - da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando,
    - dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati,
    - dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
    i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti,
    ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui,
    iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
    iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
    v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina;

    b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.

    Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti, sugli accessori o sulla quasi-macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e utilizzata in condizioni di sicurezza.

    Nella documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.

    La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima unità prodotta, nel caso della fabbricazione in serie, e su richiesta presentata alle autorità competenti degli Stati membri. 

    Non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. 

    La documentazione tecnica deve poter essere riunita e presentata all'autorità competente dalla persona nominata nella dichiarazione di incorporazione.

    La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati ed attestati.

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