Consulente ADR 2023
ADR
Consulente per la sicurezza
1.8.3 Consulente per la sicurezza
1.8.3.1
Ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d'imballaggio, carico, riempimento o scarico [1], designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti DG», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.
1.8.3.2
Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
a) le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 ed ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5; ovvero
b) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
1.8.3.3
Sotto la responsabilità del capo dell’impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell’impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza.
Le sue funzioni, da adattare alle attività dell’impresa, sono in particolare le seguenti:
- verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
- consigliare l’impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;
- redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell’impresa o eventualmente ad un’autorità pubblica locale, sulle attività dell’impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose.
La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali;
I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l’esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività in questione dell’impresa:
- le procedure volte a far rispettare le norme in materia d’identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell’impresa per quanto concerne la valutazione, all’atto dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
- le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
- l’adeguata formazione dei dipendenti dell’impresa, inclusa quella concernente le modifiche normative, e la conservazione dei verbali relativi a tale formazione.
- l’applicazione di procedure d’emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;
- l’analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
- l’attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d’incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
- la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l’utilizzo di subfornitori o altri operatori;
- la verifica che il personale interessato alla spedizione di merci pericolose, o dell'imballaggio, del riempimento, del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d'istruzioni dettagliate;
- l’introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
- l’attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni;
- l’attuazione di procedure di verifica dell’osservanza delle disposizioni relative alle operazioni di carico e scarico.
- l’esistenza del piano di security previsto al 1.10.3.2.
1.8.3.4
La funzione di consulente può essere svolta anche dal capo dell’impresa, da una persona che svolge altre mansioni nell’impresa o da una persona non appartenente a quest’ultima, purché l’interessato sia effettivamente in grado di svolgere i compiti di consulente.
1.8.3.5
Ogni impresa interessata comunica, se ne è richiesta, all’autorità competente o all’organismo all’uopo designato da ciascuna Parte contraente, l’identità del proprio consulente.
1.8.3.6
Quando, nel corso di un trasporto o di un’operazione di carico o di scarico effettuati dall’impresa interessata, si sia verificato un incidente che abbia arrecato danni alle persone, ai beni o all’ambiente, il consulente provvede alla redazione di una relazione d’incidente destinata alla direzione dell’impresa, o, se il caso, ad un’autorità pubblica locale, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili allo scopo. Tale relazione non può sostituire le relazioni redatte dalla direzione dell’impresa che potrebbero essere richieste ai sensi di altre regolamentazioni internazionali o nazionali.
1.8.3.7
Il consulente deve essere titolare di un certificato di formazione professionale valido per il trasporto per strada. Tale certificato è rilasciato dall’autorità competente o dall’organismo all’uopo designato da ciascuna Parte contraente.
1.8.3.8
Per ottenere il certificato, il candidato deve ricevere una formazione e superare un esame riconosciuto dall’autorità competente della Parte contraente.
1.8.3.9
Obiettivo fondamentale della formazione è quello di fornire al candidato una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili ai vari modi di trasporto, nonché dei compiti definiti al 1.8.3.3.
1.8.3.10
L’esame è organizzato dall’autorità competente o da un organismo da essa approvato. L’organismo esaminante non deve essere un fornitore di formazione.
La designazione dell’organismo avviene in forma scritta. Tale approvazione può avere durata limitata e si basa sui seguenti criteri:
- competenza dell’organismo;
- specifiche delle modalità d’esame proposte dall’organismo;
- misure volte a garantire l’imparzialità degli esami;
- indipendenza dell’organismo da qualsiasi persona fisica o giuridica che impiega consulenti.
1.8.3.11
L’esame ha lo scopo di verificare se i candidati possiedono il livello di conoscenze necessarie per esercitare le funzioni di consulente per la sicurezza previste al 1.8.3.3, e per ottenere il certificato previsto al 1.8.3.7, e deve vertere almeno sulle seguenti materie:
a) la conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose e la conoscenza delle principali cause di incidenti;
b) le disposizioni previste dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:
- la classificazione delle merci pericolose (procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele, struttura della lista delle materie, classi di merci pericolose e principi di classificazione, natura delle merci pericolose trasportate, proprietà fisico-chimiche e tossicologiche delle merci pericolose);
- le disposizioni generali per gli imballaggi, per le cisterne e i containers cisterna (tipo, codice, marcatura, costruzione, prove, controlli iniziali e periodici);
- la marcatura, l’etichettatura, la segnalazione arancio (le iscrizioni e le etichette di pericolo dei colli, apposizione ed eliminazione delle etichette di pericolo e della segnalazione arancio);
- i particolari nel documento di trasporto (informazioni richieste);
- il modo di invio, le restrizioni alla spedizione (carico completo, trasporto alla rinfusa, trasporto in contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, trasporto in containers, trasporto in cisterne fisse o smontabili);
- il trasporto di passeggeri;
- i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;
- la separazione delle merci;
- le limitazioni dei quantitativi trasportati e le quantità esenti;
- la movimentazione e lo stivaggio (carico e scarico, rapporto di riempimento, stivaggio e separazione);
- la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;
- l’equipaggio e la formazione professionale;
- i documenti di bordo (documenti di trasporto, istruzioni scritte, certificato d’approvazione del veicolo, certificato di formazione per i conducenti, copia di tutte le deroghe, altri documenti);
- le istruzioni scritte (attuazione delle istruzioni ed equipaggiamento di protezione dell’equipaggio);
- gli obblighi di sorveglianza (stazionamento);
- le regole e le restrizioni alla circolazione;
- gli scarichi operativi o le perdite accidentali di materie inquinanti;
- disposizioni relative alle attrezzature di trasporto.
1.8.3.12
Esami
1.8.3.12.1
L’esame consiste in una prova scritta che può essere completata da un esame orale.
1.8.3.12.2
Non è autorizzato l’uso nella prova scritta di documentazione diversa da quella delle regolamentazioni internazionali o nazionali.
1.8.3.12.3
Mezzi elettronici possono essere utilizzati solo se forniti dall’organismo esaminante.
Non deve accadere che un candidato introduca dati aggiuntivi ai dispositivi elettronici forniti; il candidato può solo rispondere alle domande che gli vengono poste.
1.8.3.12.4
La prova scritta consiste di due parti:
a) al candidato viene sottoposto un questionario contenente al minimo 20 domande a risposta libera che vertono almeno sulle materie previste nell’elenco riportato al 1.8.3.11.
Tuttavia, è possibile utilizzare domande a scelta multipla: in tal caso, due domande a scelta multipla equivalgono ad una domanda a risposta libera.
Tra dette materie deve essere attribuita particolare importanza alle seguenti:
- misure generali di prevenzione e di sicurezza;
- classificazione delle merci pericolose;
- condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne, i containers cisterna, i veicoli cisterna, ecc.;
- marcature ed etichette di pericolo;
- informazioni che devono figurare nel documento di trasporto;
- movimentazione e stivaggio;
- formazione professionale dell’equipaggio,
- documenti di bordo e certificati di trasporto;
- istruzioni scritte;
- disposizioni relative alle attrezzature di trasporto;
b) a ciascun candidato viene assegnato lo studio di un caso in relazione ai compiti descritti al 1.8.3.3; questa prova è volta a dimostrare che il candidato è in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.
1.8.3.13
Le Parti contraenti possono disporre che i candidati, che intendono lavorare per imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, siano esaminati solo nelle materie pertinenti alla loro attività. I suddetti tipi di merci sono i seguenti:
- classe 1;
- classe 2;
- classe 7;
- classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;
- N° ONU 1202, 1203, 1223, 3475, e carburante per aviazione classificato ai N. ONU 1268 o 1863.
Il certificato previsto al 1.8.3.7 deve indicare chiaramente che la sua validità è circoscritta ai tipi di merci pericolose di cui al presente paragrafo e sui quali il consulente è stato esaminato, alle condizioni definite in 1.8.3.12. I certificati di formazione dei consulenti per la sicurezza, rilasciati prima del 1 gennaio 2009, per i N. ONU 1202, 1203 e 1223, sono validi anche per il N. ONU 3475 e per i carburanti per aviazione classificati ai N. ONU 1268 o 1863.
1.8.3.14
L’autorità competente, o l’organismo, mantiene aggiornata una raccolta delle domande che sono state incluse nell’esame.
1.8.3.15
Il certificato previsto al 1.8.3.7 deve essere redatto conformemente al modello riportato al 1.8.3.18 e deve essere riconosciuto da tutte le Parti contraenti.
1.8.3.16
Durata della validità e rinnovo del certificato
1.8.3.16.1
Il certificato è valido per un periodo di 5 anni.
La validità del certificato è rinnovata per un periodo di 5 anni se il suo titolare ha superato un esame durante l’anno precedente la scadenza del certificato.
L’esame deve essere approvato dall’autorità competente.
1.8.3.16.2
L’esame ha lo scopo di verificare se il titolare possiede le conoscenze necessarie per esercitare i compiti contemplati al 1.8.3.3.
Le conoscenze necessarie sono definite al 1.8.3.11 b) e devono includere le modifiche che sono state apportate alla legislazione dopo l’ottenimento dell’ultimo certificato.
L’esame deve essere organizzato e supervisionato secondo i criteri riportati in 1.8.3.10 e da 1.8.3.12 a 1.8.3.14. Non è tuttavia necessario che il titolare svolga lo studio del caso menzionato al 1.8.3.12.4 (b).
1.8.3.17
(Soppresso)