Una Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) deve fornire informazioni sui pericoli di una sostanza o di una miscela e sulla relativa conservazione, manipolazione e uso sicuro. Contiene informazioni sui potenziali effetti dell'esposizione alla salute e su come lavorare in sicurezza con la sostanza o la miscela. Contiene anche informazioni sui pericoli derivanti dalle proprietà fisico-chimiche o dagli effetti ambientali, sull'uso, lo stoccaggio, la manipolazione e le misure di risposta alle emergenze relative a tale sostanza o miscela.
È importante garantire la completezza, l'accuratezza e la coerenza del contenuto di ciascuna delle voci previste, in modo che le SDS risultanti consentano l’adozione delle misure necessarie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente.
Le informazioni contenute nelle SDS sono rilevanti anche per i soggetti coinvolti nel trasporto di merci pericolose, per gli operatori dei servizi di soccorso, compresi i centri antiveleni, per i soggetti interessati a livello professionale all’uso dei pesticidi e, in alcuni casi, per i consumatori.
Il contenuto delle SDS è regolamentato, per gli Stati europei in cui si applica il Regolamento REACH, dall’art. 31 e dall’Allegato II del Regolamento REACH.
A partire dalla loro introduzione nel 1989, le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) hanno seguito l’evoluzione della normativa in materia di prodotti chimici (sostanze e miscele). Con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) N.1907/2006, la SDS è diventata parte integrante del Regolamento medesimo confermandosi come elemento centrale per la comunicazione delle informazioni sui prodotti chimici.
La SDS deve infatti fornire informazioni su tutti i pericoli presi in considerazione dal Regolamento (CE) N.1272/2008 ma anche indicare se una sostanza o una miscela soddisfi i criteri delle sostanze persistenti, bioaccumulabili, tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili (PBT/vPvB) o se una sostanza o una miscela soddisfi i criteri delle sostanze incluse nella Candidate List of substances of very high concern (SVHC) ai sensi del REACH per ragioni diverse.
L’evoluzione della normativa relativa ai prodotti chimici implica un costante aumento delle informazioni trasmesse lungo la catena di approvvigionamento.
In generale, la SDS deve descrivere, documentare e comunicare in maniera appropriata e trasparente i rischi derivanti dalla produzione, dall'uso e dallo smaltimento di ciascuna sostanza o miscela per la quale è richiesta.
La SDS può essere richiesta anche in situazioni in cui la miscela non si classifica pericolosa, ad esempio per una miscela che contiene una sostanza per la quale esistono limiti comunitari di esposizione sul luogo di lavoro.
Le SDS devono essere aggiornate senza indugio al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, l'imposizione di una restrizione REACH per quella sostanza).
Regolamento REACH
Articolo 31 Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza
1. Il fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II:
a) Se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure
b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o
c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
2. Ogni attore della catena d'approvvigionamento che ha l'obbligo, in forza degli articoli 14 o 37, di effettuare una valutazione della sicurezza chimica per una sostanza, si accerta che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano coerenti con quelle contenute in tale valutazione. Se la scheda di dati di sicurezza è compilata per una miscela e l'attore della catena d'approvvigionamento ha predisposto una valutazione della sicurezza chimica per tale miscela, è sufficiente che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica per la miscela, anziché con la relazione sulla sicurezza chimica per le singole sostanze presenti nella miscela.
3. Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai titoli I ed II del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene:
a) in 'una concentrazione individuale pari o superiore all1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2 % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure
b) in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure
c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.
4. Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o le miscele pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.
5. La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente.
6. La scheda di dati di sicurezza è datata e contiene le seguenti voci:
1) identificazione della sostanza/ della miscela e della società/impresa;
2) identificazione dei pericoli;
3) composizione/informazioni sugli ingredienti;
4) misure di primo soccorso;
5) misure di lotta antincendio;
6) misure in caso di rilascio accidentale;
7) manipolazione e immagazzinamento;
8) controlli dell'esposizione/protezione individuale;
9) proprietà fisiche e chimiche;
10) stabilità e reattività;
11) informazioni tossicologiche;
12) informazioni ecologiche;
13) considerazioni sullo smaltimento;
14) informazioni sul trasporto;
15) informazioni sulla regolamentazione;
16) altre informazioni.
7. Un attore della catena d'approvvigionamento che sia tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 37 riporta i pertinenti scenari di esposizione (incluse, se del caso, le categorie d'uso e d'esposizione) in un allegato della scheda di dati di sicurezza che contempli gli usi identificati e comprenda le condizioni specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3.
Un utilizzatore a valle include i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi identificati.
Un distributore trasmette i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi per i quali ha trasmesso le informazioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 2.
8. Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.
9. I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze:
a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
c) allorché è stata imposta una restrizione.
La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come «Revisione: (data)» è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione.
10. Se le sostanze sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1° dicembre 2010, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE.
Dal 1° dicembre 2010 al 1° gennaio 2015, le schede dei dati di sicurezza delle sostanze riportano sia la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE sia la classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Se le miscele sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1° giugno 2015, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE. Tuttavia, fino al 1° giugno 2015, se le sostanze o le miscele sono classificate ed etichettate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, questa classificazione figura nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo rispettivamente la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE per la sostanza, la miscela e i suoi componenti.