
Canapa: Quadro normativo | Scheda sintesi normativa
La normativa italiana sulla canapa ha riconosciuto con l’approvazione della Legge sulla Canapa, Legge 2 dicembre 2016, n. 242 (GU n.304 del 30-12-2016), che tra l’altro ha creato un “cuscinetto” di esenzioni di responsabilità per l’agricoltore nel caso in cui i risultati ad un controllo rivelino un tenore di THC compresi tra lo 0,2% e lo 0,6%.
Legge 2 dicembre 2016, n. 242 ... Art. 4 Controlli e sanzioni ... 5. Qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.
Con la Sentenza "Canapa" INFORMAZIONE PROVVISORIA n. 15 del 30 maggio 2019 si precisa che la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione di canapa (come specie agricola), non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa. _____
Circolare del 23 maggio 2018 Oggetto: Chiarimenti sull’applicazione della legge 2 dicembre 2016, n. 242. A decorrere dalla campagna di coltivazione 2017/2018, il settore della coltivazione della canapa (Cannabis sativa L.) è stato disciplinato dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, entrata in vigore il 14 gennaio 2017. Le varietà di canapa che la legge n. 242 del 2016 consente di coltivare sono quelle iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, che non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Circolare Mipaaf 8 maggio 2002 Regime di sostegno a favore dei coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibre
A livello europeo sono ancora in via di definizione i limiti di THC ammissibili negli alimenti a base di canapa.
Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 20.7.2002)
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
L’ultima riforma della PAC 2014-2020 (Regolamento PAC 1307/2013) riconosce la coltivazione di canapa tra quelle ammesse a ricevere i pagamenti della PAC, purché si tratti di semi certificati di varietà con tenore di THC inferiore allo 0,2%. Il Regolamento concede agli Stati membri anche la possibilità di riconoscere un aiuto accoppiato alla coltivazione di canapa. Federcanapa a luglio 2016 ha richiesto in proposito al Mipaaf di riconoscere questo aiuto.
Il Regolamento Delegato n. 639/2014 che integra il Regolamento 1307/2013 stabilisce che le varietà di canapa ammesse ai pagamenti sono quelle iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
Le varietà ammesse sono indicate anche nel “Plant variety database - European Commission“
Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, 20.12.2013). Il settore del lino e della canapa comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
5302 |
Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (GUCE 26/10/2012) riconosce tra i prodotti oggetto della politica agricola comune (art.38-44) “la canapa greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata;stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)” (allegato I del Trattato) articoli 38 e 44 trattato funzionamento UE.
Circolare Ministero della Salute 22 maggio 2009 Produzione e commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l'utilizzo nei settori dell'alimentazione umana Ha ammesso in Italia anche gli usi alimentari del seme di canapa dichiarando sulla base delle indicazioni dell’istituto Superiore della Sanità, che “la possibilità di rilevare tracce (di THC) nei prodotti di lavorazione (farine e oli) è esclusivamente dovuta a contaminazione di organi fiorali e all’adozione di inidonee pratiche di mondatura del seme”.
Decreto 9 novembre 2015 cannabis farmaceutica del ministero della salute autorizza “la coltivazione delle piante di cannabis da utilizzare per la produzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis, sostanze e preparazioni vegetali ” (art.1), specificando che per piante di cannabis “si intendono le piante diverse da quelle di canapa coltivate esclusivamente da sementi certificate per la produzione di fibre o per altri usi industriali , come consentito dalla normativa dell’Unione europea”. In tal modo introduce una distinzione inequivocabile tra piante per usi industriali e piante per usi da droga
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 T.U. Stupefacenti integrato dalla Legge 16 maggio 2014, n. 79. Art. 26 e aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21 e dai Decreti del Mistero della Salute del 18 maggio 2018 e del 25 giugno 2018
Legge n. 412 5/06/1974 di ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30.03.1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25.03.1972. (GU n.236 del 10-9-1974).
Circolare Del MIPAAF 22 maggio 2018 “CIRCOLARE SULLE MODALITA’ DI COLTIVAZIONE E REGOLE DEL FLOROVIVAISMO” Che riconosce la possibilità di coltivare infiorescenze destinate al florovivaismo, ma disconosce la riproduzione per via agamica.
Sentenza "Canapa" INFORMAZIONE PROVVISORIA n. 15 del 30 maggio 2019 la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante. ...
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Collegati Direttiva 2002/53/CE Legge 2 dicembre 2016 n. 242 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 Canapa industriale: la pronuncia Cassazione 30 Maggio 2019
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