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ID 18902 | 03.02.2023 / In allegato Linee guida Rev. 0.0 del 06.12.2022
Il settore degli ascensori è caratterizzato, a livello globale, da un mercato in forte crescita e costituisce un tassello importante dell’industria italiana nonché dell’economia dell’Unione Europea (UE). La direttiva 2014/33/UE (c.d. direttiva Ascensori) definisce un quadro normativo armonizzato per l’immissione degli ascensori sul mercato unico e fornisce i requisiti essenziali che tali prodotti devono rispettare per garantire la tutela della salute e della sicurezza nonché di salvaguardare gli ulteriori interessi pubblici connessi.
In tale contesto, esistono impianti di ascensori che in relazione all’installazione in edifici esistenti risultano sottoposti ad una serie di vincoli che, in taluni casi, comportano l’impossibilità di realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.
L'art. 17 bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 - introdotto dall'art. 1, coma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2015, n. 8 – prevede che: “… nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, l'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al presente decreto, è realizzato: a) in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, corredata da specifica certificazione, rilasciata da un Organismo accreditato e notificato ai sensi dell'articolo 9, in merito all'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;(…)”.
Con riferimento alla modalità di realizzazione dell'Accordo preventivo, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2015 ha individuato la documentazione minima da predisporre per l’installazione degli impianti di ascensori in deroga alle misure regolamentate per quanto attiene alla testa e/o alla fossa, ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 ed ha tratteggiato il ruolo degli Organismi notificati.
Il presente documento ha l’obiettivo di fornire un supporto operativo agli Organismi notificati per la valutazione dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa vigente e della connessa documentazione atta a dimostrare le motivazioni poste a base della Certificazione di Accordo preventivo che deve essere inoltrata al Ministero dello sviluppo economico, preventivamente all’installazione di impianti di ascensori c.d. “in deroga”.
Ulteriormente, la presente Guida tratteggia elementi di semplificazione e razionalizzazione della procedura, fornisce certezza del diritto e tempi garantiti del procedimento a tutti gli Operatori economici interessati (Organismi notificati, proprietari di stabili, installatori), attraverso la definizione puntuale dell’iter istruttorio e dell’annessa modulistica funzionale alla comunicazione dell’Accordo preventivo al Ministero, da compilare e sottoscrivere a cura dell’Organismo notificato, per il miglioramento continuo dell’attività.
Introduzione
Riferimenti normativi
Iter procedurale - Documentazione a corredo dell’istanza
Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico
Documentazione da presentare al termine installazione
ALLEGATO I-MODULISTICA
ALLEGATO II- Schema riassuntivo iter procedurale
Schema riassuntivo iter procedurale
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Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
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