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ID 26061 | 22.04.2026 / In allegato
Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti
C/2026/659
GU L 2026/296 del 22.4.2026
Entrata in vigore: 12.05.2026
Applicazione a decorrere dal 19.07.2026
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Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «soggetto dell’economia sociale», il soggetto dell’economia sociale quale definito all’articolo 3, punto 4 decies), della direttiva 2008/98/CE;
2) «efficace in termini di costi», situazione in cui il costo della riparazione o del ricondizionamento di un prodotto non supera il costo totale della distruzione di tale prodotto e dei materiali, della fabbricazione, dell’imballaggio, del trasporto, dello stoccaggio e di qualsiasi altra spesa amministrativa o logistica relativa alla sostituzione dello stesso prodotto.
Articolo 2 Deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti
I prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 possono essere distrutti in una delle circostanze seguenti, purché sia possibile presentare la documentazione di cui all’articolo 3:
(a) si tratta di un prodotto pericoloso ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(b) il prodotto è inidoneo allo scopo in quanto non è conforme al diritto dell’Unione o nazionale per motivi diversi da quelli di cui alla lettera a) e la distruzione è prescritta dalla normativa o è la misura correttiva appropriata e proporzionata;
(c) è accertato che il prodotto viola i diritti di proprietà intellettuale in base a una decisione giudiziaria passata in giudicato, una decisione adottata in esito a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie oppure una notifica emanata da un titolare di diritti, da un’autorità competente o da un organismo autorizzato ad agire per conto di un titolare di diritti o scaturita da un’indagine interna svolta dall’operatore economico, a condizione che quest’ultimo possa comprovare debitamente la violazione;
(d) il prodotto è soggetto a una licenza valida e giuridicamente applicabile o a un obbligo contrattuale analogo a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sulla cui base la vendita, la distribuzione o qualsiasi altra forma di trasferimento del prodotto dopo un periodo determinato costituisce una violazione di tali diritti di proprietà intellettuale e il suddetto periodo è giunto a scadenza, a condizione che l’operatore economico possa comprovare debitamente la violazione e sia in grado di dimostrare che la distruzione è la misura correttiva appropriata e proporzionata;
(e) il prodotto è inadatto alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione in quanto è tecnicamente impossibile rimuovere o rendere inaccessibili in modo permanente le etichette, i loghi o le caratteristiche di progettazione riconoscibili del prodotto o altre caratteristiche che sono:
(i) protetti da diritti di proprietà intellettuale; oppure
(ii) considerati inappropriati;
(f) il prodotto può essere ragionevolmente considerato inaccettabile per l’uso da parte dei consumatori a motivo di danni, compresi danni materiali, deterioramento o contaminazione, compresi problemi di igiene, siano essi causati dai consumatori o avvenuti durante la manipolazione del prodotto da parte degli operatori economici o di altri attori coinvolti nella catena di fornitura, nel trasporto, nella vendita al dettaglio o nello stoccaggio e la riparazione e il ricondizionamento non siano tecnicamente fattibili o efficaci in termini di costi;
(g) il prodotto è inidoneo allo scopo cui è destinato a causa di difetti di progettazione o di fabbricazione la cui riparazione non è tecnicamente fattibile;
(h) solo quando non sia applicabile alcuna delle circostanze di cui alle lettere da a) a g), il prodotto è stato offerto come donazione direttamente ad almeno tre soggetti dell’economia sociale idonei nell’Unione o su una pagina facilmente accessibile del sito web dell’operatore economico per un periodo di almeno otto settimane, e il prodotto non è stato accettato come donazione;
(i) il prodotto è stato ricevuto come donazione da un soggetto dell’economia sociale con sede nell’Unione ma non è stato possibile trovare un destinatario;
(j) il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato dopo essere stato preparato per il riutilizzo da un gestore del trattamento dei rifiuti, ma non è stato possibile trovare un destinatario.
Articolo 3 Documentazione per la verifica della conformità
Per un periodo di cinque anni dalla distruzione di un prodotto di consumo invenduto oggetto di deroga a norma dell’articolo 2, gli operatori economici conservano e, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti in formato elettronico, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad eccezione dei casi in cui le informazioni sono a disposizione dell’autorità nazionale competente sulla base di un altro atto giuridico, la documentazione seguente:
(a) per un prodotto pericoloso di cui all’articolo 2, lettera a), uno dei documenti seguenti:
i) la descrizione di un problema di salute o di sicurezza che compromette la conformità all’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/988, compresa una valutazione della sicurezza del prodotto a norma degli articoli 6, 7 e 8 di tale regolamento;
ii) un verbale di prova che attesti la presenza in un prodotto di sostanze chimiche non conformi e indichi il diritto dell’Unione o nazionale applicabile;
(b) per un prodotto di cui all’articolo 2, lettera b), una dichiarazione di autovalutazione che indichi il tipo di non conformità e il diritto dell’Unione o nazionale applicabile;
(c) nel caso di cui all’articolo 2, lettera c), la decisione giudiziaria passata in giudicato, la decisione adottata con procedura di risoluzione alternativa delle controversie o la notifica di cui a tale lettera o la documentazione di un’indagine interna che comprovi l’avvenuta violazione;
(d) nel caso di cui all’articolo 2, lettera d), una licenza, un contratto o un accordo conclusi con il titolare dei diritti e che specifichino espressamente le restrizioni legate alla distribuzione o ad altre forme di trasferimento del prodotto dopo un determinato periodo, unitamente a una giustificazione del fatto che la distruzione è appropriata e proporzionata;
(e) nel caso di cui all’articolo 2, lettera e), un rapporto di ispezione o la documentazione giustificativa che dimostri che le opzioni tecniche di preparazione del prodotto per il riutilizzo o la rifabbricazione siano state valutate e giudicate impraticabili, compresi, se del caso, prove visive, analisi tecniche o pareri di esperti che comprovino l’impossibilità tecnica di rimuovere o rendere inaccessibili in modo permanente le etichette, i loghi o le caratteristiche riconoscibili che sono protetti da diritti di proprietà intellettuale o che sono considerati inappropriati;
(f) nel caso di un prodotto danneggiato di cui all’articolo 2, lettera f), o di un prodotto inidoneo allo scopo di cui alla lettera g) di tale articolo, uno dei documenti seguenti:
i) la prova che il prodotto è stato sottoposto a procedure di valutazione della qualità, tra cui l’ispezione visiva e la cernita, che danno priorità al riassortimento e alle riparazioni, compresi una descrizione della procedura di valutazione della qualità, piani standardizzati per rimediare a tipi specifici di danni e una descrizione dei casi specifici in cui la riparazione e il ricondizionamento non sono possibili sulla base di considerazioni tecniche o di efficacia in termini di costi per un prodotto di cui all’articolo 2, lettera f), o sulla base di considerazioni tecniche per un prodotto di cui alla lettera g) di tale articolo;
ii) un verbale di ispezione, comprendente i risultati di una prova tecnica, i risultati delle valutazioni pratiche applicabili o quelli di altre valutazioni di esperti, che documenti il tipo e la gravità del danno individuato per i prodotti o i lotti compromessi e l’impossibilità di adottare misure correttive a causa di considerazioni tecniche o di efficacia in termini di costi per un prodotto di cui all’articolo 2, lettera f), o a causa di considerazioni tecniche per un prodotto di cui alla lettera g) di tale articolo;
(g) nel caso di cui all’articolo 2, lettera h), la prova dell’offerta come donazione;
(h) nel caso di cui all’articolo 2, lettera i), una dichiarazione attestante che il prodotto è stato ricevuto come donazione e che non è stato possibile trovare un destinatario per esso;
(i) nel caso di cui all’articolo 2, lettera j), la documentazione attestante che il prodotto è stato ricevuto da un gestore del trattamento dei rifiuti e che non è stato possibile trovare un destinatario per esso.
Articolo 4 Dichiarazione ai gestori del trattamento dei rifiuti
Gli operatori economici forniscono al gestore del trattamento dei rifiuti, al quale consegnano i prodotti di consumo invenduti oggetto di una delle deroghe di cui all’articolo 2, una dichiarazione sulla deroga applicabile.
Articolo 5 Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento tenendo conto dei nuovi prodotti aggiunti all’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 o dell’adeguatezza delle deroghe, valutando in particolare se nuovi dati scientifici o l’evoluzione dello stato dell’arte della tecnologia giustifichino una deroga per l’applicazione di tecnologie di riciclaggio di alta qualità come l’opzione con il minor impatto ambientale negativo. La Commissione presenta i risultati di tale riesame, compreso, se del caso, un progetto di proposta di revisione, ogni volta che un nuovo prodotto è aggiunto all’allegato VII di tale regolamento e, in ogni caso, entro il 12 maggio 2031.
Articolo 6 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 19 luglio 2026.
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