Informazione tecnica HSE

~ 2000 / 2026 ~

// Documenti disponibili n: 47.349
// Documenti scaricati n: 38.102.048

Featured

Regolamento delegato (UE) 2026/296

Regolamento delegato (UE) 2026/296

Regolamento delegato (UE) 2026/296 / Deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti

ID 26061 | 22.04.2026 / In allegato

Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti

C/2026/659

GU L 2026/296 del 22.4.2026

Entrata in vigore: 12.05.2026

Applicazione a decorrere dal 19.07.2026

_________

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «soggetto dell’economia sociale», il soggetto dell’economia sociale quale definito all’articolo 3, punto 4 decies), della direttiva 2008/98/CE;

2) «efficace in termini di costi», situazione in cui il costo della riparazione o del ricondizionamento di un prodotto non supera il costo totale della distruzione di tale prodotto e dei materiali, della fabbricazione, dell’imballaggio, del trasporto, dello stoccaggio e di qualsiasi altra spesa amministrativa o logistica relativa alla sostituzione dello stesso prodotto.

Articolo 2 Deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti

I prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 possono essere distrutti in una delle circostanze seguenti, purché sia possibile presentare la documentazione di cui all’articolo 3:

(a) si tratta di un prodotto pericoloso ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(b) il prodotto è inidoneo allo scopo in quanto non è conforme al diritto dell’Unione o nazionale per motivi diversi da quelli di cui alla lettera a) e la distruzione è prescritta dalla normativa o è la misura correttiva appropriata e proporzionata;

(c) è accertato che il prodotto viola i diritti di proprietà intellettuale in base a una decisione giudiziaria passata in giudicato, una decisione adottata in esito a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie oppure una notifica emanata da un titolare di diritti, da un’autorità competente o da un organismo autorizzato ad agire per conto di un titolare di diritti o scaturita da un’indagine interna svolta dall’operatore economico, a condizione che quest’ultimo possa comprovare debitamente la violazione;

(d) il prodotto è soggetto a una licenza valida e giuridicamente applicabile o a un obbligo contrattuale analogo a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sulla cui base la vendita, la distribuzione o qualsiasi altra forma di trasferimento del prodotto dopo un periodo determinato costituisce una violazione di tali diritti di proprietà intellettuale e il suddetto periodo è giunto a scadenza, a condizione che l’operatore economico possa comprovare debitamente la violazione e sia in grado di dimostrare che la distruzione è la misura correttiva appropriata e proporzionata;

(e) il prodotto è inadatto alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione in quanto è tecnicamente impossibile rimuovere o rendere inaccessibili in modo permanente le etichette, i loghi o le caratteristiche di progettazione riconoscibili del prodotto o altre caratteristiche che sono:

(i) protetti da diritti di proprietà intellettuale; oppure
(ii) considerati inappropriati;

(f) il prodotto può essere ragionevolmente considerato inaccettabile per l’uso da parte dei consumatori a motivo di danni, compresi danni materiali, deterioramento o contaminazione, compresi problemi di igiene, siano essi causati dai consumatori o avvenuti durante la manipolazione del prodotto da parte degli operatori economici o di altri attori coinvolti nella catena di fornitura, nel trasporto, nella vendita al dettaglio o nello stoccaggio e la riparazione e il ricondizionamento non siano tecnicamente fattibili o efficaci in termini di costi;

(g) il prodotto è inidoneo allo scopo cui è destinato a causa di difetti di progettazione o di fabbricazione la cui riparazione non è tecnicamente fattibile;

(h) solo quando non sia applicabile alcuna delle circostanze di cui alle lettere da a) a g), il prodotto è stato offerto come donazione direttamente ad almeno tre soggetti dell’economia sociale idonei nell’Unione o su una pagina facilmente accessibile del sito web dell’operatore economico per un periodo di almeno otto settimane, e il prodotto non è stato accettato come donazione;

(i) il prodotto è stato ricevuto come donazione da un soggetto dell’economia sociale con sede nell’Unione ma non è stato possibile trovare un destinatario;

(j) il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato dopo essere stato preparato per il riutilizzo da un gestore del trattamento dei rifiuti, ma non è stato possibile trovare un destinatario.

Articolo 3 Documentazione per la verifica della conformità

Per un periodo di cinque anni dalla distruzione di un prodotto di consumo invenduto oggetto di deroga a norma dell’articolo 2, gli operatori economici conservano e, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti in formato elettronico, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad eccezione dei casi in cui le informazioni sono a disposizione dell’autorità nazionale competente sulla base di un altro atto giuridico, la documentazione seguente:

(a) per un prodotto pericoloso di cui all’articolo 2, lettera a), uno dei documenti seguenti:

i) la descrizione di un problema di salute o di sicurezza che compromette la conformità all’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/988, compresa una valutazione della sicurezza del prodotto a norma degli articoli 6, 7 e 8 di tale regolamento;
ii) un verbale di prova che attesti la presenza in un prodotto di sostanze chimiche non conformi e indichi il diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

(b) per un prodotto di cui all’articolo 2, lettera b), una dichiarazione di autovalutazione che indichi il tipo di non conformità e il diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

(c) nel caso di cui all’articolo 2, lettera c), la decisione giudiziaria passata in giudicato, la decisione adottata con procedura di risoluzione alternativa delle controversie o la notifica di cui a tale lettera o la documentazione di un’indagine interna che comprovi l’avvenuta violazione;

(d) nel caso di cui all’articolo 2, lettera d), una licenza, un contratto o un accordo conclusi con il titolare dei diritti e che specifichino espressamente le restrizioni legate alla distribuzione o ad altre forme di trasferimento del prodotto dopo un determinato periodo, unitamente a una giustificazione del fatto che la distruzione è appropriata e proporzionata;

(e) nel caso di cui all’articolo 2, lettera e), un rapporto di ispezione o la documentazione giustificativa che dimostri che le opzioni tecniche di preparazione del prodotto per il riutilizzo o la rifabbricazione siano state valutate e giudicate impraticabili, compresi, se del caso, prove visive, analisi tecniche o pareri di esperti che comprovino l’impossibilità tecnica di rimuovere o rendere inaccessibili in modo permanente le etichette, i loghi o le caratteristiche riconoscibili che sono protetti da diritti di proprietà intellettuale o che sono considerati inappropriati;

(f) nel caso di un prodotto danneggiato di cui all’articolo 2, lettera f), o di un prodotto inidoneo allo scopo di cui alla lettera g) di tale articolo, uno dei documenti seguenti:

i) la prova che il prodotto è stato sottoposto a procedure di valutazione della qualità, tra cui l’ispezione visiva e la cernita, che danno priorità al riassortimento e alle riparazioni, compresi una descrizione della procedura di valutazione della qualità, piani standardizzati per rimediare a tipi specifici di danni e una descrizione dei casi specifici in cui la riparazione e il ricondizionamento non sono possibili sulla base di considerazioni tecniche o di efficacia in termini di costi per un prodotto di cui all’articolo 2, lettera f), o sulla base di considerazioni tecniche per un prodotto di cui alla lettera g) di tale articolo;
ii) un verbale di ispezione, comprendente i risultati di una prova tecnica, i risultati delle valutazioni pratiche applicabili o quelli di altre valutazioni di esperti, che documenti il tipo e la gravità del danno individuato per i prodotti o i lotti compromessi e l’impossibilità di adottare misure correttive a causa di considerazioni tecniche o di efficacia in termini di costi per un prodotto di cui all’articolo 2, lettera f), o a causa di considerazioni tecniche per un prodotto di cui alla lettera g) di tale articolo;

(g) nel caso di cui all’articolo 2, lettera h), la prova dell’offerta come donazione;

(h) nel caso di cui all’articolo 2, lettera i), una dichiarazione attestante che il prodotto è stato ricevuto come donazione e che non è stato possibile trovare un destinatario per esso;

(i) nel caso di cui all’articolo 2, lettera j), la documentazione attestante che il prodotto è stato ricevuto da un gestore del trattamento dei rifiuti e che non è stato possibile trovare un destinatario per esso.

Articolo 4 Dichiarazione ai gestori del trattamento dei rifiuti

Gli operatori economici forniscono al gestore del trattamento dei rifiuti, al quale consegnano i prodotti di consumo invenduti oggetto di una delle deroghe di cui all’articolo 2, una dichiarazione sulla deroga applicabile.

Articolo 5 Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento tenendo conto dei nuovi prodotti aggiunti all’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 o dell’adeguatezza delle deroghe, valutando in particolare se nuovi dati scientifici o l’evoluzione dello stato dell’arte della tecnologia giustifichino una deroga per l’applicazione di tecnologie di riciclaggio di alta qualità come l’opzione con il minor impatto ambientale negativo. La Commissione presenta i risultati di tale riesame, compreso, se del caso, un progetto di proposta di revisione, ogni volta che un nuovo prodotto è aggiunto all’allegato VII di tale regolamento e, in ogni caso, entro il 12 maggio 2031.

Articolo 6 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 luglio 2026.

[...]

Collegati

Allegati
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Regolamento delegato (UE) 2026/296) IT 477 kB 9

Articoli correlati Marcatura CE

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024