Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773
della Commissione del 15 maggio 2018 relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306
Articolo 1
I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali di cui alla direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo, come stabilito nell'allegato.
Articolo 2
1. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuovo elemento inserito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/306» nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispettava i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 16 marzo 2017 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 16 marzo 2020.
2. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuovo elemento inserito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/773» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 19 giugno 2018 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 19 giugno 2021.
Articolo 3
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 è abrogato.
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Allegato
Note applicabili al tutto il presente allegato.
a) Aspetti generali: oltre alle norme di prova indicate in maniera specifica nel presente allegato, l'esame del tipo (omologazione) richiede la conformità ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e alle risoluzioni e circolari IMO pertinenti. I moduli per la valutazione della conformità di cui alla direttiva 2014/90/UE fanno riferimento a tale conformità.
b) Colonna 3: laddove due serie di norme di prova sono separate da un «oppure», ciascuna serie soddisfa tutti i requisiti di prova necessari per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità ai requisiti degli strumenti internazionali pertinenti. Al contrario, qualora si usino altri separatori (quale la virgola) si applicano tutti i riferimenti elencati.
c) Colonna 6: al fine di tener conto dei calendari per la costruzione delle navi, che dipendono dalle caratteristiche dello specifico equipaggiamento marittimo, si applicano i seguenti significati di «installazione a bordo» (indicati tra parentesi dopo le date):
I: prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE;
II: prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento o stivaggio nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE;
III: consegna dell'equipaggiamento al cantiere navale se ciò avviene entro 30 mesi prima della prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento.
d) Laddove vi siano due righe per una singola voce di equipaggiamento marittimo (ad esempio MED/3.12), la seconda riga (più in basso) contiene i requisiti aggiornati degli strumenti internazionali rispetto a quelli indicate nella prima riga (più in alto).
e) Nelle situazioni di cui alla lettera d), se non è indicata alcuna data nelle colonne 5 e 6, ciò significa che non vi sono cambiamenti nelle norme di prova e che l'equipaggiamento marittimo interessato deve essere conforme ai requisiti indicati nella seconda riga (più in basso).
f) Laddove vi siano tre righe per una singola voce di equipaggiamento marittimo (ad esempio MED/3.51a), la terza riga (più in basso) contiene i requisiti aggiornati degli strumenti internazionali rispetto a quelli indicate nelle prime righe (più in alto).
Sezioni allegato:
1. Mezzi di salvataggio
2. Prevenzione dell'inquinamento marino
3. Protezione antincendio
4. Apparecchiature di navigazione
5. Apparecchiature di radiocomunicazione
6. Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72
7. Altre apparecchiature di sicurezza
8. Equipaggiamento di cui alla convenzione SOLAS, capitolo II-1.
9. equipaggiamento per cui la serie di norme per la certificazione MED non è completa
Note applicabili alla sezione 9:
Una serie di norme per la certificazione MED è considerata completa se
- le disposizioni IMO per:
- l'omologazione,
- i requisiti di trasporto e
- le norme di prova
sono disponibili e adeguati.
1. Mezzi di salvataggio
2. Prevenzione dell'inquinamento marino
3. Protezione antincendio
4. Apparecchiature di navigazione
5. Apparecchiature di radiocomunicazione
6. Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72
7. Altre apparecchiature di sicurezza
8. Convenzione SOLAS, capitolo II-1 - Apparecchiature
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GUUE L 133/1 del 30.05.2018
Entrata in vigore: 19.06.2018
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