Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564
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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 / Registri prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali
ID 19201 | 13.03.2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione del 10 marzo 2023 concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 74/4 del 13.3.2023
Entrata in vigore: 02.04.2023
Applicazione dal 1° gennaio 2026
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Articolo 1 Contenuto dei registri
1. Nei registri di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 («i registri») gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari forniscono le informazioni di cui all’allegato del presente regolamento.
2. Se l’ubicazione di un’area o di una struttura in cui è stato utilizzato un prodotto fitosanitario non può essere identificata mediante l’unità fondiaria che rientra nell’ambito della domanda di aiuto geospaziale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, o se, a norma del paragrafo 1, ciò non è richiesto per un tipo di utilizzo, gli Stati membri forniscono agli utilizzatori professionali adeguati metodi alternativi di identificazione. Tali metodi di identificazione consentono di identificare l’ubicazione dell’area, dell’unità o della struttura in cui è stato utilizzato il prodotto fitosanitario e, se pertinente, la sua posizione geospaziale.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione degli utilizzatori professionali denominazioni comuni di colture, situazioni o usi dei terreni corrispondenti ai codici EPPO e degli stadi di sviluppo delle colture conformemente alla monografia BBCH per la registrazione dell’utilizzo di prodotti fitosanitari.
4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di imporre agli utilizzatori professionali di includere nei registri altre informazioni che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Articolo 2 Formato dei registri
Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari tengono i registri in un formato elettronico che sia leggibile meccanicamente, secondo la definizione dell’articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2019/1024.
Articolo 3 Tempistiche della registrazione e della conversione in formato elettronico
L’utilizzatore professionale registra senza indebito ritardo ogni utilizzo di un prodotto fitosanitario.
Qualora non siano inizialmente creati nel formato elettronico prescritto, i registri sono convertiti in tale formato entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto fitosanitario. Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio, gli Stati membri possono prevedere termini più brevi per la conversione nel formato elettronico prescritto.
Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio prima del 1° gennaio 2030, gli Stati membri possono consentire periodi più lunghi di quelli di cui al secondo comma per la conversione dei registri nel formato elettronico prescritto, purché tutti i registri siano disponibili in tale formato entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di utilizzo del prodotto fitosanitario.
Articolo 4 Fornitura di informazioni alle autorità competenti e ad altre persone fisiche o giuridiche
Se l’autorità competente lo richiede a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’utilizzatore professionale fornisce le informazioni contenute nei registri senza indebito ritardo.
Se l’autorità competente richiede esplicitamente le informazioni contenute nei registri creati per gli utilizzi di prodotti fitosanitari nel formato elettronico prescritto di cui all’articolo 2 prima della scadenza del pertinente periodo di cui all’articolo 3, secondo e terzo comma, l’utilizzatore professionale fornisce le informazioni nel formato elettronico prescritto prima della scadenza di tale periodo oppure, se la data è precedente, entro 10 giorni lavorativi.
Gli utilizzatori professionali che agiscono nel quadro di accordi contrattuali per un’altra persona fisica o giuridica forniscono a tale persona contraente l’accesso ai registri o una copia degli stessi senza indebiti ritardi o restrizioni.
Articolo 5 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
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Allegato
Informazioni da includere nei registri di cui all’articolo 1
(1) Le unità per la registrazione dei quantitativi possono essere adattate, se del caso.
(2) Indicare, se del caso, quale frazione dell’unità o dell’area è trattata.
(3) Le unità per la registrazione dell’area e del volume possono essere adattate, se del caso.
(4) Ad esempio, se l’utilizzo del prodotto fitosanitario è limitato a orari specifici del giorno o se l’orario di utilizzo è pertinente nel contesto di un utilizzo particolare.
(5) https://gd.eppo.int/
(6) Meier, Uwe, ed. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH Monograph. Quedlinburg 2018. Open Agrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906-074619 ISBN: 978-3-95547-071-5.
(7) Ad esempio, se l’utilizzo del prodotto fitosanitario è limitato a uno specifico stadio di sviluppo o se lo stadio di sviluppo è pertinente nel contesto di un utilizzo particolare.
(8) Per le strutture a più piani, dovrebbe essere registrata la superficie totale trattata.
(9) Le unità per la registrazione dei quantitativi trattati possono essere adattate, se del caso.
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