Decisione (UE) 2021/2053

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ID 25677 | 05.03.2026 / Download scheda allegata
In base a quanto disposto dall'articolo 26 co. da 1 a 6 del Regolamento (UE) 2024/573 entro 31 marzo 2026
- ciascun produttore, importatore o esportatore che ha prodotto, importato o esportato idrofluorocarburi o quantitativi superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati a effetto serra;
- ciascun produttore o importatore al quale è stata trasferita una quota, o che ha ricevuto quote, ma non ha immesso sul mercato alcun quantitativo di idrofluorocarburi (Comunicazione "Nulla");
- ciascuna impresa che ha distrutto idrofluorocarburi o quantitativi di altri gas fluorurati a effetto serra superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente;
- ciascuna impresa che ha usato 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I come materia prima;
- ciascuna impresa che ha immesso sul mercato, in prodotti e apparecchiature, 10 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi o 100 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di altri gas fluorurati a effetto serra;
- ciascuna impresa che ha ricevuto quantitativi di idrofluorocarburi di cui all'articolo 16, paragrafo 2;
- ciascun produttore o importatore che ha immesso sul mercato idrofluorocarburi ai fini della produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici;
- ciascuna impresa che ha rigenerato quantità superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra;
comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per l'anno civile 2025.
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Articolo 26 Comunicazione dei dati da parte delle imprese (co. 1-6)
1. Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascun produttore, importatore o esportatore che ha prodotto, importato o esportato idrofluorocarburi o quantitativi superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. Il presente paragrafo si applica anche a tutte le imprese che ricevono quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.
Entro il 31 marzo 2024 e in seguito ogni anno, ciascun produttore o importatore al quale è stata trasferita una quota a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, o che ha ricevuto quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, ma non ha immesso sul mercato alcun quantitativo di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente riferisce alla Commissione con la comunicazione «Nulla».
2. Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha distrutto idrofluorocarburi o quantitativi di altri gas fluorurati a effetto serra superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
3. Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha usato 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I come materia prima nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
4. Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha immesso sul mercato, in prodotti e apparecchiature, 10 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi o 100 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
5. Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha ricevuto quantitativi di idrofluorocarburi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascun produttore o importatore che ha immesso sul mercato idrofluorocarburi ai fini della produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici comunica alla Commissione i dati indicati nell'allegato IX. I produttori di tali inalatori predosati comunicano alla Commissione i dati indicati nell'allegato IX sugli idrofluorocarburi ricevuti.
6. Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha rigenerato quantità superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
Le comunicazioni di cui all’articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/573 sono basate sul formato stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni (GU L 2024/2195 del 5.9.2024).
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