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Formatore Salute e Sicurezza lavoro / Note

Formatore Sicurezza Salute lavoro   Note

Formatore Salute e Sicurezza lavoroNote / Update Maggio 2025

ID 17534 | Update 25.05.2025 / Documento completo in allegato

Normativa e note in relazione al Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 che stabilisce criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza su lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs 81/2008.

Il 18 marzo 2026 è la scadenza del 4° triennio di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei formatori docenti salute e sicurezza lavoro già qualificati alla data di entrata in vigore (18 marzo 2014) del D.M. 06 marzo 2013.

- scadenza 4° triennio 18 marzo 2026
- scadenza 3° triennio 18 marzo 2023

- scadenza 2° triennio 18 marzo 2020
- scadenza 1° triennio 18 marzo 2017

Formatore SSL Trienni limite di  riferimento

Fig. 1 - Timeline scadenze trienni di riferimento aggiornamento formatori già qualificati al 18 marzo 2014

Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 (GU n. 65 del 18 marzo 2013) detta i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza su lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs 81/2008.

I criteri della figura del formatore, introdotti dal decreto interministeriale del 6/03/2013, non costituiscono una novità assoluta in tema di formazione relativamente alla salute e alla sicurezza sul lavoro, in quanto ad indicare per la prima volta i requisiti minimi per la figura del docente è stato l’Accordo Stato-Regioni del 2006 (prima dell'emanazione del decreto interministeriale del 6/03/2013) con riferimento ai percorsi formativi previsti in funzione dello svolgimento del ruolo di RSPP/ASPP. 

Conseguentemente nell'Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016 relativo sempre ai percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nell’indicazione dei requisiti del docente sono espressamente riportati i requisiti del decreto interministeriale del 6/03/2013.

L'Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016 è abrogato dall’Accordo 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, pubblicato nella GU n. 119 del 24 maggio 2025 ed in vigore dal 24 maggio 2025.

In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 maggio 2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016.

Aree tematiche di competenza del Formatore della Sicurezza

Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 individua 3 aree tematiche di competenza del Formatore della Sicurezza lavoro:

1. Area normativa/giuridica/organizzativa.
2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.
3. Area relazioni/comunicazione.

Fig  2   Aree tematiche di competenza del Formatore della Sicurezza lavoro

Fig. 2 - Aree tematiche di competenza del Formatore della Sicurezza lavoro

Fig  3 Requisiti formatore sicurezza lavoro

Tab. 1 - Requisiti del docente formatore alla data di entrata in vigore del D.I. 2013

Aggiornamento

Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013, oltre ad individuare i requisiti che tali formatori dovevano avere alla data di entrata in vigore dello stesso, riepilogata nell’allegata tabella, stabilisce la periodicità dell’aggiornamento.

Sui docenti-formatori salute e sicurezza lavoro si segnalano gli interpelli:

-  Interpello n. 21/2014 del 6 ottobre 2014;
Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

-  Interpello n. 2/2015 del 24 giugno 2015.
Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Interpello n. 9/2015 del 2 novembre 2015
Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo il decreto interministeriale 6 marzo 2013.

(1) Vedi a seguire Interpello 9/2015

Formatore SSL Figura

(2) Vedi a seguire chi sono i Soggetti di cui articolo 32, c. 4, del D.Lgs n. 81/2008 Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025

Fig. 3 - Tipologia/ore di attività per aggiornamento professionale triennale formatore-docente sicurezza lavoro
_________

Il triennio decorre, per i formatori docenti già qualificati alla data di entrata in vigore del D.M. 2013, dal 18 marzo 2014 (18 marzo 2014 / ndr); per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

In particolare, poi, l'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente (1):

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s. m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 25.05.2025 Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025 Certifico Srl
0.0 07.09.2022 -- Certifico Srl

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