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ID 13055 | Update 07.11.2022 / / In allegato IT/EN
Documento di orientamento per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008
Il regolamento (UE) 2019/515 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro si applica dal 19 aprile 2020 e ha sostituito il regolamento (CE) n. 764/2008.
Il regolamento si prefigge l'obiettivo di rafforzare il funzionamento del mercato unico migliorando l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento e rimuovendo gli ostacoli ingiustificati al commercio (articolo1, paragrafo 1, del regolamento).
Lo scopo del presente documento di orientamento è coadiuvare le imprese e le autorità nazionali competenti nell'applicazione del regolamento. Solo il testo del regolamento ha però valore giuridico.
L'interpretazione della legislazione dell'UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il principio del reciproco riconoscimento discende dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il regolamento stabilisce le regole e le procedure relative all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nei singoli casi (articolo 1, paragrafo 2, del regolamento).
Gli articoli 34 e 36 TFUE si applicano in assenza di norme di armonizzazione dell'UE in merito a merci o a determinati aspetti delle merci.
A norma dell'articolo 34 TFUE "sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente"
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Indice
INTRODUZIONE
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO)
1 Merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro
- Merci
- Legalmente commercializzate in un altro Stato membro
2 "Decisioni amministrative" ai sensi del regolamento
- Che cos'è una decisione amministrativa?
- Primo criterio: regole tecniche nazionali - base della decisione amministrativa
- Secondo criterio: l'effetto diretto o indiretto della decisione amministrativa è quello di limitare o negare l'accesso al mercato nello Stato membro di destinazione
- Regole tecniche nazionali e procedure di autorizzazione preventiva
- Casi in cui non si applica il regolamento (UE) 2019/515
COME OPERA IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO?
1 Commercializzazione legale di merci nello Stato membro d'origine
2 Vendita delle merci in un altro Stato membro
3 Informazioni relative alla valutazione
4 La "dichiarazione sul reciproco riconoscimento" (articolo 4 del regolamento)
- Contenuto e struttura della dichiarazione
- Lingua della dichiarazione
- Chi può redigere la dichiarazione?
- Cosa avviene se la dichiarazione viene compilata solo in parte?
- Come e quando è possibile utilizzare la dichiarazione?
- Come presentare i documenti
5 Valutazione dell'autorità competente (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento)
- Legittimi motivi di interesse generale
- Il principio di proporzionalità
6 Sospensione temporanea dell'accesso al mercato (articolo 6 del regolamento)
7 Decisione amministrativa (articolo 5, paragrafi da 9 a 13, del regolamento)
8 Notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri
9 Mezzi di ricorso contro una decisione amministrativa
10 Che cos'è SOLVIT
11 SOLVIT e la procedura di risoluzione dei problemi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento
12 Il parere della Commissione nel contesto della procedura di risoluzione dei problemi di cui all'articolo 8 del regolamento
13 Il ruolo dei punti di contatto per i prodotti (articolo 9 del regolamento)
14 Cooperazione amministrativa (articolo 10 del regolamento)
VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE REGOLE TECNICHE NAZIONALI – LA DIRETTIVA (UE) 2015/1535 E LA CLAUSOLA DEL MERCATO UNICO
RAPPORTO TRA IL REGOLAMENTO (UE) 2019/515 E LA DIRETTIVA 2001/95/CE
1 Misure riguardanti prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori
2 Misure concernenti prodotti di consumo che presentano altri rischi
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