Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014
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Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014 / Testo consolidato Febbraio 2023
ID 1079 | 10.02.2023 / In allegato
Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014
Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(GU n.62 del 15.3.2014)
Entrata in vigore: 30.03.2014
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Decreto 16 gennaio 2023 Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in GU n.34 del 10.02.2023.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2023.
Decreto 4 agosto 2022 Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in GU n.202 del 30.08.2022.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2022.
- Decreto 28 dicembre 2021 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell'11 agosto 2021, di modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II), in GU n.38 del 15.02.2022.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 21 luglio 2021.
- Decreto 26 ottobre 2021 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/647 del 15 gennaio 2021 ed (UE) 2021/884 dell'8 marzo 2021, di modifica degli allegati III e IV, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II). (GU n.281 del 25.11.2021)
Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° novembre 2021.
Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.
- Decreto 5 agosto 2020 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE) 2020/366, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020)
- Decreto 19 Maggio 2020 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2019/1845 ed (UE) 2019/1846, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.228 del 14-09-2020).
- Decreto Legislativo 12 maggio 2020 n. 42 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.144 del 08-06-2020)
- Decreto 17 gennaio 2020 Modifiche all’allegato III
- Decreto 15 aprile 2019 Modifiche all’allegato III
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In allegato Testo consolidato, Riservato Abbonati, con tutte le modifiche dal 2014 al 2023
26/09/2014
DECRETO 25 luglio 2014, (in G.U. 26/09/2014, n.224)
01/10/2015
DECRETO 6 agosto 2015, (in G.U. 01/10/2015, n.228)
12/07/2016
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2016, n. 124 (in G.U. 12/07/2016, n.161)
15/03/2017
DECRETO 3 marzo 2017, (in G.U. 15/03/2017, n.62)
11/04/2018
DECRETO 15 febbraio 2018, (in G.U. 11/04/2018, n.84)
31/05/2019
Decreto 15 aprile 2019 (in G.U. 31/05/2019, n.126)
29/02/2020
DECRETO 17 gennaio 2020 (in G.U. 29/02/2020, n.51)
08/06/2020
Decreto Legislativo 12 maggio 2020 n. 42 (in G.U. 08/06/2020 n. 144)
14/09/2020
- Decreto 5 agosto 2020 (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020)
14/09/2020
- Decreto 19 Maggio 2020 (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020)
26/11/2021
- Decreto 3 novembre 2021 (GU n.281 del 25.11.2021)
15/02/2022
- Decreto 28 dicembre 2021 (GU n.38 del 15.02.2022).
31/08/2022
- Decreto 4 agosto 2022 (GU n.202 del 30.08.2022)
10/02/2023
- Decreto 16 gennaio 2023 (GU n.34 del 10.02.2023) - Ed. 8.0 Febbraio 2023
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente decreto si applica alle AEE, come definite alla lettera a) dell'articolo 3, che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza nazionale, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;
b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o non rientra nel campo di applicazione del presente decreto e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate;
d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
e) alle installazioni fisse di grandi dimensioni;
f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
h) ai dispositivi medici impiantabili attivi;
i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti, qualificati ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;
l) alle apparecchiature appositamente concepite per attivita' di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese.
3. Sono altresi' fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche, in particolare il Regolamento (CE) n. 1907/2006, e la normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti.
[...]
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Collegati:
Direttiva 2011/65/UE RoHS II
Decreto Legislativo 15 giugno 2016, n. 124
Dichiarazione UE di Conformità RoHS II - Modello
Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato
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