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Decreto 3 marzo 2017

 

Decreto 3 marzo 2017

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/ UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 ha modificato, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici.

Le direttive delegate 2016/1028/UE, 2016/1029/UE della Commissione, del 19 aprile 2016, hanno modificato sempre l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato

Art. 1.
1. All’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 26 è sostituito dal seguente:

Punto Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
26 Piombo nelle seguenti applicazioni usate per periodi prolungati a una temperatura inferiore a -20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio:
a) saldature su schede a circuiti stampati;
b) rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati;
c) saldature per la connessione di fili e cavi;
d) saldature per la connessione di trasduttori e sensori. Piombo nelle saldature di connessioni elettriche a sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a -150 °C.
Scade il 30 giugno 2021

26. Piombo in
- saldature per circuiti stampati,
- rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati,
- saldature per la connessione di fili e cavi,
- saldature per la connessione di trasduttori e sensori, utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio.

Scade il 30 giugno 2021

b) il punto 31 è soppresso:

Punto Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
31 ------------ ----------- Piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.  Scade il 21 luglio 2021


c) è aggiunto il seguente punto 31 bis:

Punto Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
31-bis Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro o i microscopi elettronici e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore. Scade il:
a) 21 luglio 2021 per l’uso nei dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
b) 21 luglio 2023 per l’uso nei dispositivi medico-diagnostici in vitro;
c) 21 luglio 2024 per l’uso nei microscopi elettronici e nei relativi accessori.»
------------- ------------

d) dopo il punto 42 è aggiunto il seguente:

  Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
43 Anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell’ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10 ppm. Scade il 15 luglio 2023 -------- --------

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) , si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017.

GU 62 del 15.03.2017

Decreto Legislativo N. 27 del 4 Marzo 2014

Direttiva 2011/65/UE RoHS II

Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato

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Decreto 3 Marzo 2017
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