
Decreto 13 aprile 2026 / Controlli su strada di merci pericolose
ID 26366 | 1° Giugno 2026 / Allegato
Decreto 13 aprile 2026
Recepimento della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose e della direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.
(GU n.125 dell'1.06.2026)
Entrata in vigore: 02 Giugno 2026
Applicazione a decorrere dal 24 giugno 2026
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Art. 1.
1. Il presente decreto si applica ai controlli sui trasporti stradali di merci pericolose effettuati per mezzo dei veicoli che circolano nel territorio nazionale o che vi entrano in provenienza da uno Stato membro dell’Unione o da un Paese non aderente all’Unione europea.
2. Il presente decreto non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle Forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di
quest’ultime.
3. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano minimamente il diritto di controllare, nel rispetto del diritto comunitario, i trasporti nazionali ed internazionali di merci pericolose effettuati nel territorio nazionale da veicoli non contemplati dal presente decreto.
Art. 2.
1. Ai fini del presente decreto s’intendono per:
a) «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, compresi i suoi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile;
b) «merci pericolose»: le merci pericolose di cui all’art. 1, lettera b), dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e agli allegati A e B di detto accordo, limitatamente al riferimento di cui all’allegato I, sezione I.1, della direttiva 2008/68/CE;
c) «trasporto»: qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche vie situate nel territorio di uno Stato membro, comprese le attività di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, fatta salva la disciplina prevista dalla legislazione nazionale vigente per ciò che concerne la responsabilità derivante da tali operazioni;
d) «impresa»: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo di rilevanza pubblica, avente personalità giuridica propria, ovvero dipendente da un’autorità avente tale personalità, che trasporta, carica, scarica o fa trasportare merci pericolose, o che immagazzina temporaneamente, raccoglie, condiziona o riceve tali merci nel corso di un’operazione di trasporto, e che abbia sede nel territorio dell’Unione europea;
e) «controllo»: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità espletato dalle autorità competenti per ragioni di sicurezza inerenti al trasporto di merci pericolose;
f) «autorità competente»: la competenza, per quanto concerne i controlli previsti dal presente decreto, è attribuita in via principale ai soggetti indicati dall’art. 12, commi 1 e 2, del nuovo codice della strada. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del citato codice, al Ministero dell’interno compete il coordinamento dei controlli in questione da chiunque espletati.
Art. 3.
1. Con disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei i trasporti, sentito il Ministero dell’interno, viene stabilito annualmente il numero minimo di trasporti su strada di merci pericolose da sottoporre ai controlli previsti dal presente decreto al fine di verificare la conformità dei medesimi trasporti con la legislazione sul trasporto di merci pericolose su strada.
2. Detti controlli sono effettuati in conformità all’art. 3 del regolamento (CE) n. 1100/2008 e dell’art. 1 del regolamento (CEE) n. 3912/1992.
Art. 4.
1. Per effettuare i controlli previsti nel presente decreto deve essere utilizzata la lista di controllo di cui all’allegato I. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l’esecuzione del controllo, compilato dall’autorità che ha eseguito il controllo, è consegnato al conducente del veicolo ed è esibito a richiesta per semplificare o per evitare, nella misura del possibile, ulteriori controlli.
Resta impregiudicato il diritto di effettuare appositi interventi specifici di controllo, aventi per oggetto anche altri elementi diversi da quelli indicati nella lista prima citata.
2. I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un’ampia parte della rete stradale.
3. I luoghi scelti per i controlli consentono di mettere in regola i veicoli per i quali si accerta un’infrazione o, qualora l’autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in un luogo appositamente scelto da tale autorità senza mettere in pericolo la sicurezza.
4. Ove necessario, e a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati affinché siano esaminati da laboratori riconosciuti dall’autorità competente.
Art. 5.
1. Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o più infrazioni, tra quelle elencate segnatamente nell’allegato II, siano state constatate nel corso di trasporti su strada di merci pericolose, i veicoli in questione possono essere immobilizzati - sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo - e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nel territorio dell’Unione europea.
Art. 6.
1. Si possono altresì eseguire controlli anche nei locali delle imprese a titolo preventivo o quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.
2. Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti di merci pericolose siano conformi alla legislazione applicabile in materia.
3. Qualora siano state constatate una o più infrazioni tra quelle che figurano segnatamente all’allegato II in materia di trasporti su strada di merci pericolose, i trasporti in questione devono essere messi in regola prima di lasciare l’impresa, ovvero devono formare oggetto di altre misure adeguate.
Art. 7.
1. Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, riferite ad un veicolo o ad una impresa non residente nel territorio nazionale, devono essere segnalate alle autorità competenti dello Stato membro dell’Unione europea in cui il veicolo è stato immatricolato o nel quale ha sede l’impresa.
2. Qualora venga constatata un’infrazione grave o ripetuta, è possibile richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o nel quale è stabilita l’impresa, che siano adottate delle misure adeguate a carico del contravventore o dei contravventori.
Art. 8.
1. Se in occasione del controllo su strada effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del presente decreto su un veicolo immatricolato in un altro Stato dell’Unione europea, le constatazioni effettuate fanno presumere che siano state commesse infrazioni gravi o ripetute non rilevabili durante il controllo per mancanza degli elementi necessari, l’autorità competente di cui all’art. 2, lettera f) , e le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano reciproca assistenza per le valutazioni del caso. Nel caso in cui lo Stato membro competente proceda, a tal fine, ad un controllo nell’impresa, i risultati di tale controllo saranno resi noti all’altro Stato membro interessato.
Art. 9.
1. Per ogni anno solare, con cadenza biennale ed al più tardi entro dodici mesi dalla fine del secondo anno, è trasmessa alla Commissione europea, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente allo schema di cui all’allegato III del presente decreto, una relazione sull’applicazione della presente direttiva comprendente le
seguenti informazioni:
a) il numero di controlli effettuati;
b) il numero di veicoli controllati, secondo l’immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri Stati membri o di paesi terzi);
c) il numero di infrazioni constatate in conformità della categoria di rischio di cui all’allegato II;
d) il tipo e il numero di sanzioni comminate.
2. La prima relazione di cui al primo comma è trasmessa entro il 31 dicembre 2026.
Art. 10.
1. Il Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emana le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 24 giugno 2026.
Art. 11.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997 di recepimento della direttiva 95/50/CE;
b) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, di recepimento della direttiva 2001/26/CE;
c) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 maggio 2005, di recepimento della direttiva 2004/112/CE.
Art. 12.
1. Gli allegati I, II e III al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[...]
Allegati
ALLEGATO I
Lista di controllo per i controlli su strada
ALLEGATO II
Infrazioni
ALLEGATO III
Modello di formulario normalizzato per la stesura della relazione destinata alla Commissione e relativa alle infrazioni e sanzioni
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Collegati
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