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Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 - Formato Comunicazione distruzione prodotti di consumo invenduti

ID 25510 | 10.02.2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione, del 9 febbraio 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti

C/2026/660

GU L 2026/2 del10.2.2026

Entrata in vigore: 02 marzo 2026

Applicazione a decorrere dal 02 marzo 2027

____________

Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti. Esso si applica ai prodotti di cui ci si è disfatti nel corso di ciascun esercizio finanziario a decorrere dal primo esercizio finanziario completo successivo alla data di applicazione del presente regolamento. Gli operatori economici divulgano tali informazioni entro 12 mesi dalla fine di tale esercizio finanziario.

Articolo 2 Formato per la divulgazione

(1) La presentazione visiva e il contenuto della divulgazione di informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti sono conformi al formato di cui all’allegato I.

(2) Gli operatori economici che sono tenuti a pubblicare l’informativa sulla sostenibilità nella loro relazione sulla gestione a norma dell’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE o che pubblicano tali relazioni o relazioni analoghe su base volontaria, e che includono le informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti nell’informativa sulla sostenibilità nel formato di cui all’allegato I, possono, anziché pubblicare tali informazioni direttamente sul sito web, fornire sul loro sito web un link a tale relazione indicando chiaramente dove essa contenga le informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti.

Articolo 3 Delimitazione delle categorie di prodotti

La divulgazione di informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti è delimitata sulla base delle prime due cifre dei relativi codici della nomenclatura combinata (NC) di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Tuttavia i prodotti elencati nell’allegato II del presente regolamento sono delimitati sulla base delle prime quattro cifre dei relativi codici della nomenclatura combinata di cui al medesimo allegato.

Articolo 4 Obbligo di conservare le informazioni

Gli operatori economici conservano le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare, a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1781, la consegna e il ricevimento dei prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti, comprese le dichiarazioni sul ricevimento e sul trattamento dei prodotti di consumo invenduti di cui di sono disfatti che gli operatori economici hanno ricevuto dai gestori del trattamento dei rifiuti, per cinque anni dalla divulgazione delle informazioni su tali prodotti.

Articolo 5 Verifica da parte delle autorità nazionali competenti

(1) Quando verificano il rispetto da parte degli operatori economici degli obblighi relativi alla divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti, le autorità nazionali competenti applicano i principi e la procedura di cui all’allegato III.

(2) Qualora le autorità nazionali competenti ritengano che la non conformità riguardi uno o più altri Stati membri, esse ne informano le autorità nazionali competenti di tali Stati membri.

Articolo 6 Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’attuazione della divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti, in particolare per quanto riguarda la pertinenza dei dettagli e del formato per la divulgazione di cui all’allegato I, la delimitazione dei tipi di prodotto di cui all’allegato II e le modalità di verifica di tali informazioni. La Commissione presenta i risultati di tale riesame, compreso, se del caso, un progetto di proposta di revisione, entro il 2 marzo 2031.

Articolo 7 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 marzo 2027.

[...] Segue in allegato

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