Regolamento (UE) 2024/1781
Articolo 7 Obblighi di informazione
1. I prodotti devono essere conformi agli obblighi di informazione relativi agli aspetti del prodotto definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4.
2. Gli obblighi di informazione:
a) includono almeno i requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto stabiliti al capo III e i requisiti relativi alle sostanze che destano preoccupazione stabiliti al paragrafo 5;
b) secondo i casi, esigono inoltre che i prodotti siano accompagnati da:
i) informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a uno o più dei parametri di prodotto di cui all'allegato I, compreso un punteggio relativo alla riparabilità, un punteggio relativo alla durabilità, un'impronta di carbonio o un'impronta ambientale;
ii) informazioni ai clienti e ad altri soggetti sulle modalità di installazione, uso, manutenzione e riparazione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di assicurarne una durabilità ottimale, sulle modalità di installazione di sistemi operativi di terzi, ove pertinente, nonché sulla raccolta a fini di ricondizionamento o di rifabbricazione, e sulle modalità di restituzione o di trattamento del prodotto a fine vita;
iii) informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riutilizzo, al ricondizionamento, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita;
iv) altre informazioni che potrebbero influenzare le scelte di prodotti sostenibili per i clienti e le modalità di trattamento del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante per facilitare un uso appropriato, operazioni di conservazione del valore e un trattamento corretto a fine vita;
c) sono chiari, facilmente comprensibili e adattati alle caratteristiche particolari dei gruppi di prodotti interessati e dei destinatari delle informazioni.
Può essere definito un obbligo di informazione per uno specifico parametro di prodotto indipendentemente dal fatto che per tale specifico parametro di prodotto sia definito un requisito di prestazione.
Se un atto delegato contiene requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali, la lettera a) del presente paragrafo non si applica.
3. Gli obblighi di informazione basati sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), non riguardano l'etichettatura di sostanze o miscele per motivi legati principalmente ai pericoli per la salute o per l'ambiente ad esse associati.
4. Nel definire gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), la Commissione determina, se del caso, tenuto conto della specificità del gruppo di prodotti, le classi di prestazione.
La Commissione può basare le classi di prestazione su singoli parametri o su punteggi aggregati. Dette classi di prestazione possono essere espresse in termini assoluti o in qualsiasi altra forma che consenta ai potenziali clienti di scegliere i prodotti con le prestazioni migliori.
Le classi di prestazione corrispondono a miglioramenti significativi dei livelli di prestazione.
Se le classi di prestazione sono basate su parametri in relazione ai quali sono definiti requisiti di prestazione, la classe più bassa corrisponde alla prestazione minima richiesta nel momento in cui le classi di prestazione iniziano ad applicarsi.
5. Salvo disposizione contraria a norma del paragrafo 6, lettera b), gli obblighi di informazione consentono di tracciare le sostanze che destano preoccupazione, nell'intero ciclo di vita dei prodotti in questione, a meno che tale tracciamento non sia già possibile in applicazione degli obblighi di informazione definiti in un altro atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 relativo ai prodotti in questione, e comprendono almeno quanto segue:
a) il nome o il codice numerico delle sostanze che destano preoccupazione presenti nel prodotto, come segue:
i) il nome nella nomenclatura dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC), o un altro nome internazionale se la denominazione IUPAC non è disponibile;
ii) altri nomi, compresi il nome corrente, il nome commerciale, l'abbreviazione;
iii) il numero della Comunità europea (CE), quale indicato nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS), nella lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS) o nell'elenco ex polimero (NLP), o il numero assegnato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), se disponibile e appropriato;
iv) il nome e il numero del Chemical Abstract Service (CAS), se disponibili;
b) il punto in cui le sostanze che destano preoccupazione si trovano all'interno del prodotto;
c) la concentrazione, la concentrazione massima o l'intervallo di concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione, a livello del prodotto, dei suoi componenti pertinenti o delle parti di ricambio;
d) istruzioni per l'uso sicuro del prodotto;
e) informazioni per lo smontaggio, la preparazione per il riutilizzo, il riutilizzo, il riciclaggio e la gestione ecologicamente corretta del prodotto a fine vita.
Secondo il gruppo di prodotti interessato, la Commissione può fissare soglie per l'applicazione dell'obbligo di informazione relativo alle sostanze che destano preoccupazione.
6. Qualora definisca obblighi di informazione in un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, la Commissione, se del caso:
a) stabilisce le date di applicazione di tali obblighi di informazione di cui al primo comma del paragrafo 5, operando ove necessario una differenziazione tra le sostanze che destano preoccupazione;
b) prevede esenzioni debitamente giustificate a tali obblighi di informazione di cui al primo comma del paragrafo 5 per le sostanze che destano preoccupazione o per tali obblighi di informazione, in base alla fattibilità tecnica o alla pertinenza del tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione, all'esistenza di metodi analitici per rilevarle e quantificarle, alla necessità di proteggere informazioni commerciali riservate e in altri casi debitamente giustificati; le sostanze che destano preoccupazione rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, punto 27), lettera a), non sono esentate se sono presenti nei prodotti, nei loro pertinenti componenti o nelle parti di ricambio in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso; e
c) garantisce la coerenza con gli obblighi di informazione esistenti nel quadro del diritto dell'Unione e riduce al minimo l'onere amministrativo, anche attraverso soluzioni tecniche adeguate.
7. Gli obblighi di informazione indicano il modo in cui le informazioni prescritte devono essere rese disponibili. Se è disponibile un passaporto digitale di prodotto, le informazioni prescritte sono fornite nello stesso e, se necessario, anche sotto una o più delle seguenti forme:
a) sul prodotto stesso;
b) sull'imballaggio del prodotto;
c) su un'etichetta di cui all'articolo 16;
d) nel manuale utente o in altra documentazione che accompagna il prodotto;
e) su un sito web o un'applicazione ad accesso gratuito.
Le informazioni che consentono di tracciare le sostanze che destano preoccupazione a norma del paragrafo 5 sono riportate sul prodotto o sono accessibili tramite un supporto dati incluso nel prodotto.
8. Le informazioni da fornire conformemente agli obblighi di informazione sono redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dai clienti, stabilita dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto deve essere messo a disposizione o nel quale deve essere messo in servizio.