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La transizione dalla direttiva 2009/142/CE (GAD) al Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) ha sollevato alcuni dubbi e domande tra i soggetti interessati alle apparecchiature di gas.
Al fine di garantire una transizione regolare da un atto giuridico (GAD - applicabile fino al 20 aprile 2018) all'altro (GAR - pienamente applicabile dal 21 aprile 2018), il presente documento intende fornire alcuni chiarimenti su alcune delle questioni sollevate e garantire così certezze legali.
Sono trattati i seguenti problemi:
I) Norme applicabili per l'immissione sul mercato di un apparecchio;
II) Valutazione della conformità durante il periodo transitorio (organismi notificati, produttori)
_______
Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
Il Regolamento abroga la direttiva 2009/142/CE "Apparecchi a gas" a decorrere dal 21 aprile 2018
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, tranne:
a) l'articolo 4, gli articoli da 19 a 35, l'articolo 42 e l'allegato II che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) l'articolo 43, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
Fonte: Commissione Europea 30.10.2017
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