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Decreto legislativo 9 ottobre 2026 n. 199

Decreto legislativo 9 ottobre 2026 n. 199

Decreto legislativo 9 ottobre 2026 n. 199 / Adeguamento IT Regolamento Plastica riciclata MOCA

ID 27397 | 30 Ottobre 2026 / Allegato

Decreto legislativo 9 ottobre 2026 n. 199 
Disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 

(GU n.253 del 30.10.2026)

Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/2026

_________

Art. 1. Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca le disposizioni necessarie per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, di seguito denominato «regolamento», e per ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento, nonché per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e per l’istituzione di una banca dati nazionale.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nell’articolo 2 del regolamento (UE) 2022/1616, nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29.

3. Ai fini del presente decreto, per «autorità sanitarie competenti» si intendono le autorità individuate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

Art. 2. Banca dati nazionale

1. Presso la direzione generale del Ministero della salute competente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, è istituita una banca dati nazionale coerente con i sistemi informatici dell’Unione europea, denominata «Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio».

2. La banca dati di cui al comma 1 contiene:

a) le comunicazioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29;
b) le comunicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, le notifiche di cui all’articolo10, paragrafo 2 e le notifiche di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento;
c) gli esiti dei controlli ufficiali effettuati presso gli stabilimenti dalle autorità sanitarie territorialmente competenti;
d) la categorizzazione del rischio degli stabilimenti controllati.

3. La banca dati di cui al comma 1 è alimentata e aggiornata, nell’ambito delle rispettive competenze, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie locali. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. L’accesso alla banca dati è altresì consentito, per finalità di consultazione, al Comando Carabinieri per la tutela della salute, ai fini dello svolgimento delle attività di accertamento nei settori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della Salute di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di realizzazione e di funzionamento della banca dati di cui al comma 1, nonché le modalità di alimentazione, aggiornamento, scambio e interoperabilità dei dati e i requisiti tecnici concernenti le informazioni relative alle comunicazioni di cui alla lettera a) del comma 2), alle comunicazioni e alle notifiche di cui alla lettera b) del comma 2 e alle attività di controllo degli stabilimenti di riciclaggio e degli stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

5. A decorrere dall’anno successivo a quello di avvio del funzionamento della banca dati di cui al comma 1, il Ministero della salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 dicembre, una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, nella quale, sulla base dei dati presenti nella banca dati nazionale, sono riportati i dati relativi ai controlli effettuati sugli impianti di riciclaggio e alle non conformità riscontrate.

[...]

Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29
Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria

ALLEGATO 1 (articolo 4, comma 1, lettera d)

[...]

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