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Vademecum Marcatura CE unità da diporto | D.Lgs 5/2016

Vademecum Marcatura CE unità da diporto | D.Lgs 5/2016

Vademecum Marcatura CE unità da diporto | D.Lgs 5/2016 / Rev. 0.0 Ottobre 2025 

ID 24655 | 02.10.2025 / In allegato Vademecum completo

Il presente vademecum, illustra anche con il supporto di immagini e schemi, quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5, attuazione della Direttiva 2013/53/UE, in materia di marcatura CE delle unità da diporto.

Il Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 attua la Direttiva 2013/53/UE, stabilendo requisiti di conformità e sicurezza per unità da diporto e componenti, inclusi i motori di propulsione, e stabilendo obblighi per fabbricanti e importatori nel mercato dell'Unione Europea. Il decreto garantisce che solo i prodotti sicuri e conformi siano immessi sul mercato, richiedendo che il fabbricante o l'importatore apponga il marchio CE e fornisca istruzioni e informazioni di sicurezza.

Il Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 precisa le categorie di progettazione (A, B, C e D) per le unità da diporto, in base all’idoneità rispetto alle condizioni di navigazione, come le scale di forza del vento e l’altezza d’onda significativa.

Tutte le unità da diporto, i componenti progettati e i motori di propulsione sono soggetti a marcatura CE, indicante che il prodotto è conforme alla pertinente normativa UE.


Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5
Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE. (GU n.7 dell'11.01.2016)

Aggiornamenti all’atto

Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229 
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (GU n.23 del 29-01-2018)
Decreto Legislativo 12 novembre 2020 n. 160
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della  legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(G.U. n. 304 del 07.12.2020)

Il Vademecum risulta essere così strutturato:

Premessa    
1. Applicazione    
2. Obblighi operatori economici    
2.1 Obblighi dei fabbricanti    
2.2 Rappresentanti autorizzati    
2.3 Obblighi degli importatori    
2.4 Obblighi dei distributori    
2.5 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori ed ai distributori    
2.6 Obblighi degli importatori privati    
3. Libera circolazione    
4. Requisiti essenziali    
4.1 Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione    
4.1.1 Categorie di progettazione delle unità    
4.1.2. Identificazione dell'unità da diporto    
4.1.3. Targhetta del costruttore dell'unità da diporto    
4.1.4 Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo    
4.1.5 Visibilità a partire dalla posizione principale di pilotaggio    
4.1.6 Manuale del proprietario    
4.2 Resistenza e requisiti strutturali    
4.2.1 Struttura    
4.2.2 Stabilità e bordo libero    
4.2.3 Galleggiabilità    
4.2.4 Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura    
4.2.5 Allagamento    
4.2.6 Portata massima consigliata dal fabbricante    
4.2.7 Alloggiamento della zattera di salvataggio    
4.2.8 Evacuazione    
4.2.9 Ancoraggio, ormeggio e rimorchio    
4.3 Caratteristiche di manovra    
4.4 Requisiti di installazione    
4.4.1 Motori e compartimenti motore    
5. Attrezzatura antincendio    
6. Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici    
7. Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra    
8. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di propulsione    
8.1 Identificazione del motore di propulsione    
8.2 Requisiti relativi all'emissione di gas di scarico    
9. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche    
9.1. Livelli di emissione acustica    
9.2. Manuale del proprietario    
10. Presunzione di conformità    
11. Dichiarazione di conformità UE e dichiarazione conforme all'Allegato XV    
12. Marcatura CE    
13. Procedure della valutazione della conformità    
14. Requisiti supplementari    
15. Documentazione tecnica    
Fonti    

__________

Applicazione

Il Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione e le norme sulla loro libera circolazione nell'Unione europea (UE) delle/dei:

1


 

Imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate

Si intende per imbarcazione da diporto un'unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;

2


 

Natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati

Si intende per natante da diporto un'unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua

3


 

Moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate

Si intende per moto d’acqua un'unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno

4


 

Componenti immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente quali:

- componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina;
- Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata;
- Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi;
- Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante;
- Boccaporti e oblò prefabbricati.

5


 

Motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto

Si definisce motore di propulsione qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione

6


 

Motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore

Per modifica rilevante del motore si intende la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005, o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore

7


 

Unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante

Per trasformazione rilevante dell'unità da diporto si intende una trasformazione di un'unità da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l'unità da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente

Il fatto che la stessa unità da diporto possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per attività sportive e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 quando è immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di diporto.

Vademecum Marcatura CE unità da diporto Figura 1

Figura 1 - Applicazione D.lgs. 11 gennaio 2016 n. 5

[...]

Obblighi dei fabbricanti

All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali.

I fabbricanti preparano la documentazione tecnica ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di valutazione della conformità applicabile.

Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e attribuiscono e appongono la marcatura CE.

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

Figura 2 - Fabbricante - percorso di conformità

Figura 2 - Fabbricante - percorso di conformità

I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonché delle modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto.

Nel caso in cui fosse ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

Manuale del proprietario

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

Rappresentanti autorizzati

Un fabbricante può, mediante mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato.

Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:

-  di tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
- a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, di fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;
-  di cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.

[...]

Requisiti essenziali

Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione di:

- Imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate
- Natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati
- Moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate
- Componenti immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente quali:
- componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina;
- Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata;
- Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi;
- Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante;
- Boccaporti e oblò prefabbricati.;
- Motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto
- Motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore
- Unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante

Categorie di progettazione delle unità

Categorie di progettazione

Tabella - Categorie di progettazione delle unità

Note esplicative:

A. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione A è considerato progettato per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale.
B. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione B è considerato progettato per una forza del vento fino a 8, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 metri, compresi.
C. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione C è considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 2 metri, compresi.
D. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione D è considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.

Le unità da diporto di ciascuna categoria di progettazione devono essere progettate e costruite per rispettare i parametri di stabilità, galleggiamento e altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato, nonché per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.

Identificazione dell'unità da diporto

Ogni unità da diporto è contrassegnata con un numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:

1) codice del paese del fabbricante;
2) codice unico del fabbricante assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da altra Autorità da esso delegata;
3) numero di serie unico;
4) mese e anno di produzione;
5) anno del modello.

Immagine 1 - Numero di identificazione unità da diporto

Vademecum Marcatura CE unità da diporto Numero identificazione

Targhetta del costruttore dell'unità da diporto

Ogni unità da diporto reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dell'unità da diporto, contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché il recapito del fabbricante;
b) la marcatura CE;
c) la categoria di progettazione dell'unità da diporto;
d) la portata massima consigliata dal fabbricante desunta dal punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;
e) il numero di persone raccomandato dal fabbricante per cui l'unità da diporto è stata progettata.

Immagine 2 - Targhetta del costruttore dell'unità da diporto

Targhetta del costruttore dell'unità da diporto

[...]

Procedure della valutazione della conformità 

Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e 21 prima dell'immissione sul mercato dei prodotti.

L'importatore privato applica la procedura di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5, prima della messa in servizio di un prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformità per il prodotto in questione.

Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unità da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unità da diporto non contemplata dal presente decreto in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5, prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto.

Chiunque immetta sul mercato un'unità da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni, applica la procedura di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 prima dell'immissione sul mercato del prodotto.

Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5
Art. 22 Valutazione post costruzione
1. La valutazione post-costruzione di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4 è effettuata come indicato nell'allegato XII.
1-bis. Alle unità da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, come definita dall'articolo 18, è prevista, per tali unità da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto.

Alle unità da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, è prevista, per tali unità da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto.

Figura 5 - Procedure della valutazione della conformità - Imbarcazioni e natanti da diporto

Figura 5 - Procedure della valutazione della conformità - Imbarcazioni e natanti da diporto

[...]

Figura 6 - Procedure della valutazione della conformità - Moto d’acqua

Figura 6 - Procedure della valutazione della conformità - Moto d’acqua

[...] Segue in allegato

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Pagine Vademecum: n. 57

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