~ 2000 / 2026 ~
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ID 19749 | 06.06.2023
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1096 della Commissione del 2 giugno 2023 recante modalità di applicazione della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta e l'aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici
GU L 146/24 del 6.6.2023
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Articolo 1 Dati minimi obbligatori
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli Stati membri raccolgono, per ogni anno civile, almeno i seguenti dati sugli incidenti verificatisi nel loro territorio in relazione all'uso di articoli pirotecnici delle categorie comprese fra la F1 e la F4:
(a) numero totale di incidenti con feriti o numero totale di feriti in connessione con l'uso di articoli pirotecnici;
(b) numero di feriti suddiviso per le seguenti fasce di età delle vittime:
(i) da 0 a 12 anni;
(ii) da 13 a 18 anni;
(iii) maggiori di 18 anni;
(c) numero di feriti suddiviso in base alle seguenti categorie tipologiche:
(i) mani o braccia;
(ii) volto o testa;
(iii) occhi;
(iv) udito;
(v) altro;
(d) numero di feriti suddiviso in base al grado di gravità nelle seguenti categorie:
(i) feriti ricoverati in ospedale;
(ii) deceduti;
(iii) altro.
2. Qualora non sia possibile raccogliere alcuni dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono raccogliere i dati da campioni rappresentativi ed estrapolarli.
3. Gli Stati membri che in un determinato anno non riuscissero a raccogliere i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 raccolgono tutti gli altri dati di cui dispongono sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici delle categorie comprese fra la F1 e la F4.
Articolo 2 Ulteriori dati
Oltre ai dati di cui all'articolo 1, gli Stati membri raccolgono i seguenti dati, se disponibili:
(a) tipo di articolo pirotecnico che ha causato l'incidente;
(b) informazioni indicanti se l'incidente è stato causato da un uso scorretto o improprio dell'articolo o da un suo cattivo funzionamento;
(c) informazioni indicanti se l'articolo è stato messo a disposizione sul mercato illegalmente;
(d) qualsiasi altra informazione che lo Stato membro ritenga importante ai fini dell'analisi dei dati sugli incidenti.
Articolo 3 Trasmissione delle informazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati di cui agli articoli 1 e 2 per ogni anno civile entro il 1o ottobre dell'anno civile successivo.
2. Quando trasmettono i dati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri indicano quali dati sono stati estrapolati.
3. Quando trasmettono i dati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri illustrano il motivo per cui nell'anno in questione non è stato possibile raccogliere dati né estrapolarli.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 utilizzando il formato elettronico fornito dalla Commissione.
Articolo 4 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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