Certifico Procedure Standardizzate
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Certifico Procedure Standardizzate / DM 20 Novembre 2012 - Ed. 4.0 2018
CM21 | Ed. 4.0 2018
Nell'Edizione 4.0 2018 sono state aggiornate check list, relative ai pericoli del DVR, ed apportati miglioramenti grafici e di formattazione del prodotto.
Prodotto/Linea guida per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo le Procedure standardizzate, per le piccole aziende con un numero di addetti inferiore a 10 di cui al Decreto Interministeriale 30.11.2012.
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Le Procedure Standardizzate possono essere utilizzate anche per la Valutazione dei Rischi per imprese che occupano fino a 50 lavoratori, salvo esclusioni di cui All'Art. 29 comma 7.
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Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (8)
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, (6) i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). (2) (3) (4) (5)
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, (6) i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. (3)
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. (6) (7)
6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment). (6) (9) (10) (11)
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
c) [Lettera soppressa dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.] (1)
[nota](Note)
(1) Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma 12) che "al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi".
(2) Decreto-Legge 12 maggio 2012, n. 57 -Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese ha modificato l'art. 29, comma 5, prorogando di 6 mesi la autocertificazione.
(3) Decreto interministeriale, 30 novembre 2012 - Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
(4) La Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (art. 1, comma 388, tabella 2, n. 9) dispone la modificato l'art. 29, comma 5, prorogando al 30 giugno 2013 il precedente termine.
(5) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 31 gennaio 2013, n. 2583 - Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni).
(6) Il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (art. 32, c. 1, lett. b), dispone la modifica dell'art. 29, commi 5 e 6 e aggiunge i commi 6-ter e 6-quater.
Il comma 2 dell'art. 32 dispone che il decreto di cui al comma 6 ter venga adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.
(7) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(8) La legge 30 ottobre 2014, n. 161, all'articolo 13 modifica il comma 3 (Procedura di infrazione n. 2010/4227)
(9) Comma sostituito dall'art. 20, comma 1 lett. f del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(10) Decreto Direttoriale n. 8 del 06 febbraio 2023 - Ricostituzione del Gruppo Progetto OiRA
(11) Decreto Direttoriale n. 9 del 06 febbraio 2023 - Costituzione del gruppo di lavoro tecnico tool OIRA uffici[/nota]
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[nota]Interpelli (0)
Interpello n. 7/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate
Interpello n.14/2013 del 24/10/2013 - Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate
Interpello n.2/2019 del 15/02/2019 - Applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.[/nota]
Il prodotto è completato da 72 Check List per l’individuazione dei pericoli da inserire nel DVR, estratte dal Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e da altra legislazione correlata.
CK22.3 - Sollevamento e spostamento di carichi
CK4.6 - Impianti di sollevamento
CK4.1 - Impianti elettrici
CK1.13 - Servizi igienico assistenziali
CK1.12 - Spogliatoi e armadi per il vestiario
CK1.11 - Locali di riposo e refezione
CK1.10 - Illuminazione naturale e artificiale
CK1.9 - Microclima
CK1.8 - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
CK1.7 - Scale
CK1.6 - Porte e Portoni
CK1.5 - Vie e uscite di emergenza
CK1.4 - Vie di circolazione interne ed esterne
CK1.3 - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico
CK1.2 - Altezza, cubatura, superficie
CK1.1 - Stabilità e solidità delle strutture
Il file formato Adobe portfolio contiene:
Presente una raccolta di Modulistica per nomina figure/dichiarazioni/verbalizzazioni.
Si ponga particolare attenzione all'utilizzo delle stesse in quanto potrebbero non essere esaustive per tutti i casi, ma quale utile strumento di lavoro eventualmente da integrare.
L’esercizio di compilazione di un DVR è in genere complesso, controllare la normativa correlata al D. Lgs. 81/2008 alla quale rimanda anche la colonna 5 del modello di DVR.
Procedura Standardizzata per la Valutazione dei Rischi ai sensi dell'Art 6, comma 8. lettera f) e dell'Art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
00. Istruzioni prodotto [pdf]
01. Procedura Standardizzata Valutazione dei Rischi [doc]
02. Modello Mansionario [doc]
03. N. 72 Check list relative ai pericoli del DVR [doc] [New Ed. 4.0 2018]
04. Modello Documento di Valutazione dei Rischi [doc]
05. Modulistica nomine TUS D. Lgs 81/2008 [doc]
06. Normativa [pdf]
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Download Demo e acquisto prodotto "Procedure Standardizzate Valutazione dei Rischi"
Collegati:
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Sicurezza: settori di attività a "Basso Rischio Infortunistico" (BRI)
Procedure standardizzate valutazione dei rischi: chiarimenti MLPS 31 gennaio 2013
Procedure Standardizzate: Quesiti 31.05.2013
Tags: Prodotti Certifico