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Certifico 2000/2024


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Certifico 2000/2023: Informazione Utile


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CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
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Abbonamenti: Promo -20% fino al 31 Dicembre

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CEM4: Promo -20% fino al 31 Luglio

CEM4 Promo -20% Luglio 2017


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CEM4: Promo -20% fino al 31 Ottobre

CEM4 Versioni "COMPLETE" e "SUITE"

sono pacchetti abbinati con altri Prodotti indispensabili per comprendere

e gestire tutti gli obblighi della Direttiva macchine 2006/42/CE

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Certifico Procedure Standardizzate

DVR Procedure Standardizzate
€ 180,00 + IVA    

+

Specifiche

978-88-98550-13-5
4.0
2018
pdf
doc
Modello
---
CM21

Contattaci 075 5997363  info@certifico.com
Condizioni di acquisto
Promo Certifico Fidelity

  • Certifico Procedure Standardizzate

    Ed. 4.0 2018

    Nell'Edizione 4.0 2018 sono state aggiornate le check list, relative ai pericoli delle Procedure Standardizzate, ed apportati miglioramenti grafici e di formattazione del prodotto.

    Prodotto/Linea guida per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo le Procedure standardizzate, per le piccole aziende con un numero di addetti inferiore a 10 di cui al Decreto Interministeriale 30.11.2012

    Le Procedure Standardizzate possono essere utilizzate anche per la Valutazione dei Rischi per imprese che occupano fino a 50 lavoratori, salvo esclusioni di cui All'Art. 29 comma 7 del D.Lgs. 81/2008 (vedi il Documento: Procedure standardizzate aziende fino a 50 addetti: note e commenti).

    Il prodotto è completato da 72 Check List per l’individuazione dei pericoli da inserire nel DVR, estratte dal Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e da altra legislazione correlata.



    Presente una raccolta di Modulistica per nomina figure/dichiarazioni/verbalizzazioni.

    Si ponga particolare attenzione all’utilizzo delle stesse in quanto potrebbero non essere esaustive per tutti i casi, ma quale utile strumento di lavoro eventualmente da integrare.

    L’esercizio di compilazione di un DVR è in genere complesso, controllare la normativa correlata al D.Lgs. 81/2008 alla quale rimanda anche la colonna 5 del modello di DVR.

    Procedura Standardizzata per la Valutazione dei Rischi ai sensi dell'Art 6, comma 8. lettera f) e dell'Art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008.

    Il file formato Adobe portfolio contiene:

    00. Istruzioni prodotto [pdf]
    01. Procedura Standardizzata Valutazione dei Rischi [doc] 
    02. Modello Mansionario [doc] 
    03. N. 72 Check list relative ai pericoli del DVR [doc] [New 2018]
    04. Modello Documento di Valutazione dei Rischi [doc]
    05. Modulistica nomine TUS D. Lgs 81/2008 [doc] 
    06. Normativa [pdf]

     ACQUISTO ONLINE
    Se acquisti online, hai a disposizione gli aggiornamenti rilasciati per 1 anno dalla data di acquisto.

    I nostri prodotti in formato software, acquistati online, a seguito di aggiornamenti relativi sia a nuove funzionalità/contenuti introdotti che ad evoluzioni normative, sono resi disponibili ai Clienti nell'ultima Release di uscita nella propria Area Riservata.
    Comunicazioni dirette previste al riguardo.

  • Certifico Procedure Standardizzate

    Istruzioni

    Ed. 4.0 2018

    Nell'Edizione 4.0 2018 sono state aggiornate le check list, relative ai pericoli delle Procedure Standardizzate, ed apportati miglioramenti grafici e di formattazione del prodotto.

    1. Compilazione documento valutazione dei rischi secondo la procedura standardizzata di cui al Decreto Interministeriale 30.11.2012

    1.1 Compilare il modulo 1.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA / SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE.

    1.2. Compilare il modulo 1.2 LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI definendo inizialmente le tipologie di mansioni presenti in azienda con Allegato “Modulo Mansionario”.

    1.3. Compilare il modulo 2 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA, utilizzando le check list fornite in Allegato assegnate ad ogni pericolo.

    (Suggerimento: Per facilitare l’individuazione di un determinato pericolo (Colonna 2 del Modello DVR) vengono fornite delle check list in accordo con il D.Lgs 81/08; per ogni famiglia di pericoli si avrà una check list (CKx), alla quale corrisponderanno i relativi pericoli (Colonna 7 del Modello DVR).

    1.4. Compilare il modulo 3 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO nel quale verranno riportati i risultati della valutazione dei rischi e di conseguenza verranno indicate le misure di protezione e prevenzione atte a definire il programma di miglioramento.

    2. Elenco Check list precompilate

    CK1.1 - Stabilità e solidità delle strutture
    CK1.2 - Altezza, cubatura, superficie
    CK1.3 - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico
    CK1.4 - Vie di circolazione interne ed esterne
    CK1.5 - Vie e uscite di emergenza
    CK1.6 - Porte e Portoni
    CK1.7 - Scale
    CK1.8 - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
    CK1.9 - Microclima
    CK1.10 - Illuminazione naturale e artificiale
    CK1.11 - Locali di riposo e refezione
    CK1.12 - Spogliatoi e armadi per il vestiario
    CK1.13 - Servizi igienico assistenziali
    CK1.14 - Dormitori
    CK1.15 - Aziende agricole
    CK2.1 - Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos
    CK3.1 - Attrezzature per lavori in quota
    CK4.1 - Impianti elettrici
    CK4.2 - Impianto radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici
    CK4.3 - Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione
    CK4.4 - Impianti idrici e sanitari
    CK4.5 - Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas
    CK4.6 - Impianti di sollevamento
    CK5.1 - Apparecchi e impianti in pressioni
    CK5.2 - Impianti e apparecchi termici fissi
    CK5.3 - Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, ecc
    CK5.4 - Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali
    CK5.5 - Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria
    CK5.6 - Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica
    CK5.7 - Serbatoi interrati
    CK5.8 - Distributori di metano
    CK5.9 - Serbatoi di GPL e distributori di GPL
    CK6.1 - Apparecchiature informatiche e da ufficio, apparecchiature audio e video, ecc.
    CK6.2 - Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio
    CK6.3 - Apparecchi portatili, per saldatura
    CK6.4 - Elettrodomestici
    CK6.5 - Apparecchi termici trasportabili
    CK6.6 - Organi di collegamento elettrico mobile ad uso domestico o industriale
    CK6.7 - Apparecchi di illuminazione
    CK6.8 - Gruppi elettrogeni trasportabili
    CK6.9 - Attrezzature in pressione trasportabili
    CK6.10 - Apparecchi elettromedicali
    CK6.11 - Apparecchi elettrici ad uso estetico
    CK7.1 - Macchine da cantiere
    CK7.2 - Macchine agricole
    CK7.3 - Mezzi di trasporto materiali
    CK7.4 - Mezzi trasporto persone
    CK8.1 - Martello, pinza, taglerino, seghetti, cesoie, trapano, piccone
    CK9.1 - Scariche atmosferiche
    CK10.1 - Lavoro al videoterminale
    CK11.1 – Rumore
    CK11.2 - Vibrazioni
    CK11.3 - Campi elettromagnetici
    CK11.4 - Radiazioni ottiche artificiali
    CK11.5 - Microclima in ambienti severi
    CK12.1 - Raggi alfa, beta, gamma
    CK13.1 - Agenti chimici
    CK13.2 - Agenti cancerogeni e mutageni
    CK13.3 - Amianto
    CK14.1 - Agenti biologici
    CK15.1 - Atmosfere esplosive
    CK16.1 - Incendio
    CK17.1 - Inondazioni, allagamenti, terremoti
    CK18.1 - Stress lavoro-correlato
    CK19.1 - Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche
    CK20.1 - Attività svolte a contatto con il pubblico
    CK21.1 - Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, ecc.
    CK22.1 - Posture incongrue
    CK22.2 - Movimenti ripetuti
    CK22.3 - Sollevamento e spostamento di carichi
    CK23.1 - Pericoli connessi al lavoro sotto tensione
    CK24.1 - Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici

    Decreto Procedure standardizzate

    Decreto Interministeriale 30.11.2012

    …omissis…

    1. Ferma restando l'integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29 comma 5, del D.Lgs. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.

    2. I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.

    …omissis…

    Entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione, previo monitoraggio della applicazione delle procedure di cui al presente decreto, rielabora le procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico.

    D.Lgs. 81/2008
    ...
    Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

    1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

    2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

    5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il [31 dicembre 2012] (n.d.r. essendo il d.i. 30 novembre 2012 pubblicato sulla GURI 6 dicembre 2012, n. 285, in vigore dal 6 febbraio 2013, il termine oltre il quale non è più possibile l'autocertificazione è scaduto il 31 maggio 2013), gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

    6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

    6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV (n.d.r. cantieri temporanei o mobili) sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28 (n.d.r. Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi).

    6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

    …omissis…

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