Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.101
/ Documenti scaricati: 31.566.550
/ Documenti scaricati: 31.566.550
Report 28 del 10/07/2020 N. 04 A12/01010/20 Francia
Approfondimento tecnico: Disinfettante per le mani
Il prodotto, di marca ON DERMO, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006.
Il prodotto contiene una quantità insufficiente di etanolo e propan-2-olo (valori misurati: ≤ 50% e ≤ 6%, rispettivamente). Di conseguenza, non uccide batteri o virus, che potrebbero quindi infettare l’utilizzatore.
Inoltre, la presenza di alcoli non è accompagnata dai pittogrammi e dalle avvertenze di pericolo appropriati. Pertanto, gli utenti non hanno informazioni sulla tossicità e sull'infiammabilità del prodotto, che in presenza di una fonte di innesco potrebbe provocare un incendio.
Titolo III Regolamento (CE) n. 1272/2008
Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichettatura
Capo I
Contenuto dell’etichetta
Articolo 17 Disposizioni generali
1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.
2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.
Comunicazione della Commissione Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura ener...
Elenco consolidato Norme armonizzate a Dicembre 2024
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e r...
Linee guida per la redazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere civi...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024