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Report 20 del 20/05/2016
N. 12 A12/0594/16 Austria
Approfondimento tecnico: Ascender
Il prodotto, di marca Black Diamond, Mod. 620.003 RH/620.004 LH, è stato sottoposto alla procedura di richiamo, attivata dallo stesso Fabbricante, perché non conforme alla Direttiva 89/686/CEE Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
I rivetti che fissano la camma dentata al corpo dell’ascender potrebbero non essere stati fissati correttamente, conseguentemente, l’ascender e la camma possono staccarsi dalla corda.
C’è, inoltre, il rischio che anche i rivetti che collegano il fermo di sicurezza alla camma dentata non siano stati fissati correttamente, aumentando il rischio di distacco dell’ascender dalla corda, con conseguenti lesioni gravi o mortali per l’utilizzatore.
L’allegato II della Direttiva 89/686/CEE stabilisce che:
1.1 Principi di progettazione
1.1.1 Ergonomia
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego prevedibili cui; sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile.
1.1.2. Livelli e classi di protezione
1.1.2.1 Livelli di protezione quanto possibile elevati
II livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività.
1.1.2.2 Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio
Qualora le diverse condizioni di impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all'atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.
Il 20 aprile 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Il Regolamento si applica a decorrere dal 21 Aprile 2018, ad eccezione:
a) degli articoli da 20 a 36 e dell'articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
La direttiva 89/686/CEE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018.
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