Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.311
/ Documenti scaricati: 31.928.812
/ Documenti scaricati: 31.928.812
ID 2612 | 27.03.2024 / In allegato
Gli insiemi complessi sono da considerarsi “autonomamente” come “macchine” ai sensi della Direttiva Macchine (ora Direttiva 2006/42/CE).
E’ macchina anche l’insieme di macchine, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.
Pertanto il fabbricante della macchina-impianto dovrà procedere alla valutazione dei rischi dell'insieme e accertarsi che:
- i Requisiti Essenziali di Sicurezza della macchina (intesa come linea/impianto) siano rispettati;
- il Fascicolo tecnico della macchina (intesa come linea/impianto) sia formato e risulti disponibile;
- siano effettuate le procedure di valutazione della conformità; - siano presenti le informazioni necessarie (“Manuale d’uso di linea/impianto”);
- venga redatta la dichiarazione CE di conformità dell’insieme (linea/impianto) e risulti accertato che la medesima sia a disposizione;
- sia apposta la marcatura CE di conformità della linea/impianto.
Tipiche problematiche di sicurezza da valutare in sede di “impianto” sono, ad esempio, l’interfacciamento e la gestione solidale tra le varie parti che compongono l’impianto, la gestione degli arresti della linea, le modalità di accesso “in sicurezza” all’impianto, le emissioni correlate all’impianto, ecc.
Molto spesso nelle forniture complesse (tipicamente quelle che si trovano all’interno della produzione ceramica) sono coinvolti più fornitori, senza però che il più delle volte sia stato definito contrattualmente, e a priori, chi è responsabile della sicurezza dell’insieme finale (il cosiddetto assemblatore finale o capo-commessa).
In questi casi, proprio i testi normativi (Direttiva Macchine e il Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 - cd. Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, in particolare a seguito delle modifiche introdotte Pagina 3 di 27 con il D. Lgs. n. 106/2009) rafforzano inequivocabilmente il concetto che anche l’utilizzatore della macchina (intesa come impianto o insieme complesso) può diventare “suo malgrado” il costruttore della stessa, sulla base peraltro di quanto già previsto al “vecchio” art. 8 comma 7 Direttiva 98/37/CE, secondo il quale gli obblighi del fabbricante “incombono a chiunque assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origini diverse o costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio”.
Approvate dal Gruppo di lavoro regionale per la prevenzione infortuni sul lavoro nel comparto della ceramica, istituito con Deliberazione della regione Emilia-Romagna n. 7819 del 10/6/2014
Deliberazione della regione Emilia-Romagna n. 7819 del 10/6/2014
Electrical equipment designed for use within certain voltage limits
November 2016
These Low Voltage Directive guidelines are inten...
Quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.
GU n.32 del 07-02-2008 ...
ID 1077 | 23.09.2014
Decreto Legislativo 16 Febbraio 2011 n. 15
Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro p...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024