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Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione dell’11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione
GU L 315/134 del 05.12.2019
Entrata in vigore: 25.12.2019
Applicazione a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per le lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, comprese le lavastoviglie per uso domestico da incasso e le lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono essere alimentate anche a batteria.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) alle lavastoviglie che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE;
b) alle lavastoviglie per uso domestico a batteria che possono essere collegate alla rete elettrica tramite un convertitore CA/CC venduto separatamente.
Articolo 9 Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 1059/2010 è abrogato con decorrenza dal 1° marzo 2021.
Articolo 10 Misure di transizione
A decorrere dal 25 dicembre 2019 e fino al 28 febbraio 2021, la scheda del prodotto prescritta ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 1059/2010, anziché essere fornita in formato stampa insieme al prodotto può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti. In questo caso il fornitore provvede affinché, se richiesto espressamente dal distributore, la scheda del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.
Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.
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