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ID 23331 | 20.01.2025 / In allegato
Chiarimenti e indicazioni operative sui mezzi di salvataggio e sulle dotazioni di sicurezza delle unità da diporto, a seguito dell’entrata in vigore del decreto 17 settembre 2024, n. 133, recante modifiche al decreto 29 luglio 2008, n. 146, con particolare riferimento agli articoli 52, 53, 54, 69 e 74.
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Sono pervenuti da Confindustria Nautica quesiti in merito all’applicazione delle novelle introdotte dal decreto n. 133/2024 in materia di mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza delle unità da diporto, in relazione ai quali si rappresenta quanto segue.
L’articolo 52, ultimo alinea, e l’articolo 69, ultimo alinea, del decreto n. 146/2008, nella parte in cui prescrivono «Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto», sono da leggersi nel senso che:
a) per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, la cui produzione inizierà in data successiva a quella di emanazione della presente lettera circolare, il fabbricante ha l’obbligo di fornire la documentazione a corredo contenente le raccomandazioni per il prodotto oppure di stampigliare le medesime raccomandazioni sul prodotto stesso;
b) per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, la cui produzione è iniziata o terminata in data anteriore a quella di emanazione della presente lettera circolare, il fabbricante ha l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti le raccomandazioni, attraverso la loro pubblicazione in formato PDF scaricabile sul sito internet aziendale, ovvero in formato cartaceo.
I tempi di revisione e di scadenza, riportati nelle raccomandazioni del fabbricante, hanno decorrenza dalla data di produzione riportata sui prodotti. Il diportista ha l’obbligo di acquisirle e di tenerle a bordo, procedendo, eventualmente, alla sostituzione dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che, secondo le raccomandazioni del fabbricante, sono scadute o il cui rinnovo è consigliato per vetustà.
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