Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.176
/ Totale documenti scaricati: 28.357.750

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.176
/ Totale documenti scaricati: 28.357.750

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.357.750 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.357.750 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.357.750 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.357.750 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.357.750 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.357.750 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.357.750 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.357.750 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Legge 7 ottobre 2015 n. 167

ID 8935 | | Visite: 2908 | News Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/8935

Legge 7 ottobre 2015 n. 167 

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

(GU Serie Generale n.245 del 21-10-2015)

Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2015

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari europei, dell’economia e delle finanze, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/ CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie:

a) regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto, ivi comprese le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa con l’obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne, anche in relazione alle attività che si svolgono nelle medesime acque, con particolare riferimento all’attività subacquea;
c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comunque l’effettività degli istituti sanzionatori; d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica;
e) procedure per l’approvazione e l’installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in conformità con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revisione del codice della nautica da diporto, mantenendone fermi l’assetto e il riparto delle competenze nonché al fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell’ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86), nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unità da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dell’utenza e delle procedure amministrative e di controllo;
b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali;
c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della disciplina in materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;
d) semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera;
e) regolamentazione dell’attività di locazione dei natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone trasportate;
f) previsione, nell’ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap;
g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l’ecosistema e di vietare l’ancoraggio al fondale nelle aree marine protette all’interno del campo boa, dei campi di ormeggio attrezzati, anche con l’impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C ), per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela;
h) destinazione d’uso per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle medesime aree;
i) revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto;
l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi;
m) introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto;
n) revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all’introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per unità da diporto;
o) previsione di criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all’attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera quale autorità alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;
p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in materia di attività di controllo da parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all’ambito di applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni da diporto che si dedicano ad operazioni commerciali rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva;
q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unità e delle dotazioni anche alla luce dell’adeguamento all’innovazione tecnologica;
r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all’aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
s) eventuale inserimento della cultura del mare e dell’insegnamento dell’educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l’attivazione di specifici corsi e l’istituzione della giornata del mare nelle scuole;
t) istituzione della figura professionale dell’istruttore di vela nel rispetto dei princìpi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni, prevedendo:
1) l’istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli istruttori professionali, consultabile nel sito istituzionale della Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. Gli oneri derivanti dall’istituzione e dalla tenuta dell’elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico degli iscritti;
2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto della FIV, della Marina militare attraverso le proprie competenti articolazioni o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF) dell’Unione europea;
u) razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica;
v) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l’entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l’utilizzo di un’unità da diporto, concernenti l’inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall’autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l’inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione e prevedendo altresì l’inasprimento delle sanzioni relative all’inosservanza dei limiti di velocità, anche da parte delle imbarcazioni commerciali, negli specchi d’acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all’interno degli specchi acquei riservati alla balneazione;
z) nell’ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla lettera v) , previsione di sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, ovvero determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema marino, attraverso misure che, a seconda della gravità della violazione, vadano dal ritiro della patente al sequestro dell’unità da diporto;
aa) semplificazione dei procedimenti per l’applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fi ne di garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza e dell’effettiva pericolosità del comportamento, con l’introduzione anche di misure riduttive dell’entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell’obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l’ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche;
bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013; cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.

6. Con uno o più decreti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, al fi ne di assicurare piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell’esercizio della delega di cui alla presente legge.  

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Legge 7 ottobre 2015 n. 167.pdf)Legge 7 ottobre 2015 n. 167
 
IT1549 kB702

Tags: Marcatura CE Direttiva Imbarcazioni diporto

Ultimi inseriti

Feb 11, 2025 19

Decreto 30 gennaio 2025

Decreto 30 gennaio 2025 ID 23445 | 11.02.2025 Decreto 30 gennaio 2025 Disciplina dell'allocazione anticipata della capacita' di stoccaggio di modulazione di gas naturale per l'anno contrattuale di stoccaggio 2025/2026. (GU n. 34 dell'11.02.2025) ... Collegati[box-note]Decreto Legislativo 23 maggio… Leggi tutto
Inquinamento dell aria e malattie cardiovascolari
Feb 11, 2025 40

Inquinamento dell’aria e malattie cardiovascolari

in News
Inquinamento dell’aria e malattie cardiovascolari ID 23442 | 11.02.2025 / In allegato Il documento “Inquinamento dell’aria e malattie cardiovascolari”, elaborato dall’Alleanza italiana per le malattie cardio-cerebrovascolari, analizza gli aspetti principali delle relazioni tra inquinamento… Leggi tutto
Piano Triennale per l informatica nella PA 2024 2026   Aggiornamento 2025
Feb 10, 2025 79

Piano Triennale per l'informatica nella PA 2024-2026 - Aggiornamento 2025

in News
Piano Triennale per l'informatica nella PA 2024-2026 - Aggiornamento 2025 ID 23440 | 10.02.2025 / Documenti in allegato Tra le novità incluse nell’aggiornamento 2025, l’incremento degli strumenti operativi con l'introduzione di undici buone pratiche, di cui tre sono dell’Inail Disponibile… Leggi tutto
Decreto 30 dicembre 2024
Feb 10, 2025 72

Decreto 30 dicembre 2024

in News
Decreto 30 dicembre 2024 ID 23439 | 10.02.2025 Decreto 30 dicembre 2024 Modifiche al decreto 7 settembre 2023, in materia di Fascicolo sanitario elettronico 2.0. (GU n.33 del 10.02.2025) Collegati
Decreto 7 settembre 2023Fascicolo Sanitario Elettronico
Leggi tutto
L assicurazione professionale dell ingegnere
Feb 10, 2025 75

L'assicurazione professionale dell'ingegnere

in News
L'assicurazione professionale dell'ingegnere / Centro Studi CNI 2012 ID 23438 | 10.02.2025 / In allegato Il D.L. 138/11 convertito nella legge n.148/11 ha introdotto alcune novità in merito alle professioni. Tra queste novità, spicca l’obbligo per tutti i professionisti di stipulare… Leggi tutto
DPCM 9 dicembre 2024 n  221
Feb 10, 2025 177

DPCM 9 dicembre 2024 n. 221

DPCM 9 dicembre 2024 n. 221 ID 23437 | 10.02.2025 DPCM 9 dicembre 2024 n. 221 - Regolamento per la definizione dei criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, commi 4 e 12, del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE)… Leggi tutto
UNI 11944 2024  Criteri massetti per pavimentazioni
Feb 10, 2025 62

UNI 11944:2024

UNI 11944:2024 / Criteri massetti per pavimentazioni ID 23436 | 10.02.2025 / In allegato Preview UNI 11944:2024Massetti per pavimentazioni - Criteri di progettazione, posa in opera e metodi di verifica Data disponibilità: 20 giugno 2024 La norma definisce i criteri di progettazione e posa in opera,… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Plastica   Quaderni dell Efficienza Energetica
Feb 07, 2025 113

Plastica - Quaderni dell'Efficienza Energetica

Plastica - Quaderni dell'Efficienza Energetica ID 23419 | 07.02.2025 / In allegato La pubblicazione dedicata al settore della Trasformazione della Plastica è il nono volume della collana “Quaderni dell’Efficienza Energetica” realizzato da ENEA in collaborazione sia con UNINIONPLAST che con… Leggi tutto
Tessile   Quaderni dell Efficienza Energetica
Feb 07, 2025 110

Tessile - Quaderni dell'Efficienza Energetica

Tessile - Quaderni dell'Efficienza Energetica ID 23418 | 07.02.2025 / In allegato La pubblicazione dedicata al settore Tessile è il decimo volume della collana “Quaderni dell’Efficienza Energetica” realizzato da ENEA in collaborazione sia con CONFINDUSTRIA MODA - Federazione Tessile e Moda che con… Leggi tutto
Linee guida EDPB 01 2025 sulla pseudonimizzazione
Feb 07, 2025 118

Linee guida EDPB 01/2025 sulla pseudonimizzazione

Linee guida EDPB 01/2025 sulla pseudonimizzazione ID 23417 | 07.02.2025 / In allegato Il regolamento generale sulla protezione dei dati introduce il termine "pseudonimizzazione" e vi fa riferimento come garanzia che può essere adeguata ed efficace per soddisfare gli obblighi in materia di… Leggi tutto