Decreto 15 aprile 2019
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Decreto 15 aprile 2019
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).
(GU Serie Generale n.126 del 31-05-2019)
Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a g) si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.
La disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) , si applica a decorrere dal 22 luglio 2019.
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Art. 1. Modifiche all’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la voce 6, lettera a), è sostituita dalla seguente:
«6 a) |
Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso |
Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11; |
6 a)-I |
Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10». |
b) la voce 6, lettera b), è sostituita dalla seguente:
«6 b) |
Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso |
Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11; |
6 b)-I |
Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo |
Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 |
6 b)-II |
Piombo come elemento di lega nell’alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso |
Scade il 18 maggio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10». |
a) la voce 6, lettera c), è sostituita dalla seguente:
«6 c) |
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
Scade il:21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 dispositivi medico- diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 -strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11». |
b) la voce 7, lettera a), è sostituita dalla seguente:
«7 a) |
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 21 luglio 2021. Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico- diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021; per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023; per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il 21 luglio 2024». |
c) la voce 7, lettera c)-I, è sostituita dalla seguente:
«7 c)-I |
Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 34) e scade il 21 luglio 2021. Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico- diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021; per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023; per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il 21 luglio 2024». |
d) la voce 24 è sostituita dalla seguente:
«24 |
Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multi- strato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare |
Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 -dispositivi medico- diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 -strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11». |
g) la voce 34 è sostituita dalla seguente:
«34 |
Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet |
Applicabile a tutte le categorie, scade il: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11». |
b) dopo la voce 41 è aggiunta la seguente:
«41-bis |
Piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale:con cilindrata totale del motore ≥ 15 litri; oppure con cilindrata totale del motore ≤ 15 litri e con motore destinato a funzionare in applicazioni nelle quali il tempo che intercorre tra il segnale di inizio e il pieno carico deve essere inferiore a 10 secondi; o la cui regolare manutenzione è solitamente svolta in ambiente esterno sporco e difficile, come ad esempio applicazioni in ambito minerario, edile e agricolo. |
Si applica alla categoria 11, escluse le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) del presente allegato.Scade il 21 luglio 2024. |
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a g) si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.
2. La disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) , si applica a decorrere dal 22 luglio 2019.
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Collegati:
Decreto Legislativo 15 giugno 2016, n. 124
Dichiarazione UE di Conformità RoHS II - Modello
Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato
Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014
Tags: Marcatura CE Direttiva RoHS