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Direttiva delegata (UE) 2019/178 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale
GU L 33/32 del 05.02.2019
Entrata in vigore: 25.02.2019
Applicazione: a decorrere dal 1° marzo 2020
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).
(GU n.51 del 29-02-2020)
...
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
...
ALLEGATO
Nell'allegato III è aggiunta la voce 42:
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«42 |
Piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale: - con cilindrata totale del motore ≥ 15 litri; oppure - con cilindrata totale del motore < 15 litri e con motore destinato a funzionare in applicazioni nelle quali il tempo che intercorre tra il segnale di inizio e il pieno carico deve essere inferiore a 10 secondi; o la cui regolare manutenzione è solitamente svolta in ambiente esterno sporco e difficile, come ad esempio applicazioni in ambito minerario, edile e agricolo. |
Si applica alla categoria 11, escluse le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) del presente allegato. Scade il 21 luglio 2024.» |
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