Direttiva 2001/95/CE / Direttiva sicurezza generale dei prodotti (GSPD)
ID 0484 | Update news 20.08.2023
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti
GU L 11/4 del 15.1.2002
La Direttiva è abrogata dal 13 dicembre 2024 (Regolamento (UE) 2023/988 GSPR)
Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (GU L 135/1 del 23.5.2023)
In allegato il testo consolidato alla data del 17.03.2019 con le modifiche apportate da:
- Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 (L 218 30 13.8.2008) - Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (L 188 14 18.7.2009) - Testo consolidato 2019
Art. 146. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati: ... o) il Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n.172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.[/box-warning]
Sintesi
La presente direttiva si applica in assenza di specifiche normative europee sulla sicurezza di talune categorie di prodotti o quando vi siano lacune in tali normative specifiche (settoriali). La sua applicazione non pregiudica l'applicazione della direttiva 85/374/CEE relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Requisito generale di sicurezza La direttiva impone un requisito generale di sicurezza per ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori, compresi i prodotti utilizzati dai consumatori nell’ambito di un servizio. I beni di seconda mano con valore di pezzi d'antiquariato o che devono subire riparazioni non sono soggetti a tale requisito.
Un prodotto è sicuro quando non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi ridotti (compatibili con l'impiego del prodotto) e accettabili nel contesto di un'elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.
Un prodotto è considerato sicuro se rispetta le disposizioni di sicurezza previste dalla legislazione europea o, in assenza di tali disposizioni, se rispetta le disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di commercializzazione. Il prodotto è altresì ritenuto sicuro quando è conforme a una norma europea stabilita in base alla procedura della presente direttiva. In mancanza di tali regolamentazioni o norme, la conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi:
- le norme nazionali non cogenti (che recepiscono altre norme europee pertinenti) e le raccomandazioni della Commissione (relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti); - le norme dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o commercializzato; - i codici di prassi corretta in materia di sicurezza e di salute; - le conoscenze più recenti o gli ultimi ritrovati della tecnica; - la sicurezza che i consumatori possono aspettarsi.
Obblighi di fabbricanti e distributori I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il requisito generale di sicurezza. Essi devono inoltre:
- fornire al consumatore le informazioni pertinenti alla valutazione dei rischi connessi con l'uso di un prodotto quando questi ultimi non siano immediatamente percepibili; - adottare disposizioni adeguate per prevenire tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato, le avvertenze ai consumatori e la resa da parte dei consumatori dei prodotti già forniti).
Anche i distributori sono tenuti a:
- fornire prodotti che soddisfino il requisito di sicurezza generale; - controllare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato; - fornire la documentazione atta a rintracciare l'origine dei prodotti.
Se i fabbricanti o i distributori si rendono conto che un prodotto è pericoloso devono avvertire le autorità competenti e, se necessario, collaborare con esse. Tale obbligo di informazione viene precisato nell'allegato I della Direttiva.
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