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Decreto 3 marzo 2017
Decreto 3 marzo 2017
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/ UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 ha modificato, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici.
Le direttive delegate 2016/1028/UE, 2016/1029/UE della Commissione, del 19 aprile 2016, hanno modificato sempre l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato
Art. 1.
1. All’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 26 è sostituito dal seguente:
| Punto |
Nuovo testo (Esenzione) |
Scadenza |
Testo sostituito (Esenzione) |
Scadenza (Esenzione) |
| 26 |
Piombo nelle seguenti applicazioni usate per periodi prolungati a una temperatura inferiore a -20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio: a) saldature su schede a circuiti stampati; b) rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati; c) saldature per la connessione di fili e cavi; d) saldature per la connessione di trasduttori e sensori. Piombo nelle saldature di connessioni elettriche a sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a -150 °C. |
Scade il 30 giugno 2021 |
26. Piombo in - saldature per circuiti stampati, - rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, - saldature per la connessione di fili e cavi, - saldature per la connessione di trasduttori e sensori, utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio.
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Scade il 30 giugno 2021 |
b) il punto 31 è soppresso:
| Punto |
Nuovo testo (Esenzione) |
Scadenza |
Testo sostituito (Esenzione) |
Scadenza (Esenzione) |
| 31 |
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Piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore. |
Scade il 21 luglio 2021 |
c) è aggiunto il seguente punto 31 bis:
| Punto |
Nuovo testo (Esenzione) |
Scadenza |
Testo sostituito (Esenzione) |
Scadenza (Esenzione) |
| 31-bis |
Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro o i microscopi elettronici e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore. |
Scade il: a) 21 luglio 2021 per l’uso nei dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro; b) 21 luglio 2023 per l’uso nei dispositivi medico-diagnostici in vitro; c) 21 luglio 2024 per l’uso nei microscopi elettronici e nei relativi accessori.» |
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d) dopo il punto 42 è aggiunto il seguente:
| |
Nuovo testo (Esenzione) |
Scadenza |
Testo sostituito (Esenzione) |
Scadenza (Esenzione) |
| 43 |
Anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell’ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10 ppm. |
Scade il 15 luglio 2023 |
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Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) , si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017.
GU 62 del 15.03.2017
Decreto Legislativo N. 27 del 4 Marzo 2014
Direttiva 2011/65/UE RoHS II
Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato
Allegati
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Descrizione |
Lingua |
Dimensioni |
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