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Europe, Rome

Regolamento delegato (UE) 2024/2770

ID 22809 | | Visite: 240 | Regolamento fertilizzantiPermalink: https://www.certifico.com/id/22809

Regolamento delegato  UE  2024 2770

Regolamento delegato (UE) 2024/2770 / Criteri di biodegradabilità agenti di rivestimento e polimeri idroretentori

ID | 28.10.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/2770 della Commissione, del 15 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori

GU L 2024/2770 del 28.10.2024

Entrata in vigore: 17.11.2024

L’allegato I e l’allegato II, punto 1, si applicano a decorrere dal 17 ottobre 2028.

______

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, in particolare l’articolo 42, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE. Conformemente alle prescrizioni per la categoria di materiali costituenti 9 di cui all’allegato II di tale regolamento, i prodotti fertilizzanti dell’UE possono contenere polimeri finalizzati a controllare il rilascio di nutrienti («agenti di rivestimento»), aumentare la capacità di ritenzione idrica o la bagnabilità del prodotto fertilizzante dell’UE («polimeri idroretentori») o legare materiale. Gli agenti di rivestimento sono utilizzati in particolare nella produzione di fertilizzanti a rilascio controllato. Il loro scopo è quello di rilasciare lentamente e al momento opportuno i nutrienti alle piante e ridurre quindi la lisciviazione dei nutrienti. L’uso di tali prodotti è molto importante per raggiungere l’obiettivo stabilito nella comunicazione della Commissione sulla strategia «Dal produttore al consumatore» di ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50 %, garantendo nel contempo che non si verifichi un deterioramento della fertilità del suolo. I polimeri idroretentori possono essere utilizzati anche in altre categorie di prodotti fertilizzanti dell’UE, quali ammendanti e substrati di coltivazione. Essi contribuiscono direttamente, tra l’altro, a un uso sostenibile dell’acqua in agricoltura. I materiali leganti a base di polimeri possono essere utilizzati nei substrati di coltivazione. Tali prodotti non devono essere utilizzati a contatto con il suolo.

(2) La presenza diffusa di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, desta preoccupazioni per il loro impatto generale sull’ambiente e, potenzialmente, sulla salute umana. Ciò vale in particolare per i polimeri aggiunti intenzionalmente ai prodotti fertilizzanti dell’UE che sono successivamente rilasciati nell’ambiente. Per rispondere a questa preoccupazione diffusa, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2023/2055, che introduce nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio una restrizione generale all’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici. Alcuni tipi di polimeri (come i polimeri naturali non modificati chimicamente) e i polimeri che soddisfano determinati criteri di biodegradabilità o di solubilità non sono interessati dalla restrizione generale e possono continuare a essere immessi sul mercato.

Il regolamento (UE) 2019/1009 impone alla Commissione di valutare, entro il 16 luglio 2024, i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori utilizzati come materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE. I prodotti fertilizzanti dell’UE sono pertanto esclusi dall’ambito di applicazione della restrizione generale di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006.

La Commissione ha valutato, con il sostegno di uno studio esterno («studio»), i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori e i metodi di prova per verificare la conformità a tali criteri.

(3) Lo studio ha prodotto uno strumento per prevedere il comportamento di biodegradabilità dei polimeri utilizzando un modello matematico, che dimostra la correlazione tra la biodegradabilità in condizioni di prova e in ambienti naturali rappresentativi delle diverse regioni dell’Unione. A tal fine lo studio ha valutato vari fattori, quali la temperatura, il pH e il tenore di umidità del suolo, la temperatura dell’acqua e altri fattori legati alle caratteristiche dei polimeri (struttura chimica, cristallinità, superficie e spessore). Lo studio ha avanzato proposte relative ai criteri di biodegradabilità nel suolo e nell’acqua.

(4) I criteri di biodegradabilità dovrebbero essere stabiliti sia per il suolo (il comparto principale nel quale sono applicati i prodotti) sia per gli ambienti acquatici (in caso di lisciviazione o altra presenza accidentale nei corpi idrici superficiali).

Per quanto concerne la biodegradazione nel suolo, dovrebbero essere ammessi come materiali costituenti solo i polimeri che possono raggiungere la degradazione ultima o la mineralizzazione entro 48 mesi dal termine del periodo di funzionalità. Al fine di ridurre il periodo di prova, dovrebbe essere consentito un metodo di prova accelerato. Lo studio ha dimostrato un’adeguata correlazione tra le condizioni di utilizzo reale e temperature superiori a 25 °C, che è la temperatura utilizzata nelle condizioni di prova. Una temperatura di prova più elevata, ad esempio 37 °C, accelera la biodegradazione pur rimanendo accettabile in termini di microbiologia e fattori che dipendono dall’ambiente in condizioni di utilizzo reale. I risultati ottenuti dallo strumento per il comparto suolo sviluppato nell’ambito dello studio hanno dimostrato che il periodo di prova potrebbe essere ridotto in casi specifici. È pertanto opportuno introdurre una prova accelerata a 37 °C in condizioni specifiche come opzione alternativa per dimostrare una degradazione ultima o una mineralizzazione del 90 %.

(5) I criteri di biodegradabilità per gli ambienti acquatici dovrebbero tenere conto sia della funzione del polimero sia dei metodi di prova disponibili. Per quanto riguarda la funzione del polimero, lo scopo degli agenti di rivestimento e dei polimeri idroretentori è rilasciare nutrienti nel suolo lentamente e aumentare la ritenzione idrica, in media per 6-9 mesi. Tali polimeri sono pertanto progettati per degradarsi lentamente quando esposti a vari fattori nel suolo, come l’umidità. La biodegradazione nel suolo, che si verifica inevitabilmente durante il periodo di funzionalità, dovrebbe essere limitata in modo che il polimero possa ancora svolgere la sua funzione. I metodi di prova disponibili per misurare la biodegradabilità nell’acqua sono affidabili per un periodo di 12 mesi. Pertanto, applicare agli ambienti acquatici criteri rigorosi come quelli di cui al regolamento (UE) 2023/2055 inciderebbe negativamente sulla funzione primaria degli agenti di rivestimento e dei polimeri idroretentori biodegradabili nel suolo. La biodegradabilità negli ambienti acquatici dovrebbe pertanto essere stabilita a un livello inferiore durante il periodo di prova, ma comunque sufficientemente elevato da garantire che non vi sia un accumulo di polimeri negli ambienti acquatici. Si presume che il processo di biodegradazione prosegua oltre il periodo di prova di 12 mesi e raggiunga il 90 % entro 48 mesi dal termine del periodo di funzionalità. Sebbene tale degradazione ultima non possa essere dimostrata con i metodi di prova esistenti, è lecito supporre che essa abbia luogo in quanto il materiale ha già dimostrato un potenziale di biodegradazione e continuerà a essere esposto agli stessi fattori ambientali.

(6) In condizioni reali, gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori sono contenuti nei prodotti fertilizzanti dell’UE da applicare al suolo. Essi non dovrebbero raggiungere gli ambienti acquatici. Sebbene non sia possibile escludere completamente la lisciviazione, i potenziali rischi per gli ambienti acquatici sono ridotti in quanto i polimeri in questione raggiungerebbero i corpi idrici solo dopo aver già iniziato la loro degradazione nel suolo. Per limitare ulteriormente i rischi potenziali, è opportuno stabilire un obbligo di etichettatura che avverta gli utilizzatori finali di non utilizzare il prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali e di mantenere zone cuscinetto, conformemente alle misure nazionali sull’uso di fertilizzanti. In assenza di tali norme, dovrebbe essere rispettata una zona cuscinetto minima di 3 m.

(7) Al fine di garantire pari condizioni di concorrenza e conformemente ai requisiti relativi ai criteri di cui all’articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1009, è opportuno fornire un elenco dei metodi di prova atti a dimostrare la conformità ai criteri di biodegradabilità. Tali metodi di prova sono definiti in norme europee o internazionali e sono quindi affidabili e riproducibili.

(8) Per quanto riguarda i polimeri utilizzati come materiali leganti, la Commissione ha ricevuto informazioni sull’uso di polimeri biodegradabili come materiali leganti. Se soddisfano le condizioni stabilite per i polimeri che appartengono alla CMC 1, tali polimeri non suscitano preoccupazioni ambientali e le prescrizioni specifiche in materia di etichettatura relative all’uso e allo smaltimento dei prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti tali polimeri non sono giustificate e non dovrebbero applicarsi.

(9) Il regolamento (UE) 2023/2055 inizierà ad applicarsi ai prodotti fertilizzanti nazionali a decorrere dal 17 ottobre 2028. Per motivi di coerenza e per concedere un tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni relative alla biodegradabilità dei polimeri introdotte dal presente regolamento, dovrebbe applicarsi il medesimo periodo transitorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

1) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’allegato I e l’allegato II, punto 1, si applicano a decorrere dal 17 ottobre 2028.

[...] Segue in allegato

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