Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435
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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435 / Modello di avviso di richiamo
ID 21935 | 27.05.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435 della Commissione, del 24 maggio 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione del modello di avviso di richiamo
GU L 2024/1435 del 27.5.2024
Entrata in vigore: 16.06.2024
Applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2024
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 36, paragrafo 3, previa consultazione del comitato istituito dal regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988, se le informazioni su un richiamo per la sicurezza del prodotto sono fornite ai consumatori in forma scritta, esse devono assumere la forma di un avviso di richiamo. A norma dell’articolo 35, paragrafo 4, dello stesso regolamento, se non tutti i consumatori interessati da un richiamo possono essere contattati direttamente, gli operatori economici e i fornitori di mercati online, in conformità con le loro rispettive responsabilità, devono diffondere un avviso di richiamo chiaro e visibile.
(2) Per garantire che i consumatori reagiscano ai richiami per la sicurezza dei prodotti, il relativo avviso dovrebbe essere chiaro e trasparente e descrivere con chiarezza il rischio in questione. Il regolamento (UE) 2023/988 stabilisce le informazioni obbligatorie che un avviso di richiamo dovrebbe contenere.
(3) Per facilitare e promuovere un approccio coerente e pratiche uniformi in tutta l’UE in relazione agli avvisi di richiamo per la sicurezza dei prodotti, è necessario stabilire un modello a tal fine. Un modello unico e standardizzato dovrebbe aiutare i consumatori ad individuare e comprendere gli avvisi di richiamo per la sicurezza dei prodotti e dovrebbe garantire che gli operatori economici e i fornitori di mercati online si conformino in modo più agevole e uniforme alle prescrizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2023/988.
(4) Il regolamento (UE) 2023/988 prevede che la Commissione stabilisca il modello di avviso di richiamo tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato, e che lo metta a disposizione in un formato che consenta agli operatori economici di creare facilmente l’avviso. La soluzione più adeguata dal punto di vista tecnico per mettere a disposizione questo modello sarebbe la pubblicazione sul sito web della Commissione.
(5) L’articolo 36 del regolamento (UE) 2023/988 prevede che l’avviso di richiamo debba essere in formati accessibili alle persone con disabilità. Ciò implica ad esempio che, quando un avviso di richiamo è condiviso online, si tenga conto delle norme e delle migliori pratiche in materia di accessibilità del web. In particolare, se informazioni importanti sul prodotto richiamato o sull’identificazione dei prodotti interessati dal richiamo sono contenute in un’immagine, è essenziale che tali informazioni siano esplicitate in modo da essere leggibili meccanicamente.
(6) Al fine di concedere agli operatori economici tempo sufficiente per adeguare i loro processi interni in relazione a un avviso di richiamo, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore alla stessa data del regolamento (UE) 2023/988,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce il modello di avviso di richiamo a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2023/988.
Il modello figura in allegato.
La Commissione pubblica tale modello sul proprio sito web.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.
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